Cassazione Penale, Ordinanza n. 23692/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra diversi reati già giudicati separatamente. Nel ricorso si deduceva che il giudice avrebbe ignorato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sull'unicità del disegno criminoso, trascurando indici sintomatici indicati dalla difesa: la contiguità cronologica dei fatti, la comune causale ravvisata nella creazione di due diverse società per proseguire la medesima attività, e l'ampio arco temporale delle condotte. La Corte ha però rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente applicato i principi di diritto in materia, valorizzando elementi opposti all'unicità del programma criminoso, quali la distanza temporale tra i fatti, la diversità delle società coinvolte e dei correi, e ricondotto le condotte a un'abitualità criminosa piuttosto che a un progetto unitario preesistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la correttezza della motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso la continuazione tra i reati di bancarotta per mancanza di prova positiva dell'unicità del disegno criminoso, evidenziando la distanza temporale tra i fatti (2009 e 2014), la diversità delle società e dei concorrenti, e l'assenza di elementi che dimostrassero che, al momento delle prime condotte illecite, l'agente avesse già programmato quelle successive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
La continuazione in executivis richiede una verifica rigorosa dell'unicità del disegno criminoso tra i reati separatamente giudicati.
art. 587 c.p.p.
Non citato nel testo fornito.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone la prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- L'omogeneità delle violazioni, l'identità del bene protetto e la contiguità spazio-temporale sono solo indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, ma non bastano da soli a provarla.
- La valutazione degli elementi indiziari sull'unicità o pluralità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, non illogica e non viziata da travisamenti di fatto.
- Quando il provvedimento impugnato evidenzia elementi come distanza temporale tra i fatti, diversità dei soggetti coinvolti e delle società utilizzate, può escludere ragionevolmente la continuazione e ricondurre le condotte a una mera abitualità criminosa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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