Sentenza n. 1771/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro gli atti con cui era stata negata la prosecuzione dell’indennità accessoria per il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dopo l’insediamento del nuovo Governo
Esito
Favorevole al ricorrente (militari comandati)
Prevale il privato
La controversia
I cinque militari avevano prestato servizio presso l’Ufficio del consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri in forza di specifici provvedimenti e avevano continuato a svolgere le medesime mansioni anche dopo il giuramento del nuovo Governo del 22 febbraio 2014. La Presidenza del Consiglio li aveva poi espressamente comandati, con nota del 1° agosto 2014, a continuare il servizio nelle more della riorganizzazione della struttura, conclusasi nel novembre 2014. Nonostante la prosecuzione effettiva e formalmente disposta dell’attività lavorativa, dal 23 febbraio 2014 non era stata più corrisposta l’indennità accessoria prevista dall’art. 10 del DPCM 21 agosto 2013. In primo grado erano stati dedotti, tra gli altri, la violazione dei principi di legalità, irretroattività e affidamento, degli artt. 25, comma 2, e 97 Cost., dell’art. 11 delle Preleggi, dell’art. 9, comma 5, d.lgs. 303/1999, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto di motivazione e sviamento. Era stato inoltre invocato il diritto alle indennità e l’art. 2126 c.c. In appello gli interessati hanno censurato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva ritenuto che l’avvicendamento governativo avesse determinato l’automatica decadenza dall’incarico fiduciario e il venir meno dell’indennità, benché il servizio fosse proseguito su ordine della Presidenza e con il consenso dell’amministrazione di appartenenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito e accolto i due motivi d’appello, riformando integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto non configurabile alcuna decadenza automatica dall’incarico, poiché i militari avevano continuato a prestare servizio non soltanto tollerati o fisicamente presenti presso la Presidenza, ma in forza di una specifica disposizione della stessa amministrazione beneficiaria, che aveva ordinato la prosecuzione del servizio nelle more della riorganizzazione della struttura. La prestazione era stata effettiva, continuativa e svolta con le medesime modalità precedenti, con mantenimento dei tesserini e delle dotazioni di servizio. Ne è derivato il diritto alla corresponsione dell’indennità accessoria dal 23 febbraio 2014 fino alle rispettive date di cessazione del servizio presso la Presidenza. Il Collegio ha annullato, nelle parti riguardanti gli appellanti, i decreti del Presidente del Consiglio e gli atti del Ministero della difesa e della Presidenza indicati nel dispositivo, dichiarando il diritto alle indennità e condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento dei relativi importi. Ha escluso il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, riconoscendo la maggior somma tra i due meccanismi incrementali, decorrente da ciascun rateo fino al soddisfo. Le questioni relative all’art. 2041 c.c. e all’applicabilità dell’art. 2126 c.c. sono state ritenute assorbite, perché la prestazione non era stata resa di mero fatto, ma in esecuzione di uno specifico incarico e di un ordine dell’amministrazione. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 10 DPCM 21 agosto 2013
Prevede l’indennità accessoria spettante per il servizio presso l’Ufficio del consigliere militare del Presidente del Consiglio; l’indennità è dovuta anche per il periodo successivo al cambio di Governo quando la prestazione sia proseguita su specifico ordine della Presidenza.
art. 9, comma 5, d.lgs. 303/1999
Norma dedotta dai ricorrenti in relazione all’organizzazione e al personale della Presidenza del Consiglio; il giudice non ne sviluppa una distinta interpretazione decisiva.
art. 2126 c.c.
La questione della sua applicabilità alle prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione è ritenuta non rilevante, poiché le prestazioni non furono svolte di mero fatto, ma in forza di specifiche disposizioni amministrative.
art. 2041 c.c.
L’eventuale rilievo dell’azione di arricchimento senza causa è considerato meramente sussidiario e non viene esaminato, essendo stata riconosciuta direttamente la spettanza dell’indennità.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi dei dipendenti pubblici; spetta la maggior somma tra i due meccanismi, calcolata sui singoli ratei fino al pagamento.
Massime di principio
- Quando un dipendente pubblico continua a svolgere effettivamente le proprie mansioni presso un’amministrazione, su espresso ordine o comando di quest’ultima e con il consenso dell’amministrazione di appartenenza, il successivo avvicendamento governativo o organizzativo non determina automaticamente la cessazione dell’incarico né esclude il diritto al trattamento economico correlato alla prestazione.
- La permanenza del dipendente presso la sede dell’amministrazione non può essere qualificata come mera presenza di fatto quando risulti disposta da uno specifico atto dell’amministrazione beneficiaria e accompagnata dalla concreta prosecuzione delle mansioni e delle modalità di servizio precedentemente esercitate.
- L’amministrazione che ordina o autorizza la prosecuzione della prestazione lavorativa non può negare il trattamento economico accessorio direttamente correlato a quella prestazione sostenendo che l’incarico sia cessato per effetto di un evento organizzativo o politico, se non ha disposto il rientro del dipendente presso l’amministrazione di appartenenza.
- Per i crediti retributivi dei dipendenti pubblici, interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili; deve essere riconosciuta la maggior somma tra i due incrementi, calcolata sui singoli ratei dalla relativa scadenza fino all’effettivo pagamento.
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