Sentenza n. 345/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione n. -OMISSIS- di prot. del Comando Legione Carabinieri Puglia - SM - Ufficio del Personale del 29 maggio 2025, notificata in data 3 giugno 2025, di “trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale funzionalmente correlata all'incarico, dalla Stazione di Bovino (FG) alla Stazione di Torremaggiore (FG) quale addetto con alloggio di servizio, interrompendo il servizio provvisorio in atto presso la Stazione di Foggia Principale”; e per l'annullamento di qualunque altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 10 ottobre 2025: per l’annullamento della determinazione n.-OMISSIS- di prot. del Comando Legione Carabinieri Puglia – SM – Ufficio del Personale del 19 settembre 2025, notificata il 24 settembre 2025, di “trasferimento d’autorità del ricorrente con riserva in attesa delle decisioni di merito del contenzioso, dalla Stazione Carabinieri di Bovino (FG) alla Stazione di San Severo (FG) quale addetto senza alloggio di servizio”; nonché della contestuale determinazione n. -OMISSIS-di prot. del 19 settembre 2025 dello stesso Comando Legione Carabinieri Puglia – SM – Ufficio del Personale notificata il 24 settembre 2025 di revoca dell’alloggio di servizio della Stazione di Bovino (FG) con invito perentorio alla liberazione dello stesso entro 20 giorni dalla notifica del Provvedimento e di qualunque altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale dalla Stazione di Bovino alla Stazione di Torremaggiore, seguito dal trasferimento con riserva alla Stazione di San Severo e dalla revoca dell'alloggio di servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il trasferimento d'autorità disposto dopo avere denunciato per atti persecutori il comandante della Stazione di Bovino e altri due militari, sostenendo l'illegittimità della misura per violazione dei termini procedimentali, insussistenza dell'incompatibilità ambientale, violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, travisamento dei fatti, sviamento, difetto dei presupposti, carenza istruttoria e motivazionale, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Deduceva inoltre che la denuncia, ancora in fase iniziale, non potesse giustificare il suo allontanamento, essendo egli la persona offesa, e lamentava la mancata considerazione delle esigenze di assistenza continuativa della moglie, nonché delle sedi da lui indicate come preferibili. Con motivi aggiunti impugnava il successivo trasferimento alla Stazione di San Severo e la revoca dell'alloggio di servizio, sostenendo che l'Amministrazione avesse travisato la dichiarazione resa in sede cautelare circa la rinuncia all'alloggio, che la nuova destinazione fosse sproporzionata e incompatibile con le esigenze familiari, che la revoca dell'alloggio fosse afflittiva e che i nuovi provvedimenti eludessero l'ordinanza cautelare di riesame.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto applicabile al procedimento di trasferimento d'autorità del personale dell'Arma il termine di 180 giorni previsto dall'art. 1040, comma 1, lett. l), d.P.R. 90/2010, anziché quello di 90 giorni invocato dal ricorrente; il procedimento, iniziato il 18 febbraio 2025 e concluso il 29 maggio 2025, era quindi tempestivo. Nel merito, ha qualificato il trasferimento per incompatibilità ambientale come misura organizzativa e non disciplinare o sanzionatoria, esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sufficiente a fronte di una situazione oggettiva idonea a compromettere buon andamento, prestigio e funzionalità del reparto. La denuncia coinvolgeva tre dei cinque componenti della Stazione, rendendo oggettivamente nociva la permanenza del militare nella sede, anche a sua tutela, indipendentemente dagli esiti del procedimento penale. Il giudice ha escluso carenze istruttorie e motivazionali, valorizzando la comunicazione di avvio, l'accesso agli atti, l'esame delle memorie, le interlocuzioni sulle sedi disponibili e la motivazione concernente il perimetro dell'incompatibilità, le esigenze organiche e la sede con alloggio più prossima al centro di interessi del ricorrente. Quanto ai motivi aggiunti, ha ritenuto corretta l'interpretazione letterale della rinuncia all'alloggio come rinuncia a dover necessariamente usufruire di un alloggio, non condizionata all'assegnazione alla Stazione di Foggia Principale, comunque ricompresa nel perimetro di incompatibilità. Il trasferimento a San Severo è stato ritenuto legittimo perché preceduto da nuova interlocuzione, alla quale il ricorrente non aveva dato riscontro, e fondato su criteri oggettivi quali vicinanza a Foggia, carenza organica, esigenze operative e collegamenti ferroviari. La revoca dell'alloggio è stata ritenuta conseguenza vincolata della cessazione dall'incarico presso Bovino, con termine di rilascio di venti giorni previsto dalla normativa e successiva proroga concessa dall'Amministrazione. Le esigenze assistenziali sono state considerate anche mediante la concessione di 306 giorni di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, idoneo a neutralizzare il pregiudizio fino al termine del congedo. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1040, comma 1, lett. l), d.P.R. 90/2010
Prevede il termine di 180 giorni per la definizione dei procedimenti di trasferimento d'autorità del personale dell'Arma, applicabile al caso in luogo del termine generale di 90 giorni invocato dal ricorrente.
art. 2 l. 241/1990
Il rispetto del termine di conclusione del procedimento è stato valutato alla luce della disciplina speciale applicabile al trasferimento d'autorità.
artt. 363, 365 e 368 d.P.R. 90/2010
rilascio entro venti giorni dalla richiesta
Sono stati richiamati come fondamento della natura vincolata della revoca dell'alloggio di servizio conseguente alla cessazione dell'incarico presso la sede.
art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001
Ha consentito la concessione del congedo straordinario per l'assistenza alla moglie, attenuando il pregiudizio derivante dal trasferimento fino al termine del congedo.
artt. 3, 97 e 111 Cost.
Parametri costituzionali dedotti dal ricorrente in relazione a motivazione, buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa; le relative censure sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- Il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale del personale militare costituisce una misura organizzativa, non disciplinare o sanzionatoria, e può essere disposto sulla base di una situazione oggettiva idonea a compromettere il buon andamento, il prestigio o la funzionalità del reparto, anche indipendentemente dall'accertamento di una condotta illecita o dall'esito di un procedimento penale.
- In presenza di una situazione di incompatibilità ambientale che coinvolga una parte significativa del personale di un reparto, l'Amministrazione può individuare il perimetro dell'incompatibilità in modo da evitare contatti o impieghi congiunti tra i militari coinvolti; la misura può essere adottata anche nell'interesse del militare che abbia denunciato gli altri appartenenti al reparto.
- La legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale richiede un'istruttoria e una motivazione riferite alla situazione concreta, alle esigenze organizzative e alle sedi disponibili; risultano rilevanti, tra gli altri, consistenza dell'organico, priorità operative, distanza dal centro di interessi del dipendente e collegamenti della sede.
- Il termine di conclusione applicabile ai procedimenti di trasferimento d'autorità del personale dell'Arma dei Carabinieri è quello speciale di 180 giorni previsto dall'art. 1040, comma 1, lett. l), d.P.R. 90/2010.
- La revoca dell'alloggio di servizio conseguente alla cessazione dell'incarico nella sede costituisce atto vincolato, soggetto al termine di rilascio previsto dagli artt. 363, 365 e 368 d.P.R. 90/2010; la successiva concessione di una proroga conferma la possibilità di modulare ragionevolmente gli effetti pratici del rilascio.
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