Sentenza n. 1823/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 901/2023 del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, nella parte relativa al pagamento di € 2.108,00 per spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA se applicabili
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro e Previdenza, del 13 dicembre 2023, che aveva condannato la Comunità Montana al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.108,00, oltre accessori, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. La sentenza era stata notificata a fini esecutivi il 14 dicembre 2023 ed era passata in giudicato. A fronte del mancato pagamento, il ricorrente aveva notificato precetto il 14 giugno 2024 e inviato diffida e messa in mora il 16 marzo 2026. Ha dedotto la persistente inottemperanza, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, chiedendo l’attività sostitutiva e la nomina di un commissario ad acta. La Comunità Montana non si è costituita; la Regione Campania, indicata come controinteressata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando dalla documentazione la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; l’Amministrazione non aveva fornito prova dell’esecuzione della sentenza. Ha ordinato alla Comunità Montana di pagare le spese liquidate nel titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Avellino, con facoltà di delega, incaricandolo di dare completa ed esatta esecuzione al titolo entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della parte, corredata dalla dichiarazione di scadenza del termine e di persistente inottemperanza. Gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, e il compenso commissariale sono a carico dell’Amministrazione. La Comunità Montana è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
Il giudice accoglie la domanda di ottemperanza e dispone le misure necessarie a ottenere l’esecuzione del titolo, inclusa la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Inoltre, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L’azione esecutiva in forma di ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto, il suo decorso, unitamente all’inadempimento non smentito da prova dell’Amministrazione, giustifica l’accoglimento.
Massime di principio
- La domanda di ottemperanza a un titolo giudiziale di condanna al pagamento è accoglibile quando il titolo sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l’Amministrazione non dimostri di averlo eseguito.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice può fissare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia; il mandato commissariale può comprendere tutti gli atti necessari all’esecuzione, anche eventuali modifiche di bilancio, con oneri a carico dell’Amministrazione inadempiente.
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