Cassazione Civile, Ordinanza n. 29424/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché gli intimati non hanno resistito. È stato inoltre affermato che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce dalla sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto dalla società avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale su istanza di più creditori. Il legale rappresentante della società fallita ha quindi proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, affidandosi a un unico motivo. Dalla pronuncia emerge però che la Corte ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d'appello era stata pubblicata e notificata alla società il 29 giugno 2020; il termine di trenta giorni previsto dall'art. 18, comma 14, l. fall. per ricorrere in cassazione scadeva il 29 luglio 2020; il ricorso è stato invece notificato alla creditrice istante solo il 27 agosto 2020, quindi oltre il termine. Gli altri intimati, compresi gli ulteriori creditori e il fallimento, non hanno svolto difese.
Norme richiamate
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello in materia fallimentare decorre dalla notificazione della sentenza e, se il ricorso è notificato oltre tale termine, esso è inammissibile.
contributo unificato
raddoppio del contributo unificato, se dovuto
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove previsto dalla legge.
Massime di principio
- Nel procedimento fallimentare, il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello deve essere notificato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.
- La tardiva notificazione del ricorso determina l'inammissibilità, indipendentemente dall'esame del merito del motivo dedotto.
- Quando gli intimati non svolgono difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- La verifica del rispetto del termine di impugnazione può essere compiuta direttamente dalla Corte di cassazione e comporta, se negativo, la declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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