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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15367/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui un Comune ha irrogato a una società una sanzione amministrativa molto elevata per escavazione abusiva di materiali litoidi in violazione della normativa regionale lombarda. La società ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che l'autore materiale dell'escavazione fosse un diverso soggetto concessionario/cessionario dei diritti di cava; che il provvedimento non fosse stato notificato al trasgressore materiale; che non fosse stata adeguatamente indicata la base della pretesa solidarietà; e che il quantitativo di materiale estratto fosse erroneo. In primo grado il Tribunale ha disposto consulenza tecnica e ha rideterminato il quantum della sanzione, rigettando le altre censure, inclusa la querela di falso proposta contro la relazione tecnica dell'ARPA e i relativi allegati. In appello entrambe le parti hanno impugnato la decisione; la Corte territoriale ha confermato la sentenza. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia della Corte d'appello sulla reiterata querela di falso in via incidentale; 2) nullità per mancata lettura del dispositivo in udienza e per asserita mancata applicazione del rito del lavoro nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione; 3) violazione delle norme sulla querela di falso, sul valore probatorio del verbale ARPA e sul giudicato di fede privilegiata del verbale; 4) violazione della disciplina della responsabilità solidale dell'art. 6 l. n. 689/1981 e dell'efficacia della sentenza penale, assumendo che la responsabilità dovesse ricadere solo sul detentore/concessionario della cava, già condannato in sede penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello non aveva affatto deciso, neppure implicitamente, sulla riproposta querela di falso incidentale, integrando così un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Ha invece rigettato il secondo motivo, escludendo la nullità della decisione per mancata lettura del dispositivo, perché il giudizio era stato introdotto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011 e per tali controversie, instaurate sotto il vigore dell'art. 23 l. n. 689/1981, le regole speciali del primo grado non si estendono automaticamente all'appello. Ha poi dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo, poiché il nuovo esame della querela di falso è preliminare e potrà incidere sul valore del verbale ARPA e sulla stessa ricostruzione della responsabilità solidale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sul motivo omesso e regolare anche le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'omessa decisione su un motivo di appello integra nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il vizio processuale dedotto per far valere l'omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato per la censura su norme sostanziali e omesso esame, ma dichiarato assorbito.

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato in relazione alla querela di falso incidentale e al relativo procedimento.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per la fede privilegiata dell'atto e del verbale di accertamento.

  • art. 6 della legge n. 689/1981

    richiamato per la responsabilità solidale dell'obbligato rispetto all'illecito amministrativo.

  • art. 14 della legge n. 689/1981

    richiamato dalla ricorrente quanto alla notificazione del provvedimento al trasgressore.

  • art. 16 della legge n. 689/1981

    richiamato sul pagamento in misura ridotta, che la Corte d'appello aveva ritenuto alternativo all'opposizione.

  • art. 23 della legge n. 689/1981

    disciplina il rito applicabile ai giudizi di opposizione introdotti prima del d.lgs. n. 150/2011.

  • art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    le regole sul rito del lavoro e sulla lettura del dispositivo si applicano ai soli procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto.

  • artt. 429 e 430 c.p.c.

    invocati dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di lettura del dispositivo in udienza nel rito del lavoro.

  • art. 651 c.p.p.

    richiamato nel motivo sulla pretesa efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile.

  • art. 29, secondo comma, della legge regionale Lombardia n. 14/1998

    norma regionale violata secondo l'ordinanza-ingiunzione per escavazione abusiva.

  • art. 12, quarto comma, della legge regionale Lombardia n. 14/1998

    richiamato dal Comune per contestare la legittimità della cessione dei diritti di cava.

  • art. 36, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 150/2011

    le disposizioni del decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • La mancata pronuncia su un motivo di appello ritualmente riproposto integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., quando il giudice non si esprima neppure implicitamente sulla domanda o sull'istanza sottoposta al suo esame.
  • La querela di falso incidentale, quando sia riproposta in appello in modo rituale e specifico, impone al giudice di merito una decisione espressa, poiché introduce un sub-procedimento autonomo finalizzato a rimuovere la fede privilegiata del documento posto a base della pretesa avversaria.
  • Le regole processuali introdotte dal d.lgs. n. 150/2011 non si applicano ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore; nei procedimenti di opposizione a ordinanza-ingiunzione instaurati prima del 6 ottobre 2011 continuano a valere le norme previgenti.
  • Nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione introdotti sotto il vigore dell'art. 23 l. n. 689/1981, le forme speciali previste per il primo grado non si estendono automaticamente al giudizio di appello in mancanza di espressa previsione normativa.
  • Quando viene accolto un motivo processuale che impone la rinnovazione dell'esame su una questione preliminare o pregiudiziale, restano assorbite le censure che dipendono dall'esito di quella questione, come quelle sul valore probatorio del documento o sulla responsabilità sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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