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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40095/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dai difensori di Baldari avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 04/07/2025 che, accogliendo l'appello del P.M., aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere e, ritenendo concorrenti reati aggravati dall'art. 416‑bis.1 c.p., aveva individuato il termine di fase della custodia cautelare nel termine annuale previsto dall'art. 303 lett. a) n. 3 c.p.p. I motivi dedotti dalla difesa contestavano: mancata autonoma valutazione del riesame; insufficiente considerazione delle dichiarazioni dell'indagato; errata valutazione della gravità indiziaria per specifico ruolo contestato e per la cancellazione dall'albo; illegittima applicazione della presunzione di "agevolazione mafiosa" che giustificherebbe la custodia in carcere; inidoneità e non adeguatezza delle esigenze cautelari, anche alla luce del tempo intercorso tra i fatti e l'adozione della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano inconferenti rispetto all'oggetto dell'ordinanza impugnata: il tribunale d'appello cautelare aveva deciso esclusivamente la questione dell'individuazione del termine di fase della custodia cautelare alla luce della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p.; le doglianze sulla gravità indiziaria, sulla valutazione delle dichiarazioni, e sull'adeguatezza della misura sono estranee a quella specifica questione e devono essere proposte nelle sedi proprie (riesame ex art. 309 c.p.p. o appello ex art. 310 c.p.p.). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    La presenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa è stata ritenuta rilevante dal tribunale di riesame per l'individuazione del termine di fase della custodia cautelare; la Corte accetta che, sussistendo tale aggravante, si applichi il termine più lungo previsto per la fase cautelare.

  • art. 303 lett. a) n. 3 cod. proc. pen.

    Il tribunale ha applicato il termine di un anno previsto da questa norma quale termine di fase della custodia cautelare quando sussistono reati aggravati dall'art. 416‑bis.1; la Corte conferma che l'oggetto dell'appello cautelare era proprio l'individuazione di tale termine.

  • art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    I motivi di cassazione sono stati valutati alla luce di queste lettere; la Corte ha ritenuto però che le doglianze mosse fossero inconferenti rispetto all'oggetto dell'ordinanza impugnata e quindi inammissibili.

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c‑bis) cod. proc. pen.

    La difesa richiamava queste norme per censurare la mancanza di autonoma valutazione; la Corte ha osservato che, comunque, tale censura non era pertinente rispetto alla questione devoluta in quell'appello cautelare.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla gravità indiziaria; la Corte dispone che la valutazione piena della gravità indiziaria è rimessa alle sedi di riesame o di impugnazione che abbiano devoluta tale questione.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    La difesa invocava la giurisprudenza costituzionale che ha ristretto ambiti di applicazione di presunzioni originarie previste da questa norma; la Corte non ha approfondito tale censura perché estranea all'oggetto dell'appello cautelare deciso.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    La Corte indica che le questioni relative a gravità indiziaria, sussistenza e adeguatezza della misura cautelare devono essere sollevate nella fase del riesame prevista da questa norma.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    La Corte segnala che le doglianze in tema di gravità indiziaria e adeguatezza della misura possono essere trattate anche nell'appello disciplinato da questa norma quando sono devolute dalla decisione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese e per la determinazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, sulla base del profilo di colpa ritenuto emergente dal ricorso inammissibile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per il riassunto dei motivi ex art. 173 disp. att.; la Corte ha valutato l'inammissibilità anche rispetto alla congruenza tra motivi dedotti e oggetto del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In un appello cautelare avente ad oggetto esclusivamente l'individuazione del termine di fase della custodia cautelare, sono devolute al giudice solo questioni attinenti a tale tema; censure su gravità indiziaria o adeguatezza della misura sono spesso inconferenti e quindi inammissibili in quella sede.
  • Se il procedimento coinvolge reati aggravati dall'art. 416‑bis.1 c.p., il giudice può applicare il termine più lungo previsto dall'art. 303 c.p.p. per la fase di custodia cautelare; la contestazione del corretto inquadramento del termine è il tema proprio dell'appello cautelare di cui si discute.
  • Le doglianze sulla valutazione probatoria (es. valutazione delle dichiarazioni dell'indagato) e sulla sussistenza delle esigenze cautelari devono essere proposte nel riesame ex art. 309 c.p.p. o, se devolute, nell'appello ex art. 310 c.p.p.; sollevare tali questioni in sede non competente espone al rischio di inammissibilità del ricorso.
  • La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di spese e a una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. quando il ricorso sia ritenuto infondato o inconferente rispetto all'oggetto del provvedimento impugnato.
  • Prima di proporre impugnazioni in cassazione è essenziale verificare l'esatta devoluzione della materia dal grado precedente: i motivi devono essere pertinenti rispetto alla querela giurisdizionale decisa nel dispositivo impugnato.

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