Sentenza del 26/03/2018 n. 3783 - Comm. Trib. Prov. Catania
Rendita catastale immobili urbani, avviso di accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'assoggettabilità a censimento catastale di una tettoia destinata al ricovero di autovetture, realizzata con materiale precario, priva di fondazione e non stabilmente infissa al suolo. La questione riguardava l'applicabilità dell'art. 3, comma 3, lettere e) ed f), del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, e quindi la possibilità di considerare il manufatto un fabbricato urbano suscettibile di accatastamento e di attribuzione di rendita catastale.
La decisione
La contestazione è stata accolta: un manufatto precario, privo di fondazione e non stabilmente infisso al suolo non costituisce un immobile suscettibile di censimento catastale ai sensi della normativa richiamata. Di conseguenza, la tettoia utilizzata per il ricovero delle autovetture non può essere qualificata come fabbricato da accatastare né può essere assoggettata ad attribuzione di rendita catastale. L'avviso di accertamento catastale risulta pertanto annullato o comunque non confermato nella parte relativa alla tettoia.
Norme richiamate
Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 3, lettere e) ed f)
Non costituisce immobile suscettibile di censimento qualsivoglia manufatto precario, privo di fondazione e non stabilmente infisso al suolo.
La norma è stata interpretata nel senso che la precarietà strutturale, l'assenza di fondazione e la mancanza di stabile infissione al suolo escludono la qualificazione del manufatto come fabbricato urbano censibile. Tali caratteristiche impediscono quindi l'accatastamento e l'attribuzione di una rendita catastale.
Massime di principio
- Un manufatto può essere escluso dall'accatastamento quando è realmente precario, privo di fondazioni e non stabilmente collegato al suolo.
- La semplice destinazione del manufatto al ricovero di autovetture non è sufficiente, da sola, a renderlo un fabbricato censibile: occorre verificare le sue caratteristiche costruttive e il grado di stabilità.
- La valutazione deve essere effettuata in concreto, considerando materiali, fondazioni, modalità di ancoraggio, permanenza e autonomia funzionale della struttura.
- Se il manufatto è invece stabilmente infisso al suolo, dotato di fondazioni o realizzato con caratteristiche non precarie, può rientrare tra gli immobili soggetti ad accatastamento e a rendita catastale.
- In caso di avviso di accertamento catastale, il contribuente deve documentare la precarietà dell'opera mediante elementi tecnici, fotografici, planimetrie, relazioni professionali e ogni prova relativa all'assenza di fondazioni o di stabile ancoraggio.
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