Sentenza n. 1277/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - del Decreto del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” e dei relativi allegati, nonché delle relative note di comunicazione e richiesta di pagamento del 20 dicembre 2022 e pubblicazione e degli atti alle stesse presupposti, tra cui gli atti dei Direttori Generali e dei Commissari Straordinari delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale secondo quanto richiesto dal Ministero della Salute con nota prot. 22413, dd. 29 luglio 2019, e da prendersi in considerazione secondo le disposizioni dell’articolo 3 del Decreto 6 ottobre 2022 alla validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento e dei relativi allegati (decreto n. 634 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 30/09/2019 e decreto n. 696 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 e nota prot. 18453/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); decreto n. 441 pubblicato 4 nell’albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l’Area Bassa Friulana nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l’Area Giuliano Isontina nell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); decreto n. 187 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); decreto n. 145 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); decreto n. 376 pubblicato all’albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 dell’I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); decreto n. 149 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019, decreto n. 130 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e decreto n. 101 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 e nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 e nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità), nonché di tutti i relativi modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, in quanto occorra, delle delibere di approvazione dei bilanci regionali, e di ogni altro atto procedimentale, anche ignoto, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento nota prot. n. 0239210 del 14 novembre 2022 pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e inviata individualmente a mezzo PEC alle Aziende fornitrici, inviata nuovamente in data 23 novembre 2022 alle Aziende fornitrici per le quali il precedente invio non è andato a buon fine, e ogni altra corrispondenza inerente, inclusa la risposta trasmessa il 13 dicembre 2022, prot. n. 0313297; 5 - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n. 251; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 - ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute –DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, di contenuto ignoto; - degli accordi sanciti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR e 182/CSR); - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Individuazione delle fatture di interesse per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; 6 - in quanto occorra del Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, Supplemento ordinario n. 23 di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di assistenza, (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di individuazione dell'impresa tra le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali presupposti, agli atti di certificazione del fatturato e alle richieste di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia che individuava le aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché le relative richieste di pagamento, gli atti delle aziende sanitarie di validazione e certificazione del fatturato, i modelli economici regionali, gli atti statali presupposti e le circolari ministeriali concernenti la rilevazione del fatturato e l'applicazione del meccanismo di ripiano. Era inoltre proposta domanda di risarcimento dei danni. All'udienza del 9 gennaio 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, riferendo l'avvenuto pagamento delle quote ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025. La parte ha precisato che non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendo state depositate dalle Regioni le attestazioni di pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., valorizzando la dichiarazione resa dalla parte ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione dopo il pagamento delle quote previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Il giudice non ha esaminato nel merito i vizi dedotti contro gli atti regionali e statali, né la domanda risarcitoria. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione del mancato deposito delle attestazioni di pagamento da parte delle Regioni. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della natura processuale della pronuncia e della definizione della controversia ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente in relazione al pagamento delle somme controverse, comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La controversia è stata trattata all'udienza secondo il rito previsto dalla disposizione.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025
La definizione della causa e il pagamento delle quote sono stati considerati dal giudice come elementi giustificativi della sopravvenuta carenza di interesse e della compensazione delle spese.
art. 7 d.l. n. 95/2025
Il pagamento delle quote previsto dalla disposizione ha determinato, secondo la dichiarazione della ricorrente, il venir meno dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente dichiara espressamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
- Il pagamento delle somme oggetto della controversia può determinare il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, anche se non ricorrono le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in assenza degli elementi documentali necessari a comprovare integralmente la definizione della controversia; in tale situazione, ove la parte dichiari comunque di non avere più interesse alla decisione, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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