Cassazione Penale, Sentenza n. 27052/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I difensori impugnavano la conferma della condanna per truffa contestando: 1) l'assenza del requisito del raggiro (il motociclo era stato consegnato dietro assegno e con documenti/utenze fornite); 2) l'utilizzazione in motivazione di fatti posteriori all'accordo (post factum) che non avrebbero influito sulla volontà della parte offesa; 3) la supposizione che la querela fosse stata presentata dal figlio della persona offesa (il che, se vero, avrebbe reso inammissibile la querela); 4) il mancato riconoscimento della remissione di querela pronunciata in udienza (28/11/2017) e la mancata valutazione dell'accettazione tacita della stessa per comportamento concludente degli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per sopravvenuta remissione di querela. La Corte ha richiamato principi consolidati: la remissione di querela è un atto unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazione formale; la revoca della remissione non è ammissibile una volta manifestata; l'accettazione può essere presunta salvo comportamenti incompatibili (rifiuto) del querelato. Nel caso concreto la remissione effettuata da Laura Livi in udienza è idonea a determinare l'improcedibilità e l'assenza in udienza degli imputati è stata interpretata come assenso tacito. Il fatto che il figlio non avesse sporto querela non rilevava.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (Riforma Cartabia)
Richiamato per spiegare la modificazione della procedibilità del reato di truffa (da procedibile d'ufficio a procedibile a querela), utile ai fini dell'esame sull'effetto della remissione intervenuta precedentemente
art. 152 e ss. cod. pen. (remissione della querela)
La remissione di querela è qualificata come atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la manifestazione e produce effetti di improcedibilità quando validamente espressa
art. 155 cod. pen. (accettazione della remissione)
L'articolo richiede che il querelato non abbia 'espressamente o tacitamente' rifiutato la remissione; la giurisprudenza interpreta la 'accettazione' come presunta salvo prova di comportamenti incompatibili (rifiuto)
art. 340, comma 1, cod. proc. pen. (formalità per atti in udienza)
Richiamato nella giurisprudenza per le formalità analoghe richieste per l'accettazione espressa della remissione, se questa viene manifestata formalmente
Massime di principio
- La remissione di querela è un atto unilaterale che, una volta manifestato validamente, produce effetti di improcedibilità e non può essere revocato efficacemente.
- Non è necessaria una accettazione formale della remissione da parte del querelato: l'accettazione si presume salvo che siano dimostrabili comportamenti positivi o negativi incompatibili con la volontà di accettare (cioè un rifiuto).
- L'assenza degli imputati all'udienza in cui viene manifestata la remissione può costituire elemento valutabile come accettazione tacita se non emergono fatti contrari.
- Quando la titolarità della querela è contestata (es. chi ha legittimazione a proporla), il giudice deve esaminare gli atti per verificarne l'integrità; la presenza di terzi che hanno solo assistito alla presentazione non equivale a proposizione di querela.
- Se nel frattempo la normativa sulla procedibilità del reato è mutata, occorre valutare la rilevanza temporale e processuale della remissione rispetto alla nuova disciplina: comunque una remissione validamente manifestata rende il reato improcedibile nella fase attuale del procedimento.
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