Ordinanza n. 8471/2026 - Roma, Sezione 2T
a) Del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 101 del 22.04.2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 106 del 09.05.2025, con cui è stata disposta la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese e adottate le relative misure di salvaguardia; b) Del provvedimento di nomina ed istituzione del Comitato di gestione provvisoria, allo stato sconosciuto; c) Delle misure di salvaguardia approvate in uno al decreto sub a); d) Del regolamento e del piano del Parco Nazionale del Matese, allo stato sconosciuti; e) Degli allegati all'atto sub a), incluse le cartografie e la zonazione del Parco Nazionale del Matese; f) Di ogni atto connesso, prodromico, collegato e successivo, richiamato nell'atto sub a), ivi incluse le note, non conosciute, del MASE prot. n. 219795.29 del 29.11.2024 con le relative motivazioni ivi richiamate, TBM prot. n. 28104 del 14.02.2025, TBM prot. 42996 del 06.03.2025, TBM prot. n. 56273 del 25.03.2025, nonché le note dell'ISPRA prot. n. 10755 del 25.02.2025, prot. n. 65162, n. 65136, n. 65149 e n. 65190 del 07.04.2025, prot. 21501 del 15.04.2025 contenente la relazione di accompagnamento e la nota ISPRA, pervenuta al Ministero in data 17.04.2025 "a conclusione dell'istruttoria" (senza indicazione di protocollo), nonché i verbali redatti all'esito degli incontri tenuti sia in presenza che online dall'ISPRA, con cui è stata definita la perimetrazione provvisoria; g) Della relazione conclusiva dell'ISPRA, in uno alla perimetrazione provvisoria adottata, a conclusione dell'istruttoria, il successivo 17.04.2025, con cui "è stata ridefinita l'estensione della superficie totale dell'area inclusa nel perimetro, che risulta pari a 87.897 ha, di cui per la Regione Campania 50.679 ha e per la Regione Molise di 37.218 ha"; h) Delle note del MASE prot. 108403 e 108484 del 12.06.2024, non conosciute, con cui è stata trasmessa la proposta di misure di salvaguardia e la cartografia; i) Di ogni ulteriore atto connesso, prodromico, collegato e successivo, cognito e non cognito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese, con relative misure di salvaguardia, allegati e atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha disposto la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese e adottato le relative misure di salvaguardia, nonché gli atti di istituzione e nomina del Comitato di gestione provvisoria, il regolamento e il piano del Parco, gli allegati cartografici e di zonazione, gli atti istruttori del Ministero e dell'ISPRA e ogni ulteriore atto connesso, prodromico o successivo. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non contiene alcuna valutazione di merito sugli atti impugnati. Nel corso del giudizio è emersa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei membri del Comitato di gestione provvisoria nominati con decreto ministeriale dell'11 agosto 2025, qualificati come controinteressati sopravvenuti.
La decisione
Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei membri del Comitato di gestione provvisoria del Parco Nazionale del Matese, ordinando alla parte ricorrente di procedere mediante notifica individuale, considerata la facile reperibilità dei destinatari e il loro numero non elevato. La notificazione dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; le relative risultanze dovranno essere depositate in giudizio, a pena di perentorietà, entro i dieci giorni successivi. La trattazione nel merito è stata differita alla pubblica udienza del 17 dicembre 2026. Non è stata assunta alcuna decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso né sulla legittimità del decreto ministeriale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, emergono controinteressati sopravvenuti, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti prima della decisione sul merito.
- Se i destinatari della notificazione sono facilmente reperibili e non sono numerosi, l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita mediante notificazione individuale, anziché con modalità collettive o per pubblici proclami.
- Il giudice può fissare termini perentori distinti per l'esecuzione della notificazione e per il successivo deposito in giudizio delle relative risultanze, differendo la trattazione del merito fino al completamento dell'incombente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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