Sentenza n. 2937/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 15/10/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di rilascio del visto per motivi di studio e di fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 15 ottobre 2025, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere in ordine al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda, nonché la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'avvenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto hanno integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono le condizioni.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può determinare la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa integralmente la pretesa azionata.
- La fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto integra l'attivazione del relativo procedimento e, se costituiva l'oggetto della domanda giudiziale, soddisfa la pretesa concernente l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, valutati il tempo intercorso tra l'istanza e il ricorso e il comportamento dell'amministrazione, non emerga un ritardo particolarmente significativo e l'amministrazione abbia provveduto in tempi ragionevoli; resta possibile porre a suo carico la restituzione del contributo unificato.
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