Cassazione Penale, Sentenza n. 7859/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 650 c.p.: la condanna era fondata sull'inosservanza del Regolamento interno della Casa Circondariale di Napoli (art. 4, divieto di introdurre strumenti pericolosi o non ammessi). Il ricorrente ha dedotto che il regolamento interno non costituisce un "provvedimento dell'autorità" nel senso richiesto dall'art. 650 c.p. e, quindi, la fattispecie contravvenzionale non è integrata; in subordine la difesa ha precisato l'impossibilità di configurare qualsiasi fattispecie penalmente rilevante nella condotta ascritta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto. Ha ritenuto che il Regolamento interno d'istituto abbia natura generale e non costituisca un provvedimento individuale "dato dall'autorità" come richiesto dall'art. 650 c.p.; pertanto l'inosservanza del regolamento non integra la contravvenzione. È stata inoltre respinta la richiesta di trattazione orale per tardività. La Corte ha richiamato che la condotta è oggi disciplinata dall'art. 391-ter c.p., ma tale norma è successiva al fatto in contestazione e non è applicabile.
Norme richiamate
art. 650 c.p.
"deve intendersi ogni atto con il quale l'autorità impone a una o più persone determinate una particolare condotta, omissiva o commissiva, ispirata da una contingenza presente e transeunte. Pertanto, poiché l'art. 650 cod. pen. contiene una norma esclusivamente sanzionatoria della inosservanza dei provvedimenti individuali esso non è applicabile alla inosservanza di leggi, regolamenti o ordinanza dell'autorità concernenti la generalità dei cittadini."
L'art. 650 richiede un provvedimento individuale (ordine specifico rivolto a soggetti determinati e per ragioni contingenti di giustizia, sicurezza, ordine pubblico o igiene). Regolamenti generali destinati a una collettività non rientrano in tale nozione, perciò la loro violazione non integra il reato.
art. 391-ter c.p. (introdotto dall'art. 9 d.l. 21/10/2020 n.130, conv. L. 18/12/2020 n.173)
"sanziona l'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei detenuti"
Norma specifica volta a contrastare l'introduzione/uso illecito di dispositivi di comunicazione in carcere (recepisce il divieto dei regolamenti interni); però non applicabile al caso concreto perché il fatto è anteriore all'entrata in vigore della norma.
art. 94 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (richiamo art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137)
Regole procedurali transitorie che hanno portato al rigetto della richiesta di discussione orale per tardività: i termini per chiedere la discussione erano perentori e la domanda è stata presentata oltre il termine.
Sez. 1, n. 40185 del 25/05/2022 (Romano, Rv. 283668)
"Non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. l'inosservanza del regolamento interno di istituto penitenziario, attesa la natura generale dei precetti in esso contenuti, i cui destinatari non sono determinabili 'a priori'."
Giurisprudenza consolidata che esclude l'applicazione dell'art. 650 alla violazione di regolamenti interni penitenziari proprio per la loro natura generale, confermata e applicata nel caso concreto.
Massime di principio
- L'art. 650 c.p. si applica solo se l'inosservanza riguarda un ordine specifico impartito a persona/e determinate, motivato da necessità contingenti (giustizia, sicurezza, ordine pubblico o igiene); la violazione di una norma di carattere generale (es. regolamento interno) non integra il reato.
- La violazione di regolamenti interni d'istituto è normalmente rimessa alla sfera disciplinare/administrativa e, ove esista una norma penale specifica (es. art. 391-ter c.p.), solo la fattispecie penale tipizzata e temporalmente applicabile può essere invocata penalmente.
- Se l'addebito si riferisce a fatti anteriori all'entrata in vigore di una nuova incriminazione, tale nuova norma non è applicabile (divieto di retroattività della norma penale più sfavorevole non rilevante qui, ma la norma più grave non può essere applicata ex post se introdotta dopo il fatto).
- In dibattito processuale, le istanze procedurali (es. richiesta di discussione orale) devono rispettare i termini perentori previsti dalle norme transitorie: richieste tardive possono essere rigettate.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, puntare sull'assenza del requisito del 'provvedimento dell'autorità' individuale e sulla natura generale del regolamento; valutare se sussista una norma penale specifica applicabile al momento del fatto e, in caso contrario, mirare all'annullamento per insussistenza del fatto.
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