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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43395/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Corrado Fierro con sentenza irrevocabile del 20/07/2008, a seguito di una successiva condanna irrevocabile emessa il 27/04/2016 per fatti commessi il 05/05/2010 (artt. 610 e 635, comma secondo, cod. pen., e art. 4 legge n. 110/1975, con recidiva ex art. 99, terzo comma, cod. pen.). Il ricorrente contestava in particolare il rigetto della domanda di declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo, sostenendo che il termine per l'estinzione e per la prescrizione dovesse decorrere dalla data di commissione del nuovo reato (05/05/2010) e non dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione (20/07/2008). Contestava inoltre l'applicazione delle condizioni ostative previste dall'art. 172, ultimo comma, cod. pen., per mancato accertamento in sede di cognizione della stessa indole del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale (art. 163, comma 1, cod. pen., anche ai sensi dell'art. 168, comma 1), il termine previsto per valutare la recidiva e la decorrenza dei termini (quinquennale o biennale) decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha concesso il beneficio; analogamente il termine di prescrizione nel caso di pena condizionalmente sospesa decorre dalla irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto per la revoca (art. 172, comma settimo). Nel caso concreto la sentenza che aveva concesso la sospensione è divenuta irrevocabile il 20/07/2008 e il fatto alla base della successiva condanna è del 05/05/2010; quindi i termini non si erano estinti e la revoca era legittima. Sono stati altresì respinti i rilievi relativi all'art. 172, ultimo comma, e alla necessità di accertamento in sede di cognizione della medesima indole del reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 163, comma 1, cod. pen.

    Il termine (quinquennale o biennale) rilevante ai fini della revoca della sospensione condizionale va computato a partire dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio

  • art. 168, comma 1, cod. pen.

    Richiamato in relazione all'applicazione del principio del decorso del termine a partire dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione

  • art. 172, comma settimo, cod. pen.

    Il termine di prescrizione, nel caso di pena condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto per la revoca del beneficio

  • art. 172, ultimo comma, cod. pen.

    Prevede condizioni ostative alla prescrizione (collegate al riconoscimento della recidiva e a vicende che impediscono l'estinzione); l'eventuale sussistenza di tali condizioni va valutata con riferimento agli accertamenti compiuti e non può essere agganciata a mere deduzioni non dimostrate

  • art. 99, terzo comma, cod. pen.

    Norma sulla recidiva menzionata come causa aggravante/condizione rilevante ai fini della revoca del beneficio

  • art. 610 e art. 635, comma secondo, cod. pen.; art. 4 legge n. 110/1975

    Reati per i quali è intervenuta la successiva condanna che ha determinato la revoca della sospensione condizionale nella vicenda concreta

Massime di principio

  • Il termine utile ai fini della revoca della sospensione condizionale (e, per le stesse ragioni, per la decorrenza della prescrizione nel caso di pena condizionalmente sospesa) decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non dalla data di commissione del successivo reato.
  • Per opporre l'estinzione della pena per prescrizione è necessario calcolare correttamente il termine partendo dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione; se tale termine non è decorso, l'eccezione di estinzione è infondata.
  • La mera contestazione formale delle condizioni ostative alla prescrizione (es. relativa alla recidiva) non è sufficiente: occorre che gli elementi sui quali si fonda l'ostatività siano effettivamente emersi o accertati nel corso del precedente giudizio di cognizione o risultino in modo probante.
  • La giurisprudenza consolidata della Cassazione su questi punti è vincolante: le decisioni di merito che si uniformano a tale orientamento sono legittime e resistono a censure che si fondano su interpretazioni divergenti della decorrenza dei termini.
  • Nel valutare ricorsi contro la revoca della sospensione condizionale è determinante distinguere tra accertamento del fatto (data di commissione) e decorrenza dei termini processuali/penali (irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio): per la revoca e per la prescrizione prevale il secondo parametro.

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