Cassazione Civile, Ordinanza n. 23619/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riunito il ricorso per correzione al procedimento originario e ha accolto l'istanza: ha disposto che nella sentenza n. 995/2024, nel dispositivo, dopo le parole "accessori di legge", debba intendersi aggiunta la locuzione "con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Maria Cipolla". Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per la natura del procedimento di correzione degli errori materiali.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con sentenza n. 995/2024, la Corte aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTR Emilia-Romagna e aveva condannato l'Agenzia al pagamento delle spese in favore della società contribuente, ma nel dispositivo non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, nonostante tale richiesta fosse stata formulata nella memoria depositata in vista dell'adunanza camerale. Il difensore ha quindi proposto istanza/ricorso per correzione di errore materiale, chiedendo che la sentenza fosse integrata con la locuzione di distrazione delle spese a suo favore. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva nel procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La correzione dell'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è il rimedio previsto per l'errore materiale.
art. 288 c.p.c.
La procedura di correzione degli errori materiali è utilizzabile per integrare il dispositivo mancante della statuizione sulla distrazione.
art. 93, secondo comma, c.p.c.
La disciplina richiama la correzione nei casi in cui la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, confermando l'ammissibilità del rimedio.
art. 391-bis c.p.c.
La correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione può essere chiesta e anche rilevata d'ufficio in qualsiasi tempo; il rimedio è applicabile anche alle pronunce di legittimità.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non si contesta con gli ordinari mezzi di impugnazione, ma con il procedimento di correzione degli errori materiali.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, sicché la sua mancata trasposizione nel dispositivo integra un errore emendabile.
- Il rimedio della correzione è applicabile anche alle sentenze della Corte di cassazione e può essere azionato in qualsiasi tempo.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non va pronunciata condanna alle spese, in ragione della sua peculiare natura, che non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.
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