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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00262/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma parziale della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione o mancata tenuta delle scritture contabili) a carico dell'imputato nella veste di amministratore unico della Gi. Erre edilizia 2006 srl. Il ricorrente deduce cinque motivi: carenza di motivazione e violazione di legge quanto al dolo specifico (sostiene di essere stato in stato di restrizione, amministratore solo formale nominato dopo l'insorgenza delle passività e quindi estraneo alla gestione effettiva); mancata derubricazione in bancarotta semplice documentale; difetto di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva; esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; errata determinazione della pena principale e accessoria non ancorata al minimo edittale nonostante ruolo marginale e assenza di effettivo pregiudizio per i creditori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, soprattutto sul primo motivo. Ha rilevato carenze della motivazione delle decisioni di merito che non hanno chiarito la condotta materiale attribuita al ricorrente (quando la contabilità sia stata effettivamente tenuta e quando e come sia scomparsa) e non hanno spiegato adeguatamente la sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'amministratore formale non è automaticamente esente né automaticamente responsabile: occorre provare la consapevolezza dell'amministratore formale rispetto allo scopo dell'amministratore di fatto o la sua cosciente omissione del dovere di vigilanza. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa al rito in camera di consiglio; la Corte ha precisato che il ricorso è stato trattato ai sensi del testo riscritto dal d.lgs. n.150/2022

  • artt. 216 comma 1 n.2), 217 comma 2 e 220 legge fallimentare

    Riferimento alle norme che disciplinano le varie fattispecie di bancarotta (in particolare la responsabilita per mancata tenuta o sottrazione delle scritture contabili); la Cassazione richiama che tali norme sono dirette anche all'amministratore formale ma la loro applicazione penale richiede prova concreta del dolo specifico quando prospettata

  • art. 2392 cod. civ.

    Norma civilistica che individua l'obbligo dell'amministratore in tema di tenuta dei libri e delle scritture contabili; viene richiamata per spiegare il dovere cui l'amministratore, anche formale, è direttamente destinatario

  • art. 40 comma 2 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla possibile responsabilità omissiva dell'amministratore che abbia il dovere di impedire il fatto altrui e non lo abbia fatto; la Corte sottolinea che la responsabilità può derivare dall'omissione del dovere di vigilanza

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o per specifiche misure rieducative; il ricorrente aveva invocato la sua applicazione, ma la questione è stata assorbita dopo l'annullamento e rinvio

Massime di principio

  • L'assunzione formale della carica di amministratore non esonera automaticamente da responsabilità penale, ma neppure implica automaticamente la sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale.
  • Per condannare un amministratore formale come prestanome per bancarotta documentale specifica è necessario accertare concretamente sia la condotta materiale (quando e come le scritture sono state sottratte o non tenute) sia la componente soggettiva: la consapevolezza dello scopo di arrecare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, o la cosciente omissione del dovere di vigilanza.
  • La prova del dolo specifico non può fondarsi su petizioni di principio; il giudice deve motivare in modo non generico spiegando perché gli indizi (es. ruolo formale, mancata consegna della contabilità) si trasformano in prova della rappresentazione mentale dell'agente.
  • In presenza di carenze probatorie o motivazionali su questi punti la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, con possibile riconsiderazione anche delle questioni di derubricazione, delle attenuanti e della determinazione della pena.
  • Nel valutare ruoli marginali o l'assenza di effettivo pregiudizio per i creditori il giudice di merito deve esplicitare il bilanciamento tra circostanze attenuanti e fattori ostativi (es. recidiva) e motivare la misura della pena rispetto ai minimi edittali

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