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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17238/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento di un diritto di fonte legale e collettiva relativo alla remunerazione di determinate attività di trasporto svolte in servizio, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il suo diritto. La controversia ruotava attorno all'interpretazione di una delibera datoriale e delle norme/discipline collettive richiamate, in particolare circa la distinzione tra trasporti di diversa natura e l'incidenza di tale distinzione sulla spettanza del compenso. Nei motivi di ricorso si deduceva, in sostanza, che la delibera dovesse essere letta in modo da valorizzare soltanto l'esecuzione dei trasporti e non la tipologia degli strumenti trasportati; si evocava inoltre, in via tardiva, il principio di parità di trattamento e, nel secondo motivo, si lamentava omesso esame di fatti decisivi/travisamento delle risultanze istruttorie e si richiamava l'art. 1226 c.c. sulla liquidazione equitativa, pur in assenza di una vera domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a proporre una diversa lettura di merito della delibera e delle risultanze fattuali, senza dedurre correttamente un vizio di legittimità; ha inoltre affermato che il ragionamento della Corte di merito non era irrazionale né implausibile, perché fondato sulla rilevata diversità dei trasporti e sulla non indifferenza della natura degli strumenti trasportati. Il richiamo finale al principio di parità di trattamento è stato considerato tardivo e comunque infondato, poiché le situazioni erano diverse in fatto. Il secondo motivo è stato assorbito dal rigetto del primo, poiché il consolidamento della prima ratio decidendi escludeva in radice il presupposto costitutivo del diritto rivendicato, cioè la delibera datoriale che fissava le condizioni di spettanza. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo che denuncia omesso esame di fatti decisivi deve effettivamente colpire un vizio di legittimità; non è ammissibile usarlo per ottenere una rivalutazione del merito o del significato dell'atto esaminato dal giudice di merito.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Il richiamo ai canoni ermeneutici contrattuali è necessario quando si contesta l'interpretazione di un atto negoziale; senza tale veicolazione, la censura si risolve in una mera diversa lettura del dato fattuale.

  • art. 1226 c.c.

    Il richiamo alla liquidazione equitativa del danno è inconferente quando non è stata proposta un'azione risarcitoria.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del significato dell'atto o delle risultanze di fatto; occorre indicare un vero vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c.
  • Quando l'interpretazione di una delibera o di un atto collettivo dipende da elementi fattuali specifici, il ricorrente deve censurare l'argomentazione del giudice di merito nei limiti propri del sindacato di cassazione, anche mediante il richiamo dei criteri ermeneutici pertinenti.
  • Il principio di parità di trattamento non può essere invocato in modo utile se le situazioni poste a confronto sono state accertate come diverse in fatto e dunque suscettibili di differenti valutazioni economiche o normative.
  • Se la prima ratio decidendi esclude il presupposto costitutivo del diritto azionato, le ulteriori censure che presuppongono quel diritto restano assorbite.
  • La richiesta di liquidazione equitativa o il richiamo all'art. 1226 c.c. sono inconferenti in assenza di una specifica domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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