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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13647/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, applicando il principio secondo cui all'inammissibilità consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria quando non risulti l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 20/06/2024, ma nel testo disponibile non sono indicati i fatti di merito né il reato contestato. La Corte di cassazione ha dichiarato l'impugnazione inammissibile perché il motivo dedotto risultava privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sua giustificazione e dei necessari e congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. La declaratoria di inammissibilità ha comportato anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo la sussistenza della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia concorso con colpa alla causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a base della censura e un concreto confronto con la motivazione del provvedimento impugnato; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La mera proposizione di doglianze non supportate da specifici riferimenti alla decisione impugnata non consente il vaglio di legittimità e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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