Cassazione Penale, Sentenza n. 06532/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di restituzione di un credito d'imposta di €143.795,75 vincolato con sequestro "impeditivo". Il credito era stato ceduto dalla società "3A costruzioni salute ambiente e lavoro s.r.l.", il cui titolare è indagato per truffa (art. 640-bis) relativa all'abuso del "superbonus". Il ricorrente deduceva violazione di legge e di principi costituzionali (art. 321 c.p.p., art. 1 Prot. 1 CEDU, art. 42 Cost.), lamentando: violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà; assenza del periculum in mora; illegittimità del diniego di sostituzione del sequestro con fideiussione bancaria; uso improprio del sequestro come strumento di interdizione dell'attività imprenditoriale.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifestà infondatezza. Ribadisce che il sequestro preventivo "impeditivo" può colpire anche beni e crediti di terzi quando la libera disponibilità sia idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato. I crediti derivanti da detrazioni "superbonus" ottenute con condotte fraudolente sono considerati "inesistenti" e, pertanto, possono essere vincolati per impedire la loro circolazione e l'uso in compensazione con debiti erariali. La proposta fideiussione non è idonea a sostituire il sequestro impeditivo poiché non impedirebbe la circolazione del credito inesistente; perciò la questione di costituzionalità dell'art. 321 c.p.p. è dichiarata manifestamente infondata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo: interpretata nel senso che legittima il sequestro "impeditivo" di cose pertinenti al reato anche se di proprietà di terzi; la sostituzione con fideiussione non è ammessa quando ciò vanificherebbe la finalità impeditiva.
art. 640-bis cod. pen.
Delitto di truffa aggravata relativo all'abuso delle agevolazioni fiscali (superbonus); costituisce il fatto-reato da cui discendono i profitti sequestrati.
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Uso in compensazione di crediti derivanti da detrazioni inesistenti può integrare fattispecie penalmente rilevanti; i crediti non spettanti hanno natura di profitto illecito.
art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77)
Disciplina della cessione dei crediti "superbonus": la Corte ritiene che tale disciplina non deroghi ai principi processual-penalistici che consentono il sequestro dei crediti ritenuti "inesistenti".
art. 640-quater cod. pen.
Norma sulla confisca obbligatoria dei proventi del reato: il sequestro preventivo può essere diretto a garantire la successiva confisca dei profitti della truffa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la sanzione di €3.000.
art. 42 Cost.
Richiamato dal ricorrente per presidio di proporzionalità tra misure cautelari reali e diritto di proprietà; la Corte ha ritenuto la questione infondata alla luce della funzione impeditiva del sequestro sui profitti del reato.
art. 1 Prot. 1 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Invocato in relazione alla tutela della proprietà privata; la Corte non ha rilevato violazione, considerato il collegamento diretto del credito al profitto criminoso.
Massime di principio
- Un sequestro preventivo "impeditivo" può colpire beni e crediti di terzi in buona fede quando la libera disponibilità dei beni sia idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato: la titolarità privata non esclude automaticamente il vincolo.
- I crediti d'imposta derivanti da detrazioni ottenute con condotte fraudolente possono essere qualificati come "inesistenti" e quindi soggetti a vincolo per impedire la loro circolazione e l'utilizzo che aggraverebbe il danno allo Stato.
- La sostituzione del sequestro impeditivo con una fideiussione non è ammessa se la garanzia non neutralizza effettivamente il rischio cautelare o renderebbe possibile la circolazione dell'oggetto del vincolo; la mera proposta di garanzia non è sufficiente.
- La buona fede del cessionario è irrilevante quando il sequestro è diretto a impedire l'uso del bene/credito nell'ambito di un rischio di aggravamento del reato; la rilevanza della buona fede emerge invece quando il vincolo è volto a garantire una confisca definitiva e si valuta il diritto alla restituzione.
- Le censure sulla violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà possono risultare inammissibili se non dimostrano concretamente che il vincolo eccede rispetto alla funzione cautelare collegata al profitto del reato.
- In sede di Cassazione le doglianze manifestamente infondate possono portare all'inammissibilità del ricorso e a condanne alle spese e a sanzioni (Cassa delle ammende).
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