Cassazione Penale, Ordinanza n. 34669/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento iscritto per appropriazione indebita, reato procedibile a querela. Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'archiviazione ritenendo che non emergessero elementi sintomatici della volontà della persona offesa di perseguire il responsabile e che non vi fossero elementi idonei a configurare la procedibilità d'ufficio. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione, sostanzialmente deducendo vizi di legittimità del provvedimento di archiviazione. La Corte, però, rileva che il ricorso è stato proposto contro un provvedimento non impugnabile con ricorso per cassazione, essendo esperibile, nei limiti previsti, solo il reclamo per vizi procedurali del contraddittorio, mentre il ricorso per cassazione è ammesso solo per denunciare l'abnormità dell'atto e non i vizi di cui all'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che l'ordinanza di archiviazione del GIP, emessa all'esito della camera di consiglio, non è impugnabile con ricorso per cassazione per dedurre vizi di legittimità ordinaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 411 c.p.p.
disciplina le ipotesi in cui il pubblico ministero può richiedere l'archiviazione, comprese quelle in cui manca una condizione di procedibilità.
art. 410-bis c.p.p.
prevede il reclamo avverso il provvedimento di archiviazione nei soli casi di vizi procedurali del contraddittorio, ed esclude il ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo.
art. 409 c.p.p.
il previgente comma 6 è stato abrogato dalla legge n. 103 del 2017 nel contesto della revisione della disciplina dell'archiviazione.
art. 606 c.p.p.
i motivi di ricorso elencati in tale norma non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione, salvo il caso di abnormità dell'atto.
art. 610 comma 5-bis c.p.p.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
L. n. 103 del 2017
ha modificato l'art. 410-bis c.p.p. e abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 c.p.p.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP all'esito della camera di consiglio non è ordinariamente impugnabile con ricorso per cassazione; il controllo di legittimità è limitato ai casi di abnormità dell'atto.
- Quando la legge prevede un reclamo avverso l'archiviazione per soli vizi procedurali del contraddittorio, non è consentito trasformare tale rimedio in un sindacato di legittimità pieno davanti alla Cassazione.
- In materia di archiviazione per difetto di condizione di procedibilità, la mancanza della querela impedisce la prosecuzione del procedimento se non emergono elementi che consentano la procedibilità d'ufficio.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando risulta ictu oculi la non impugnabilità del provvedimento gravato.
- In caso di ricorso inammissibile senza elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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