Cassazione Penale, Sentenza n. 8278/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, annullando l'ordinanza del GIP del 5/8/2024 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere, ha sostituito la misura con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorso deduce (i) difetto di motivazione con riguardo alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato al capo 49) (sostenendo che immagini e cessione documentata provano lo spaccio), (ii) difetto di motivazione rispetto alla esclusione della partecipazione di Schembri all'associazione criminale, sostenendo che contatti, conversazioni e cessioni dimostrerebbero la consapevolezza e la volontà di partecipare al sodalizio, e (iii) vizio motivazionale nella qualificazione come fatti di lieve entità dei reati ai capi 33), 34) e 36).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché si tratta di un riesame del merito delle prove (il presunto travisamento dell'immagine non è decisivo: l'oggetto consegnato restava ignoto) e ha ritenuto analogamente inammissibili/le doglianze di fatto sollevate con il secondo motivo, sottolineando che la ricostruzione probatoria alternativa prospettata dal ricorrente mira a una rivalutazione delle fonti che non è consentita in sede di legittimità. Dalle argomentazioni svolte emerge il rigetto del ricorso della Procura e, di fatto, la conferma dell'operato del Tribunale del riesame che aveva sostituito la custodia cautelare con l'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Nel provvedimento impugnato i reati indicati ai capi 33), 34) e 36) sono stati riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73; la Corte non entra nel merito della riqualificazione sostanziale ma prende atto della valutazione fatta dai giudici del riesame
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a rivedere in termini di merito la valutazione delle prove svolta dai giudici di merito: doglianze che richiedono una rivalutazione dei fatti e delle fonti probatorie sono inammissibili in Cassazione
- Per affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione a un'associazione occorre dimostrare non solo contatti o cessioni occasionali, ma la consapevolezza e la volontà durevole di partecipare alla struttura associativa; rapporti sporadici o cessioni di modesta entità possono essere compatibili con il consumo personale
- Immagini che mostrino una consegna non identificando l'oggetto consegnato hanno un valore probatorio limitato e non possono da sole provare lo spaccio o l'appartenenza associativa se non integrate da ulteriori elementi che facciano chiarezza sulla natura della consegna
- Le questioni relative alla qualificazione della fattispecie (es. lieve entità) richiedono una valutazione di merito che la Cassazione non sostituisce con una diversa ricostruzione dei fatti
- In sede cautelare il giudice di merito può valutare complessivamente conversazioni, contatti e immagini; la loro diversa valutazione da parte della Cassazione è preclusa salvo profili di illogicità manifesta, insufficienza o contraddittorietà della motivazione rilevabili in diritto
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