Tribunale, Ordinanza T-523/22
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 8 September 2023. — MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, formerly Sber Vermögensverwaltungs AG, initially Sberbank Europe AG v Council of the European Union and Others. — Action for annulment – Economic and monetary policy – Single Resolution Mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Resolution procedure applicable where an entity is failing or is likely to fail – Adoption of a resolution scheme – Identification of the defendant – Partial inadmissibility. — Case T-523/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dichiara irricevibile, nei confronti del Consiglio, il ricorso con cui MeSoFa chiedeva l’annullamento della decisione SRB sulla risoluzione di Sberbank Slovenia. Poiché il Consiglio non aveva adottato alcun atto nella procedura concreta e la sua partecipazione è prevista solo in casi tassativi, esso non poteva essere convenuto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese relative all’eccezione di irricevibilità.
Ricorso per annullamento contro la sola partecipazione del Consiglio a una decisione SRB in materia di risoluzione bancaria: il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile nei confronti del Consiglio per difetto di autore dell’atto impugnato.
La questione giuridica
Se un ricorso ex articolo 263 TFUE possa essere diretto contro il Consiglio quando, nell’ambito della procedura di risoluzione bancaria prevista dal regolamento (UE) n. 806/2014, il Consiglio non ha adottato alcun atto relativo alla specifica decisione di risoluzione impugnata; in particolare, se la mera menzione del Consiglio come eventuale approvatore o “decision-maker finale” basti a fondare la ricevibilità.
Principio di diritto
In una azione di annullamento ex articolo 263 TFUE il ricorso deve essere diretto contro l’istituzione o l’organo che ha effettivamente adottato l’atto impugnato; nel meccanismo di risoluzione di cui all’articolo 18 del regolamento n. 806/2014, il Consiglio è legittimato a intervenire solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’articolo 18, paragrafo 7, terzo comma. Se tali ipotesi non ricorrono e il Consiglio non ha adottato alcun atto sulla specifica risoluzione, il ricorso è irricevibile nei suoi confronti.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 18, paragrafi 1, 5, 6 e 7, regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Irricevibilità del ricorso contro il Consiglio in materia di risoluzione bancaria
La decisione riguarda un’azione di annullamento proposta ai sensi dell’articolo 263 TFUE dalla società MeSoFa Vermögensverwaltungs AG contro la decisione SRB/EES/2022/20 del Single Resolution Board, relativa all’adozione di un programma di risoluzione per Sberbank banka d.d. (Sberbank Slovenia). Il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, in via preliminare, sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio dell’Unione europea limitatamente alla parte di ricorso indirizzata contro quest’ultimo.
Fatti e contesto della controversia
La ricorrente era una banca stabilita in Austria e deteneva il 99,99% delle azioni di Sberbank Slovenia, banca stabilita in Slovenia. A seguito delle tensioni geopolitiche tra Federazione russa e Ucraina, culminate nell’invasione del 24 febbraio 2022, si è deteriorata la situazione di liquidità della ricorrente e della controllata slovena.
Il 1° marzo 2022 il SRB ha adottato la decisione SRB/EES/2022/20, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, con la quale ha approvato un regime di risoluzione per Sberbank Slovenia, prevedendo, tra l’altro, il trasferimento delle azioni a Nova Ljubljanska Banka d.d. Nella stessa data la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2022/947, con cui ha approvato il programma di risoluzione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, secondo comma, del medesimo regolamento.
Domanda della ricorrente e difesa del Consiglio
La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione SRB e, “se del caso”, dell’approvazione da parte della Commissione e/o del Consiglio. Il Consiglio sosteneva che il ricorso fosse irricevibile nei suoi confronti, perché non era autore di alcun atto relativo alla procedura di risoluzione di Sberbank Slovenia impugnabile ex articolo 263 TFUE.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014, che disciplina la procedura di risoluzione quando un ente è in dissesto o a rischio di dissesto. In particolare:
- il paragrafo 1 subordina l’adozione del programma di risoluzione alla sussistenza di tre condizioni cumulative: dissesto o rischio di dissesto dell’ente, assenza di misure alternative ragionevoli e necessità della risoluzione nell’interesse pubblico;
- il paragrafo 6 prevede che, se tali condizioni sono soddisfatte, il SRB adotta il programma di risoluzione;
- il paragrafo 7 disciplina il ruolo della Commissione e del Consiglio, prevedendo per quest’ultimo un intervento solo in due ipotesi tassative e su proposta della Commissione: opposizione per difetto di interesse pubblico oppure approvazione/opposizione a una modifica materiale dell’ammontare del Fondo di risoluzione unico.
Sono richiamati anche gli articoli 130, paragrafi 1 e 7, e 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, relativi rispettivamente alla decisione sulle eccezioni preliminari e alla regolamentazione delle spese.
Ragionamento del Tribunale sulla legittimazione passiva del Consiglio
Il Tribunale ricorda il principio generale secondo cui il ricorso di annullamento deve essere diretto contro l’organo o l’istituzione che ha adottato l’atto impugnato. Di conseguenza, un’azione è irricevibile se proposta contro un convenuto che non sia autore dell’atto contestato.
Applicando tale criterio al meccanismo SRM, il Tribunale osserva che il ruolo del Consiglio non è automatico, ma circoscritto alle due ipotesi espressamente indicate dall’articolo 18, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento n. 806/2014. Nel caso di specie, nessuna di tali ipotesi si è verificata: la Commissione ha approvato il programma di risoluzione e non ha quindi proposto al Consiglio né di opporsi al programma né di pronunciarsi su modifiche materiali del contributo del Fondo di risoluzione unico. Inoltre, il programma di risoluzione non prevedeva ricorso a tale Fondo.
Il Tribunale rileva poi che la ricorrente si era limitata a proporre il ricorso contro il Consiglio “in via prudenziale”, ipotizzandone un ruolo di “decision-maker finale”, ma senza indicare alcun atto specifico adottato da tale istituzione nella fattispecie. Né nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità la ricorrente ha dimostrato l’esistenza di un atto del Consiglio impugnabile. Pertanto, il Consiglio non può essere considerato autore di alcuna misura adottata nell’ambito della risoluzione di Sberbank Slovenia.
Decisione e spese
Il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità del Consiglio e dichiara il ricorso irricevibile nella parte in cui è diretto contro il Consiglio dell’Unione europea.
Quanto alle spese, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è quindi tenuta a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dal Consiglio in relazione all’eccezione di irricevibilità.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che, nelle azioni di annullamento, la ricevibilità dipende dall’individuazione corretta dell’autore dell’atto impugnato. Nel quadro dell’articolo 18 del regolamento n. 806/2014, il Consiglio non è un destinatario “automatico” del ricorso contro un programma di risoluzione SRB, ma può essere convenuto soltanto se ha effettivamente esercitato la limitata competenza che il regolamento gli attribuisce in casi tassativi. In assenza di un atto del Consiglio nella procedura concreta, il ricorso nei suoi confronti deve essere dichiarato irricevibile.
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