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Sentenza

Sentenza n. 1309/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1615/2024 del Tribunale di Bologna.

Giustizia amministrativa202600254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1615/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1615/2024 del Tribunale di Bologna. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 23 dicembre 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per le spese di giudizio, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione inadempiente l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato, previamente notificata ai fini dell'esecuzione, l'inerzia dell'Amministrazione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione.
  • L'ordine di esecuzione può comprendere anche le spese di lite liquidate nel giudizio di ottemperanza, con detrazione degli importi eventualmente già corrisposti dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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