Tribunale, Ordinanza T-524/22
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 8 September 2023. — MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, formerly Sber Vermögensverwaltungs AG, formerly Sberbank Europe AG v Council of the European Union and Others. — Action for annulment – Economic and monetary policy – Single Resolution Mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Resolution procedure applicable where an entity is failing or is likely to fail – Adoption of a resolution scheme – Identification of the defendant – Partial inadmissibility. — Case T-524/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato un ricorso di annullamento proposto contro la decisione del SRB relativa alla risoluzione di Sberbank d.d. La questione preliminare riguardava solo il Consiglio: il Tribunale ha ritenuto che il Consiglio non avesse adottato alcun atto nella specifica procedura, poiché non ricorrevano le ipotesi eccezionali in cui l’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 gli attribuisce un ruolo. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile nei confronti del Consiglio, con condanna alle spese della ricorrente.
Azione di annullamento contro una decisione del SRB nel quadro della risoluzione bancaria: il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso nella parte proposta contro il Consiglio, perché non è autore di alcun atto impugnabile.
La questione giuridica
Se un ricorso ex articolo 263 TFUE potesse essere validamente diretto contro il Consiglio in relazione alla decisione SRB/EES/2022/21 del SRB sull’adozione di un piano di risoluzione per Sberbank d.d., e quindi se il Consiglio fosse autore di un atto impugnabile nel procedimento di risoluzione di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014.
Principio di diritto
Nel procedimento di risoluzione disciplinato dall’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014, il Consiglio è parte solo in ipotesi tassative e limitate previste dall’articolo 18, paragrafo 7, terzo comma; se tali ipotesi non si verificano, e il piano di risoluzione è adottato dal SRB ed eventualmente approvato dalla Commissione, il Consiglio non è autore di alcun atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è proposto contro il Consiglio.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 18, paragrafi 1, 5, 6 e 7, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento (UE) n. 1093/2010
Annullo di un piano di risoluzione bancaria e legittimazione passiva del Consiglio
La pronuncia riguarda un’azione di annullamento proposta ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro la decisione SRB/EES/2022/21 del Single Resolution Board, adottata il 1° marzo 2022 in relazione alla risoluzione di Sberbank d.d. Il Tribunale, investito in via preliminare dell’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, si concentra esclusivamente sulla corretta individuazione del convenuto nel meccanismo di risoluzione previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014.
Fatti e contesto della controversia
La ricorrente, una banca stabilita in Austria, deteneva il 100% delle azioni di Sberbank d.d., istituto di credito stabilito in Croazia. In seguito alle tensioni geopolitiche tra Federazione russa e Ucraina, culminate nell’invasione del 24 febbraio 2022, la situazione di liquidità della ricorrente e di Sberbank Croatia si era deteriorata. Il 1° marzo 2022 il SRB ha adottato una decisione di risoluzione concernente Sberbank Croatia, prevedendo tra l’altro il trasferimento delle azioni alla Hrvatska Poštanska Banka d.d. Nella stessa data la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2022/948, con cui ha approvato il piano di risoluzione.
Domande della ricorrente e posizione del Consiglio
La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione del SRB e, «in via cautelativa», dell’approvazione da parte del Consiglio del piano di risoluzione. Il Consiglio ha eccepito l’irricevibilità del ricorso nei propri confronti sostenendo di non essere autore di alcun atto relativo alla procedura di risoluzione di Sberbank Croatia suscettibile di impugnazione.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama la struttura dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014:
- il SRB può adottare un piano di risoluzione solo se ricorrono cumulativamente le tre condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere a)–c), ossia fallimento o rischio di fallimento dell’ente, assenza di ragionevoli alternative e necessità dell’azione nell’interesse pubblico;
- ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 6, il SRB adotta il piano di risoluzione, che determina la sottoposizione dell’ente alla risoluzione, gli strumenti di risoluzione e l’eventuale uso del Fondo di risoluzione unico;
- ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, primo e secondo comma, la Commissione, entro 24 ore dalla trasmissione del piano, lo approva oppure vi si oppone quanto agli aspetti discrezionali;
- ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, terzo comma, la Commissione può proporre al Consiglio di opporsi al piano per difetto del criterio dell’interesse pubblico o di approvare/opporsi a una modifica materiale dell’importo del Fondo di risoluzione unico.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ribadisce il principio generale secondo cui un’azione di annullamento deve essere diretta contro l’autore dell’atto impugnato. Da ciò discende che il ricorso è irricevibile nei confronti di un convenuto che non abbia adottato il provvedimento contestato.
Applicando tale principio, il Tribunale osserva che il ruolo del Consiglio nel meccanismo di risoluzione è tassativo e circoscritto alle sole ipotesi previste dall’articolo 18, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento n. 806/2014. Nel caso di specie, però, tali ipotesi non si sono verificate: la Commissione ha approvato il piano di risoluzione e non ha pertanto presentato al Consiglio alcuna proposta di opposizione, né di approvazione/opposizione a una modifica materiale del Fondo di risoluzione unico. Inoltre, il piano non prevedeva il ricorso a tale fondo.
Il Tribunale rileva anche che la ricorrente non ha indicato alcun atto specifico adottato dal Consiglio né ha dimostrato, nelle sue osservazioni sull’eccezione, l’esistenza di una misura del Consiglio impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. La tesi secondo cui il Consiglio sarebbe stato il vero decision-maker viene quindi respinta come priva di riscontro nel testo della decisione e nel meccanismo normativo applicabile.
Decisione e spese
Il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio e dichiara il ricorso irricevibile nella parte in cui è diretto contro di esso. Quanto alle spese, la ricorrente, rimasta soccombente sulla questione dell’ammissibilità, è condannata a sopportare le proprie spese e quelle del Consiglio relative all’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principio affermato
La partecipazione del Consiglio alla procedura di risoluzione bancaria ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 è eccezionale e limitata a specifiche ipotesi; se tali ipotesi non ricorrono, il Consiglio non è autore di alcun atto impugnabile e un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro di esso è irricevibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 8 set 2023Tribunale, Ordinanza T-523/22
- Sentenza · 7 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-601/21
- Sentenza · 7 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-216/21
- Sentenza · 7 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-461/21
- Sentenza · 7 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-590/21
- Sentenza · 7 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-803/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →