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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6730/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e carenza motivazionale: il ricorrente censura la motivazione del decreto che applica la sorveglianza speciale e la confisca patrimoniale sostenendo che la motivazione sia apparente o imposta, non considerando in modo decisivo elementi favorevoli al ricorrente. Si deduce che la Corte di appello avrebbe ripreso in modo meramente evocativo le argomentazioni del primo grado e della sentenza nel procedimento "Stige", senza confrontarsi con la riqualificazione in concorso esterno disposta dalla Corte di Catanzaro; si contesta la qualificazione di appartenente alla consorteria 'ndrangheta, il ruolo e il contributo effettivo del ricorrente, la attualità della pericolosità sociale, e la correlazione tra attività illecite (false fatturazioni, evasione) e la formazione del patrimonio oggetto di ablazione. Viene inoltre sostenuto che alcuni elementi testimoniali e intercettativi sono stati valutati in modo strumentale e che la sterilizzazione del patrimonio escluderebbe il rischio di reiterazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione: la verifica è concentrata sulla violazione di legge, in particolare sulla motivazione inesistente o meramente apparente. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello di Bologna non fosse apparente ma articolata e congrua, avendo descritta compiutamente la storia imprenditoriale del ricorrente, il sistema di false fatturazioni per circa 12 milioni di euro, il reinvestimento di proventi illeciti anche a favore della criminalità mafiosa, i finanziamenti e i rapporti personali con soggetti apicali della consorteria, nonché l'assunzione in imprese di persone indicate da componenti della cosca. In relazione alla misura patrimoniale, la Corte d'appello ha spiegato il nesso temporale e qualitativo tra l'accumulazione della ricchezza e l'inquinamento criminale. Per questi motivi la Suprema Corte ha ritenuto infondati i profili dedotti e ha confermato l'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione: non è sindacabile l'illogicità manifesta della motivazione; è sindacabile la mancanza totale di motivazione o la motivazione meramente apparente che omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    Fonte normativa sulle misure di prevenzione e sui criteri di pericolosità (specifica e generica); richiede che venga valutata l'attualità del pericolo e il nesso tra attività illecite e patrimonio per l'adozione di misure interdittive e patrimoniali.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Richiamato nel quadro fattuale (una contestazione per cui il ricorrente risulta assolto): menzionato come elemento processuale, ma la sua presenza o assenza non ha impedito la valutazione complessiva della pericolosità e del rapporto con la criminalità organizzata.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione, in materia di misure di prevenzione, può intervenire solo per vizio di legge: occorre dimostrare che la motivazione è inesistente o meramente apparente, ossia che la pronuncia non si è confrontata con un elemento potenzialmente decisivo.
  • Una motivazione "esistente" ma formalistica o scollegata dalle risultanze può essere qualificata come apparente se non consente di comprendere l'iter logico o se omette l'esame di fatti decisivi; tuttavia il ricorrente deve indicare in modo preciso quale elemento decisivo non sia stato valutato.
  • La mera riqualificazione processuale dei fatti (es. concorso esterno anziché partecipazione) non esclude automaticamente l'applicabilità di misure di prevenzione se dalle risultanze emerge un rapporto funzionale o un apporto concreto all'organizzazione criminale.
  • Per la confisca e le misure patrimoniali è necessario dimostrare il nesso qualitativo e temporale tra le attività illecite e la formazione del patrimonio; non è sufficiente una generica contestazione della provenienza lecita dei beni senza un'alternativa probatoria concreta.
  • Se si contesta la motivazione, il ricorrente deve focalizzarsi su omissioni argomentative specifiche e decisive, non su una generica richiesta di rivalutazione delle prove.
  • La sterilizzazione del patrimonio può essere un elemento attenuante sul rischio di reiterazione, ma non è necessariamente sufficiente a escludere la pericolosità se esistono elementi di reinvestimento o di finanziamento di attività criminali.

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