Cassazione Penale, Sentenza n. 00139/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere a fini estradizionali, denunciando che tale aggravamento era stato disposto in assenza di fatti nuovi e che, comunque, l'estradizione non sarebbe potuta avere luogo perché il ricorrente aveva ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali (misura alternativa alla detenzione).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. In fatto, nel corso del giudizio la Corte (con sentenza dell'8/10/2025 relativa all'ordinanza del 5/8/2025) aveva già accolto un ricorso dell'estradando annullando l'ordinanza del 5/8/2025 e disponendo la rimessione in libertà con il ripristino dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Inoltre, nel frattempo l'estradando è stato consegnato alle autorità albanesi il 14 novembre 2025, per cui è venuto meno l'interesse a una pronuncia sul provvedimento cautelare impugnato; per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 203 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 203 disp.att. cod. proc. pen.
La norma è richiamata per disporre l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti procedurali successivi; dal testo emerge un utilizzo formale della disposizione per le comunicazioni/adempimenti necessari dopo la decisione.
Massime di principio
- La sopravvenuta consegna o estradizione dell'interessato rende in concreto privo di interesse un ricorso avverso provvedimenti cautelari finalizzati all'esecuzione dell'estradizione, determinandone inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La reintegrazione della custodia cautelare disposta senza fatti nuovi può essere contestata ma l'impugnazione rischia di risultare inutile se nel frattempo sono intervenuti eventi sopravvenuti che ne impediscono l'applicazione pratica.
- Una sentenza che annulla un precedente provvedimento cautelare incide sull'interesse a impugnare provvedimenti successivi: occorre valutare la cronologia delle decisioni e degli eventi sopravvenuti per stabilire la rilevanza dell'impugnazione.
- L'esistenza di una misura alternativa alla detenzione (es. affidamento in prova ai servizi sociali) può ostare all'esecuzione dell'estradizione, ma la sua efficacia va verificata rispetto agli atti definitivi e ai tempi di consegna; da sola non garantisce sempre il mantenimento dell'interesse all'impugnazione.
- Nei procedimenti cautelari per fini estradizionali è essenziale dimostrare un interesse attuale e concreto: eventi successivi che rendono inattuabile la pronuncia (consegna, esecuzione, cancellazione del provvedimento) comportano in genere l'inammissibilità del ricorso.
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