Sentenza del 16/01/2017 n. 91 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO ATTI GIUDIZIARI - Pagamento imposta per registrazione sentenza ad opera di due parti in causa - Istanza di rimborso del secondo versante - Silenzio rifiuto - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. È stato ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, poiché il pagamento effettuato da una delle parti obbligate in solido libera anche l'altra. Di conseguenza, il secondo versamento costituisce un pagamento non dovuto e deve essere rimborsato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva la restituzione dell'imposta di registro relativa alla registrazione della sentenza, sostenendo di averla versata senza sapere che la stessa imposta era già stata pagata dall'altra parte del giudizio. Poiché le parti sono obbligate in solido al pagamento, il primo versamento aveva già estinto integralmente l'obbligazione tributaria.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sugli atti giudiziari
L'imposta dovuta per la registrazione della sentenza grava solidalmente sulle parti in causa: l'Amministrazione può pretendere l'intero importo da ciascuna di esse, ma l'adempimento di una parte estingue l'obbligazione tributaria anche nei confronti delle altre.
Principio generale dell'obbligazione solidale
In presenza di un'obbligazione solidale, il pagamento integrale da parte di uno dei coobbligati libera tutti gli altri nei confronti del creditore. Un eventuale pagamento successivo dello stesso tributo è privo di causa e può essere chiesto a rimborso.
Massime di principio
- Quando più soggetti sono obbligati in solido al pagamento di un tributo, l'Amministrazione può richiedere l'intero importo a ciascuno, ma non può incassarlo più di una volta.
- Se una parte versa l'imposta e un'altra la versa nuovamente per errore o per mancata conoscenza del primo pagamento, il secondo versante può chiedere il rimborso dell'importo indebitamente pagato.
- Il silenzio dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso non è legittimo quando risulta provato che il tributo era già stato integralmente assolto.
- Per ottenere il rimborso è opportuno documentare sia il proprio pagamento sia quello effettuato dall'altro coobbligato, oltre alla coincidenza dell'imposta e dell'atto giudiziario cui i versamenti si riferiscono.
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