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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9041/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che confermava la condanna per tentata rapina impropria. I motivi di ricorso erano: 1) travisamento della prova per omissione della testimonianza della signora Giuliani, che avrebbe riferito che la merce era stata già restituita e che la richiesta di pagamento sarebbe stata illegittima; 2) violazione dell'art. 628 c.p., sostenendo che non sussisterebbe la rapina impropria perché la condotta violenta sarebbe intervenuta in reazione a una richiesta ingiusta e non con la finalità di assicurarsi l'impunità; 3) errata qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere ricondotto a tentato furto (art. 624 c.p.) con conseguente estinzione per prescrizione o mancanza della condizione di procedibilità; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., nonostante la consegna del documento, la restituzione immediata della merce e la scarsità della gravità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) il motivo sul travisamento per omissione non fosse utilizzabile in cassazione nella situazione della cosiddetta doppia conforme, salvo che il dato probatorio contestato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado (cosa non verificata); b) la ricostruzione di merito che ha qualificato la condotta come rapina impropria è conforme alla giurisprudenza di legittimità: la violenza successiva alla sottrazione può integrare la rapina impropria se esiste unitarietà dell'azione e finalità di assicurare l'impunità; c) la richiesta di riclassificazione in tentato furto è contraddetta dalle Sezioni Unite che ammettono la consumazione della rapina anche quando l'atto violento segue temporalmente la sottrazione; d) la censura sulle attenuanti è infondata poiché tali attenuanti erano già state riconosciute e applicate in prevalenza. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamato per spiegare la modalità di celebrazione del procedimento in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limitazione all'impugnazione per travisamento della prova in sede di cassazione nelle ipotesi di doppia conforme: il travisamento per omissione può essere dedotto in Cassazione solo se il dato probatorio è stato valutato per la prima volta nella motivazione del grado di appello.

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    La Corte interpreta la rapina impropria nel senso che la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo e tempo diversi dalla sottrazione, purché sussista unitarietà dell'azione e finalità di assicurare l'impunità; perciò la violenza successiva alla sottrazione può integrare il reato.

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Richiamato in contestazione dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione (tentato furto); la Corte richiama la giurisprudenza che esclude la riclassificazione quando la violenza produce la perdita della possibilità di sorveglianza da parte della vittima, rendendo applicabile l'art. 628 anche se l'atto violento segue temporalmente la sottrazione.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    Invocato per chiedere il riconoscimento delle attenuanti; la Corte osserva che le attenuanti generiche erano già state riconosciute e concesse in prevalenza nei provvedimenti di merito.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione del fatto; la Corte non condivide la proposta riqualificazione alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel caso di doppia conforme (due decisioni di merito concordanti), il ricorso per cassazione che lamenta travisamento della prova per omissione è generalmente inammissibile, salvo che il dato probatorio contestato sia stato valorizzato per la prima volta nella motivazione del secondo grado.
  • La rapina impropria può considerarsi consumata anche se la violenza interviene dopo la sottrazione: rileva l'unitarietà dell'azione e la finalità di impedire il recupero della cosa o di assicurare l'impunità, non la perfetta contemporaneità tra sottrazione e violenza.
  • La distinzione tra furto e rapina non si basa unicamente sul luogo o sul momento della sottrazione, ma sulla natura e sull'effetto della condotta violenta che esclude la possibilità di sorveglianza da parte della vittima; pertanto la mera affermazione della vigilanza del detentore non è di per sé sufficiente a escludere la rapina impropria.
  • Per contestare in Cassazione questioni di fatto e valutazioni probatorie occorre una specificità e il rispetto dei limiti imposti dall'art. 606 c.p.p.; eccezioni generiche o ricostruzioni alternative di merito hanno scarse possibilità di successo.
  • Prima di dedurre la mancata concessione di attenuanti in sede di legittimità, verificare se tali circostanze siano già state riconosciute nel dispositivo di merito; l'errore di motivazione su questo punto deve risultare evidente e specificamente prospettato.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può determinare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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