Cassazione Penale, Sentenza n. 30266/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge e carenza motivazionale della decisione che ha rigettato l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. La difesa sosteneva che il Tribunale non aveva applicato correttamente i criteri giurisprudenziali relativi al "tempo silente": il mero decorso del tempo, se non accompagnato da condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, dovrebbe poter incidere sulla valutazione dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari, soprattutto per reati elencati nell'art.51 comma 3-bis c.p.p.; inoltre si lamentava l'assenza di motivazione rispetto alla presunta cessazione delle attività della famiglia Rubino e si invocava il principio di adeguatezza e proporzionalità della misura per l'intera durata della sua applicazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto applicabile la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p. per i reati richiamati, con conseguente inversione dell'onere probatorio: il mero decorso del tempo non è sufficiente a superare la presunzione. Il Tribunale del riesame aveva valutato le circostanze concrete, rilevando il coinvolgimento dell'imputato in un contesto criminale grave, la sua disponibilità e capacità a contribuire al disegno criminoso, e l'insufficienza della prova della dismissione degli assets (anche perché le intestazioni fittizie sono scarsamente rilevanti in senso emancipativo). La Corte ha inoltre ricordato che la presunzione di adeguatezza opera anche nelle successive vicende cautelari e nelle richieste di sostituzione della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; è disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella del detenuto.
Norme richiamate
art. 275 c.p.p., comma 3
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis ... del presente codice ... è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure
Introduce una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare per i reati elencati: sposta l'onere verso chi chiede la revoca/sostituzione, che deve indicare elementi chiari e precisi idonei a dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari; tale presunzione opera anche nelle successive fasi della vicenda cautelare
art. 51, comma 3-bis c.p.p.
Riferimento al catalogo di reati per i quali opera la disciplina speciale dell'art.275, comma 3 c.p.p.; la presenza di tali reati attiva la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare
art. 274 c.p.p.
Norma generale sui requisiti della custodia cautelare (attualità e concretezza delle esigenze cautelari); la presunzione speciale di cui all'art.275, comma 3, prevale su tale disciplina generale quando applicabile
art. 299 c.p.p.
Regola la revoca e la sostituzione delle misure: la giurisprudenza interpreta il richiamo alla presunzione di adeguatezza in senso tale da rendere operativa la presunzione per l'intera durata della vicenda cautelare, non solo nel momento iniziale
art. 74 d.P.R. 309/1990
Esempio di reato per il quale la giurisprudenza ha ritenuto operante la presunzione di adeguatezza nei successivi provvedimenti cautelari (esemplificazione della portata applicativa della presunzione)
art. 616 c.p.p.
Predispone la sanzione pecuniaria da liquidare in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
art. 94, commi 1-bis e 1-ter disp. att. c.p.p.
Prevede l'inserimento nella cartella personale del detenuto di atti rilevanti; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento
Giurisprudenza e Sezioni Unite (massime citate)
La Corte richiama orientamenti consolidati e pronunce delle Sezioni Unite che confermano la specialità e l'ultrattività della presunzione di adeguatezza prevista dall'art.275, comma 3, nonché il principio che il mero decorso del tempo non basta a disattivarla senza ulteriori elementi probatori
Massime di principio
- Per i reati compresi nel catalogo richiamato dall'art.51 comma 3-bis c.p.p. (e quindi applicabili all'art.275, comma 3), sussiste una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare che sposta l'onere della prova su chi invoca la revoca o la sostituzione della misura.
- Il mero decorso del tempo (il cosiddetto "tempo silente") non è di per sé idoneo a superare la presunzione: occorrono elementi concreti, chiari e specifici che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari (es. prova documentale di dismissione effettiva e definitiva di assets, perdita di collegamenti, assenza di possibilità di reiterazione).
- La valutazione giudiziale deve essere motivata sulla qualità delle esigenze cautelari e sugli elementi concreti prodotti dalla difesa; tuttavia la dismissione formale di beni tramite intestazioni fittizie ha scarsa efficacia probatoria se non accompagnata da prove della reale impossibilità di riappropriazione o controllo.
- La presunzione di adeguatezza prevista dall'art.275, comma 3, opera non solo al momento della applicazione originaria della misura ma anche nelle successive vicende cautelari (revoche, sostituzioni, riesami), rendendo più gravoso per la difesa il compito di dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari.
- In casi simili la strategia difensiva efficace richiede la produzione di prove specifiche e concrete (documenti bancari, atti pubblici di trasferimento reale di beni, testimonianze, elementi che dimostrino la cessazione dei collegamenti criminali) e una motivazione che dimostri perché la misura non sia più proporzionata o necessaria.
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