Sentenza del 13/10/2020 n. 22019 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La (---) srl aveva chiesto il rimborso delle maggiori somme versate a titolo di TARSU/TARES per gli anni 2009-2013 dopo il diniego del Comune. Il giudice di primo grado (CTP Foggia) respinse il ricorso, la CTR di Bari (sez. dist. Foggia) parzialmente accolse l'appello della societa'. Il Comune propose ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: 1) l'atto di diniego non era impugnabile perché la riscossione era avvenuta tramite iscrizione a ruolo divenuta definitiva e dunque la societa' avrebbe dovuto impugnare l'atto impositivo tempestivamente; 2) la CTR avrebbe illegittimamente ammesso nuove censure dell'appellante fondate su norme regolamentari comunali e sulla discrasia tra TARSU e TARI; 3) l'appello sarebbe viziato per carenza di specificita' dei capi censurati; 4) la CTR avrebbe equiparato le camere d'albergo alle civili abitazioni ai fini TARSU. Inoltre la societa' chiese il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europeo sulla possibilita' di contestare in giudizio la commisurazione tariffaria basata su volumi stimati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del Comune: poiche' la riscossione era avvenuta mediante iscrizione a ruolo divenuta definitiva, la societa' era priva di legittimazione ad agire ab initio e avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'atto impositivo (avviso di mora/iscrizione a ruolo). I restanti motivi del Comune sono stati assorbiti. Il ricorso incidentale della societa' e' stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR e' stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, perche' la causa non poteva essere proposta. Le spese dei gradi di merito sono compensate; la societa' e' condannata a rimborsare le spese di cassazione per euro 10.000,00 oltre accessori di legge e spese generali del 15%.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 546/1992, artt. 19 e 21
Regolano la materia del processo tributario; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione dovesse essere proposta contro l'atto impositivo (iscrizione a ruolo/avviso di mora) e non contro il diniego di rimborso successivo al pagamento.
D.P.R. n. 636/1972, art. 16
Stabilisce i termini di decadenza per proporre ricorso avverso gli atti impositivi; la mancata impugnazione nei termini determina l'impossibilita' di ottenere rimborso successivamente, costituendo titolo definitivo per la riscossione.
Codice di procedura civile, art. 112 e art. 345
Art. 112 citato dalla societa' per l'omessa pronuncia su specifica istanza di rimborso; la Corte non ha esaminato tale censura perche' il ricorso principale e' stato deciso sul presupposto della legittimazione ad agire.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 3
Consente la cassazione senza rinvio quando la decisione impugnata non poteva essere pronunciata per manifesta mancanza di legittimazione ad agire; applicata per chiudere il giudizio in presenza di inammissibilita' ab initio.
Codice di procedura civile, art. 92
Regola la condanna alle spese processuali; la Corte ha compensato le spese nei gradi di merito e posto a carico della societa' le spese di cassazione quantificate.
Decreto Legislativo n. 507/1993, art. 68
Norma TARSU cui il Comune faceva riferimento circa il trattamento delle camere di albergo; la contestazione e' stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Direttiva 2006/12 (art. 15, lett. a) e giurisprudenza Corte di Giustizia (CILFIT, Futura Immobiliare)
la corretta applicazione del diritto comunitario puo' imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio
La Corte ha richiamato la giurisprudenza UE per affermare che le tariffe basate su stime (capacita' produttiva, superficie, natura dei rifiuti) non sono incompatibili con la direttiva; gli Stati membri dispongono di ampia discrezionalita' nella determinazione dei criteri, purche' la differenziazione non ecceda quanto necessario. Il contribuente, secondo il diritto interno, puo' comunque allegare e provare situazioni che giustifichino riduzioni o esclusioni.
Codice civile, art. 2969
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la decadenza o il difetto di legittimazione ad agire sono rilevabili d'ufficio, essendo materie sottratte alla disponibilita' delle parti.
Massime di principio
- Se la riscossione avviene tramite iscrizione a ruolo e il titolo esattoriale e' divenuto definitivo, il contribuente deve impugnare tempestivamente l'atto impositivo (avviso di mora/iscrizione a ruolo); un successivo ricorso per rimborso dopo il pagamento e' inammissibile.
- La mancanza di legittimazione ad agire e la decadenza sono questioni sindacabili d'ufficio e possono determinare la cassazione della sentenza senza rinvio se il giudizio non poteva essere proposto fin dall'origine.
- Le tariffe per la gestione dei rifiuti calcolate su criteri stimati (capacita' produttiva, superficie, destinazione, natura dei rifiuti) sono, alla luce della giurisprudenza UE, compatibili con la direttiva; tuttavia il contribuente puo' comunque proporre prove in sede nazionale per dimostrare produzioni inferiori e ottenere riduzioni quando previsto dalla normativa interna.
- Prima di chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, verificare l'esistenza di giurisprudenza consolidata o la possibilita' dell'acte clair; altrimenti la questione puo' essere ritenuta manifestamente infondata.
- In sede di appello e di cassazione e' fondamentale indicare con precisione i capi di sentenza e le censure specifiche: la mancanza di specificita o l'introduzione di censure nuove ed estranee al primo grado possono essere rilevate e condurre all'inammissibilita'.
- Prassi operativa: conservare e impugnare tempestivamente avvisi di mora e iscrizioni a ruolo; documentare e conservare prove oggettive (misurazioni di superficie, dati sul conferimento di rifiuti, fatture/registrazioni) se si intende dimostrare una minore produzione di rifiuti.
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