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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8617/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della pronuncia di confisca delle attrezzature balneari sequestrate (30 ombrelloni e 60 lettini, circa mq.250) disposta dal Tribunale di Lecce dopo rinvio dalla Corte di Cassazione. Il ricorrente ha dedotto che i beni appartengono alla società "La Conca Lido s.r.l.s." di cui egli è legale rappresentante, che la società non è parte al processo e non è stata contestata, e che l'art. 240, comma 3, c.p. esclude la confisca se la cosa appartiene a persona estranea al reato. Ha inoltre sostenuto che la confisca non può essere estesa a beni dell'ente per mero rapporto di immedesimazione con il legale rappresentante, che gli atti non hanno valutato la natura imprenditoriale e strumentale delle attrezzature (attività di noleggio consentita), e che il Tribunale non ha motivato sulle deduzioni difensive nè verificato la permanenza della carica sociale, con conseguente impossibilità di esecuzione dell'ordine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordine di confisca contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna fa stato inter partes e che, qualora i beni confiscati appartengano a persona estranea al reato (la società), il soggetto estraneo rimane titolato a proporre impugnazione o azione per ottenerne la revoca, non il legale rappresentante non proprietario. Perciò, poiché lo stesso ricorrente ha dichiarato che i beni appartengono alla società La Conca Lido s.r.l.s., difetta la sua legittimazione a chiederne la restituzione. La Corte ha inoltre richiamato i limiti all'impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio (art. 628 c.p.p.). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente fissata in € 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 628, comma 2, cod. proc. pen.

    «la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3»

    Limita i motivi di impugnazione della sentenza di rinvio ai punti non già decisi dalla Cassazione o a specifiche inosservanze procedurali; la Corte ha ritenuto applicabile tale limite nel caso concreto.

  • art. 240 cod. pen. (commi rilevanti)

    Il comma 3 esclude l'applicabilità delle disposizioni sulla confisca quando la cosa appartiene a persona estranea al reato (chi non ha partecipato e non ha ricavato vantaggi). La Corte ha utilizzato questo principio per affermare che, essendo i beni della società non imputata, il ricorrente non era legittimato a chiederne la restituzione in cassazione.

  • artt. 55 e 1161 cod. nav.

    Norme sostanziali relative al reato contestato (occupazione abusiva di demanio marittimo); richiamate in quanto titolo di responsabilità penale per la condotta contestata.

  • d.lgs. n.231/2001

    Richiamato per escludere che, nel caso di specie, il reato contestato comporti responsabilità amministrativa dell'ente; la Corte osserva che non è stata contestata responsabilità della società ai sensi del d.lgs. 231/2001.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese del procedimento e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di spese e alla somma equitativamente fissata in € 3.000,00.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se i beni posti a confisca appartengono formalmente a un terzo (es. società) non parte del processo, il soggetto che non è proprietario difficilmente ha legittimazione per impugnare la confisca: la reclamazione deve essere proposta dal proprietario/terzo interessato.
  • L'art. 240 c.p. protegge la proprietà di persone estranee al reato: la confisca come misura di sicurezza non può essere estesa a ciò che non è stato acquisito o utilizzato dal reo per vantaggio proprio, salvo contestazione specifica di responsabilità dell'ente.
  • Su rinvio dalla Cassazione l'impugnazione è limitata: non sono ammissibili ricorsi su questioni già decise dalla Corte o non previamente devolute al giudice dell'impugnazione (art. 628 c.p.p.). Occorre porre tempestivamente tutte le eccezioni nel corso del processo per poterle poi contestare in cassazione.
  • Se si agisce in qualità di rappresentante di una società, è essenziale dimostrare la disponibilità personale dei beni o la responsabilità dell'ente (eventuale contestazione ai sensi del d.lgs. 231/2001) per impugnare una confisca; la mera qualità di legale rappresentante non è sufficiente a trasferire la proprietà.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione contro provvedimenti di confisca, verificare la titolarità dei beni e, se i beni appartengono a terzi, lasciare che sia il terzo a promuovere le azioni per la restituzione; in caso contrario il ricorso rischia l'inammissibilità e l'addebito delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende.

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