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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36393/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso il rigetto della domanda di riabilitazione. Il Tribunale aveva ritenuto che la procura allegata non fosse valida perché la firma del condannato non era autenticata dal difensore e che né la domanda di riabilitazione né l'atto di opposizione recassero la firma di Belaidi; inoltre il difensore sarebbe stato privo di procura speciale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i profili di censura del ricorrente. Ha affermato che l'art. 96 c.p.p. consente la nomina del difensore di fiducia con dichiarazione scritta senza richiedere particolari formalità o autenticazione della firma del nominante; l'art. 39 disp. att. c.p.p. prevede l'autenticazione solo nei casi espressamente richiesti dalla legge. Inoltre l'art. 678, comma 1-bis c.p.p., richiamando l'art. 667, comma 4, include espressamente il difensore fra i soggetti legittimati a proporre opposizione contro il provvedimento in materia di riabilitazione, senza necessità di procura speciale. Conclude che la nomina dell'avv. Targa, sottoscritta da Belaidi senza autenticazione, è valida e che l'opposizione è stata proposta dal difensore legittimato; perciò annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 96 cod. proc. pen.

    La nomina del difensore di fiducia può essere fatta con semplice dichiarazione scritta consegnata all'autorità o trasmessa; non sono richieste particolari formalità né l'autenticazione della firma del nominante per la validità dell'atto.

  • art. 39 disp. att. cod. proc. pen.

    L'autenticazione del sottoscrittore è prevista solo quando la legge la richiede espressamente; non può essere generalizzata come requisito per ogni atto trasmesso all'autorità giudiziaria.

  • art. 678, comma 1-bis cod. proc. pen.

    "... il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ... proced(e) a norma dell'articolo 667, comma 4 ..."

    Richiamando l'art. 667, comma 4, include il difensore dell'interessato tra i soggetti legittimati a proporre opposizione contro i provvedimenti in materia di riabilitazione, senza richiedere una procura speciale.

  • art. 667, comma 4 cod. proc. pen.

    "... Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore ..."

    Stabilisce che contro l'ordinanza emessa de plano possono proporre opposizione, tra gli altri, il difensore in proprio; ciò implica che il difensore è legittimato ad impugnare senza necessità di procura speciale.

Massime di principio

  • La nomina del difensore di fiducia è soggetta a formalità semplificate: la sottoscrizione del nominante è indispensabile, ma non è richiesta l'autenticazione della firma per la validità della nomina.
  • Per proporre opposizione avverso il rigetto della domanda di riabilitazione il difensore di fiducia non necessita di procura speciale: è legittimato a impugnare "iure proprio" sulla base della nomina di fiducia.
  • Se un atto di nomina o un ricorso non reca autenticazione della firma del difensore o del nominante, ciò non determina automaticamente l'inammissibilità: il giudice deve valutare la regolarità secondo le norme che prevedono formalità semplificate.
  • È fondamentale che la nomina o la dichiarazione del nominante riporti comunque la firma dell'indagato/imputato; l'assenza totale della sottoscrizione del nominante può invece determinare problemi di legittimazione.
  • In caso di contestazione formale su firme o procure, è preferibile regolarizzare la nomina (es. produrre la sottoscrizione o una procura) ma, ove presente la firma del nominante, l'assenza di autenticazione normalmente non pregiudica l'efficacia dell'atto.

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