Sentenza n. 2719/2026 - Milano, Sezione 1
per : - ordinare al MIM l'ottemperanza alla sentenza n. 334/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 23/05/2024 nel procedimento RG n. 1641/2023, disponendo di provvedere alla attivazione, in favore della ricorrente, della carta elettronica spettante accreditandovi la somma di € 2.500,00, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario “ad acta” affinché provveda in via sostitutiva; c) con vittoria di spese e onorari da distrarre in favore dei procuratori costituiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza n. 334/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 23 maggio 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era stata notificata al Ministero il 29 gennaio 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, con accredito di euro 2.500,00, oltre alla rifusione delle spese di lite. Nonostante la notifica, l’Amministrazione non aveva eseguito la decisione. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione secondo quanto stabilito dal giudice ordinario, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento e la condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e non risultava eseguita. Ha inoltre verificato l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, sicché l’azione di ottemperanza era procedibile. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente e gli interessi secondo quanto disposto dal giudice ordinario. Per il caso di persistente inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, anche ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il TAR può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione a un giudicato e adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione e, nel caso concreto, rende esperibile il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso per eseguire il giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato all’Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti comportanti il pagamento di somme di denaro.
- In presenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e non eseguita dall’Amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione debitrice di dare piena e completa esecuzione al titolo entro un termine specifico, indicando gli atti necessari a conformarsi al giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte qualora l’Amministrazione persista nell’inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta può utilizzare, in caso di insufficienza delle disponibilità ordinarie dell’Amministrazione soccombente, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando la funzione commissariale è affidata a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso per l’attività di commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →