Cassazione Civile, Ordinanza n. 16953/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, ai fini dell'imposta di registro, ha riqualificato una sequenza di operazioni societarie come cessione diretta di azienda: una società ha costituito una nuova società conferendovi un ramo d'azienda, e successivamente ha ceduto la partecipazione totale nella conferitaria a un terzo. L'Agenzia sosteneva che, ai sensi dell'art. 20 del TUR, fosse legittimo guardare alla sostanza economica e al collegamento funzionale tra gli atti, anche considerando elementi extratestuali, per tassare l'effetto finale come trasferimento d'azienda; inoltre invocava la natura interpretativa e retroattiva delle modifiche normative del 2017 e 2018 e contestava che la CTR avesse escluso l'abusività/elusività dell'operazione. La contribuente aveva invece sostenuto che l'art. 20, dopo le modifiche normative, consentisse di considerare solo il singolo atto presentato alla registrazione, senza valorizzare atti collegati o elementi esterni, e che non potesse essere applicata una riqualificazione antielusiva in assenza dei presupposti dell'abuso del diritto.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, richiamando l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui l'art. 20 del TUR, nella formulazione applicabile, impone di qualificare l'atto ai fini dell'imposta di registro sulla base dei soli elementi desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione, senza attribuire rilievo agli elementi extratestuali e agli atti collegati, salvo le ipotesi espressamente previste dal testo unico. Ha inoltre chiarito che la norma non è una disposizione antielusiva in senso proprio: la verifica dell'abuso del diritto resta possibile solo nei limiti dell'art. 10-bis L. 212/2000, ma nel caso concreto le operazioni di conferimento di azienda seguito da cessione delle quote della conferitaria non potevano essere automaticamente riqualificate in cessione d'azienda. Le doglianze dell'Ufficio sono state quindi disattese e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 20 D.P.R. n. 131/1986
Regola interpretativa dell'imposta di registro: la tassazione va commisurata alla intrinseca natura e agli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, senza considerare elementi extratestuali e atti collegati, salvo espressa previsione normativa.
art. 1, comma 87, L. n. 205/2017
È richiamato come norma che ha inciso sull'art. 20 del TUR; la Corte ne riconduce il significato al ritorno all'alveo originario dell'interpretazione limitata agli effetti giuridici dell'atto.
art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018
È menzionato in relazione alla qualificazione dell'intervento del 2017 come interpretazione autentica e alla sua efficacia retroattiva, nei termini chiariti dalla Corte costituzionale.
art. 53 Cost.
Nel richiamo alla giurisprudenza costituzionale si esclude che la lettura dell'art. 20 limitata all'atto violi la capacità contributiva.
art. 3 Cost.
La diversa tassazione di operazioni economicamente simili ma giuridicamente diverse non è ritenuta costituzionalmente irragionevole.
art. 10-bis L. n. 212/2000
È la norma generale antielusiva cui può essere ricondotto il sindacato sull'abuso del diritto, distinto dall'interpretazione dell'art. 20 del TUR.
art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973
Richiamato per evidenziare che l'art. 20 del TUR non è una norma antielusiva in senso stretto e non attiva il medesimo regime procedurale.
art. 53-bis D.P.R. n. 131/1986
È menzionato come disposizione che consente il richiamo alla disciplina antielusiva generale per il contrasto all'abuso del diritto nelle operazioni rilevanti ai fini del registro.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per denunciare violazioni di legge nei tre motivi di ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, l'art. 20 del TUR opera come criterio di qualificazione dell'atto e non come clausola generale antielusiva: l'Ufficio deve fare riferimento al contenuto del singolo atto presentato alla registrazione, non a elementi esterni o ad altri atti collegati, salvo specifiche previsioni di legge.
- Operazioni societarie formalmente distinte, quali conferimento d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni della conferitaria, non possono essere automaticamente riqualificate come cessione di azienda solo perché producono un risultato economico equivalente; rileva la diversa struttura giuridica degli atti e dei loro effetti.
- La possibile contestazione dell'abuso del diritto resta affidata alla disciplina generale antielusiva dell'art. 10-bis L. 212/2000, che richiede l'allegazione e la prova, da parte dell'Amministrazione, del disegno abusivo e della manipolazione degli schemi negoziali, mentre il contribuente può opporre ragioni economiche alternative o concorrenti.
- Nel sistema dell'imposta di registro, la diversità di trattamento tra un unico atto e una pluralità di atti collegati non viola di per sé i principi di eguaglianza e capacità contributiva, perché il legislatore può ancorare il tributo agli effetti giuridici del singolo atto secondo la tipizzazione tariffaria.
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