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Ordinanza

Ordinanza n. 951/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento assunto in data 16.1.2026 dal Responsabile della P.O. n. 3, Servizi tecnici e gestione del territorio, Settore Attività Produttive - S.U.A.P. del Comune di Somma Vesuviana, notificato in data 16.1.2026, mediante il quale è stato imposto il divieto di prosecuzione dell’attività di scuola dell’infanzia sotto qualsiasi forma, denominazione o modalità, presso l’immobile sito in Somma Vesuviana - via Starza della Regina, 39, nonché l’immediata cessazione di ogni attività didattica, educativa, ricreativa, di mensa o comunque riconducibile all’attività scolastica, con sgombero immediato dei locali, nonché ancora il divieto assoluto di riattivazione dell’attività fino all’integrale rimozione di tutte le cause ostative, debitamente accertata e certificata dagli enti competenti, restando esclusa qualsiasi forma di esercizio provvisorio o anticipato; b) di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo.

Giustizia amministrativa202601776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Divieto di prosecuzione dell’attività di scuola dell’infanzia, con cessazione immediata delle attività didattiche, educative, ricreative e di mensa, sgombero dei locali e divieto di riattivazione fino alla rimozione delle cause ostative

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato il provvedimento comunale chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia. Dal testo emerge che la controversia riguarda l’idoneità della struttura e la legittimità dei titoli edilizi e autorizzativi necessari per lo svolgimento delle attività esercitate. L’amministrazione ha documentato il mancato rispetto della disciplina di settore, anche con riferimento alle superfici e alle altezze minime. È stata inoltre contestata l’assenza di titoli edilizi idonei, poiché la pratica edilizia prodotta riguardava il mutamento di destinazione da negozio a laboratorio per la riabilitazione, attività diversa da quella concretamente svolta. È stata altresì rilevata la carenza di titolo autorizzativo per l’attività di asilo-nido, considerato che, nell’anno scolastico 2025/2026, erano presenti 29 minori di età inferiore a tre anni su 49 alunni complessivi. In sede cautelare è stata prospettata anche l’illegittimità del provvedimento per omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, nonché un pregiudizio economico derivante dalla cessazione dell’attività.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto documentata la sussistenza di un quadro complessivo attestante l’inidoneità della struttura rispetto alla disciplina di settore, con particolare riguardo a superficie e altezza minime, nonché la mancata esibizione di titoli edilizi idonei e l’assenza di un titolo autorizzativo per l’attività di asilo-nido. Il giudice ha inoltre ritenuto che, avuto riguardo al pericolo grave e attuale prospettato per l’utenza, non fosse prima facie configurabile l’illegittimità del provvedimento per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Nel bilanciamento cautelare ha accordato prevalenza all’interesse alla sicurezza dei minori rispetto all’interesse economico dell’associazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura interinale dell’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata alla luce del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il giudice ha escluso, in prima valutazione, che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento rendesse illegittimo il provvedimento, in considerazione del prospettato pericolo grave e attuale per l’utenza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la documentata inidoneità di una struttura destinata ad accogliere minori, riferita anche al mancato rispetto dei requisiti dimensionali e all’assenza di titoli edilizi o autorizzativi coerenti con l’attività concretamente esercitata, esclude il fumus boni iuris necessario per sospendere il provvedimento di cessazione dell’attività.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non appare prima facie determinante quando il provvedimento è diretto a fronteggiare un pericolo grave e attuale per la sicurezza degli utenti, soprattutto minori.
  • Nel bilanciamento cautelare tra la prosecuzione dell’attività economica e la tutela della sicurezza dei minori ospitati nella struttura, prevale l’interesse pubblico alla sicurezza dell’utenza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziResponsabile del procedimento e competenzaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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