Cassazione Penale, Sentenza n. 03824/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto di confisca di prevenzione che aveva colpito beni immobili, mobili registrati e rapporti finanziari: i ricorrenti denunciavano violazione dell'art. 597 c.p.p. (limiti devolutivi dell'appello e divieto di reformatio in peius) e vizio di motivazione per fatto che la Corte d'appello, acquisendo d'ufficio una sentenza penale del 2019 non definitiva e valutando elementi non considerati in primo grado, avrebbe riconsiderato la pericolosità sociale del proposto trasformandola da generica a qualificata (con perimetrazione temporale 2008-2009), il tutto senza garantire pieno contraddittorio e superando la materia devoluta dall'appello. I terzi hanno inoltre lamentato di essere stati illegittimati a contestare la pericolosità, dovendo poter contestare solo la titolarità dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che: 1) i terzi intestatari non possono, nel procedimento di confisca di prevenzione per beni ritenuti fittiziamente intestati, contestare i presupposti della misura (pericolosità, sproporzione, provenienza), potendo dedurre soltanto la reale titolarità dei beni (richiamando la pronuncia a Sezioni Unite Putignano, n. 30355/2025); 2) il giudice delle misure di prevenzione è legittimato a utilizzare elementi probatori anche tratti da procedimenti penali non definitivi e a riformulare la qualificazione della pericolosità (anche in senso più grave) purché gli elementi acquisiti siano sottoposti al contraddittorio e la motivazione sia adeguata; 3) nel caso concreto la Corte d'appello ha acquisito la sentenza del 2019 e ha rimesso la causa in ruolo consentendo l'intervento della difesa, ha limitato la pericolosità qualificata al periodo 2008-2009 e ha confermato la confisca per i beni residui (escludendo la confisca dell'appartamento in viale Moncada di proprietà di Maria Concetta Santoro). Pertanto i ricorsi sono stati dichiarati infondati e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4, comma 1, lett. c) e lett. a)
La pericolosità sociale può essere valutata come generica (lett. b) o qualificata (lett. a/lett. c) a seconda delle condotte e delle finalità; la confisca di prevenzione può essere ancorata sia alla pericolosità generica sia a quella qualificata, con correlazione temporale dei beni rispetto al periodo di manifestazione della pericolosità
codice di procedura penale
Limita la devoluzione dell'appello e vieta che l'appello del solo imputato determini una riforma in peius della sua posizione salvo condizioni previste; nel procedimento di prevenzione la Corte ha ritenuto non violato l'articolo perché la riqualificazione della pericolosità è avvenuta nell'ambito del potere del giudice di prevenzione e dopo aver assicurato il contraddittorio
Sezioni Unite - Putignano
Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025 (Putignano)
Il terzo intestatario di beni ritenuti fittiziamente intestati può configurare davanti alla Corte soltanto la propria effettiva titolarità dei beni confiscati e non è legittimato a contestare i presupposti applicativi della misura (pericolosità, sproporzione, provenienza), i quali sono deducibili solo dal proposto
Giurisprudenza di legittimità
Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 (Galdieri) e Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013 (Chianese); Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016
E' consentito al giudice delle misure di prevenzione di utilizzare elementi probatori e indiziari tratti da procedimenti penali, anche non definitivi, per la valutazione della pericolosità e per adottare una nuova valutazione o una misura più grave, purché la motivazione illustri perché tali elementi sono rilevanti per l'attuale pericolosità e sia garantito il contraddittorio
Massime di principio
- Il terzo formalmente intestatario di beni confiscati come fittiziamente intestati può limitarsi a contestarne la titolarità effettiva; non può impugnare i presupposti di applicazione della misura (pericolosità, sproporzione), che spettano al proposto.
- Il giudice delle misure di prevenzione può acquisire e valutare elementi provenienti da procedimenti penali, anche non definitivi, e riformulare la qualificazione della pericolosità (da generica a qualificata o viceversa), a condizione che gli elementi siano oggetto di motivazione e sottoposti a contraddittorio.
- Per evitare censure per violazione del principio devolutivo e per reformatio in peius, la Corte d'appello che muta la qualificazione della pericolosità deve assicurare che le parti possano discutere i nuovi elementi acquisiti e che la motivazione renda conto della compatibilità tra periodo di pericolosità e correlazione dei beni confiscati.
- La pericolosità qualificata comporta una valutazione più stretta e temporale: la confisca dei beni dev'essere logicamente riconducibile al periodo in cui la commissione di reati illeciti ha prodotto i profitti che giustificano l'ablazione.
- La mera presenza di sentenze non definitive o procedimenti penali in corso non esclude automaticamente la possibilità per l'autorità di prevenzione di utilizzarne gli esiti indiziari; rileva invece che sia garantito un effettivo contraddittorio e una motivazione adeguata.
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