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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02571/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre sentenze di condanna. In ricorso ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza non avrebbe adeguatamente valorizzato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose contestate. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano inammissibili perché manifestamente infondate, in fatto e in larga parte riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. Il provvedimento impugnato aveva infatti evidenziato che, a partire dal 2007-2008, l'interessato aveva commesso un'estorsione con modalità mafiose e reati in materia di stupefacenti e armi, ma che: l'aggravante mafiosa era stata esclusa per i reati di droga e armi; le condotte non dimostravano una sua organica partecipazione o appartenenza a un'organizzazione criminale; l'aggravante ex art. 7 l. n. 203/1991 era stata riconosciuta solo in senso oggettivo per l'estorsione; inoltre, lasso temporale e due lunghi periodi di detenzione intervenuti tra il 2008 e il 2017 rendevano non convincente la tesi di un disegno criminoso unitario risalente al 2007.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 203/1991

    L'aggravante mafiosa può essere valorizzata anche solo sul piano oggettivo; nel caso esaminato ciò non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare un'unica finalità mafiosa delle diverse condotte né un disegno criminoso comune risalente nel tempo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione ma si risolva nella mera riproposizione di questioni di fatto già valutate e disattese dal giudice di merito.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede elementi concreti e non meramente assertivi idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso; la sola vicinanza soggettiva o l'eterogeneità dei reati non bastano.
  • Quando il giudice di merito esclude che le condotte siano espressione di un progetto criminoso unitario, può valorizzare sia l'assenza di prova di un'organica partecipazione ad associazioni criminali sia la distanza temporale tra i fatti e i periodi di detenzione intervenuti.
  • L'aggravante mafiosa riconosciuta solo in termini oggettivi non implica di per sé che tutti i reati commessi in epoca diversa siano funzionalmente collegati a un medesimo programma criminoso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

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