Sentenza del 01/07/2015 n. 3792 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Atto impositivo - Riferibilità persona fisica sottoscrittore - Esclusione - Riferibilità organo emittente - Rileva - Funzionario firmatario - Delega firma - Ente impositore - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Legittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. È sufficiente che l’ente impositore dimostri la delega di firma conferita al funzionario e che l’atto sia direttamente riferibile all’organo emittente. Non è necessaria la diretta riferibilità dell’atto alla persona fisica che lo ha materialmente sottoscritto, purché risulti il collegamento funzionale con l’organo competente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’atto impositivo sostenendo, in sostanza, che esso non fosse direttamente riferibile alla persona fisica che lo aveva sottoscritto, oppure che non fosse adeguatamente dimostrata la delega di firma del funzionario firmatario. La questione riguardava quindi la riferibilità dell’atto all’organo emittente e l’assolvimento dell’onere probatorio relativo alla delega.
Norme richiamate
Art. 8, legge 7 agosto 1990, n. 241
La disposizione è richiamata nel contesto dei requisiti di riferibilità e delle indicazioni relative all’atto amministrativo, ma la decisione valorizza soprattutto la riferibilità dell’atto all’organo emittente.
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16
È richiamato in relazione alla disciplina della sottoscrizione e della delega negli atti dell’amministrazione finanziaria, confermando che l’atto può essere validamente sottoscritto da un funzionario delegato.
Cassazione, sentenza n. 11722/2010
Il principio giurisprudenziale richiamato afferma che la validità dell’atto dipende dalla sua riferibilità all’organo competente e dalla prova della delega, non dalla necessaria riferibilità personale dell’atto al singolo sottoscrittore.
Massime di principio
- Per contestare un atto impositivo non è sufficiente sostenere che non sia stato firmato personalmente dal titolare dell’organo competente: occorre dimostrare l’assenza di potere, di delega o di riferibilità dell’atto all’amministrazione.
- La firma di un funzionario diverso dal vertice dell’ufficio non determina automaticamente l’invalidità dell’atto, se l’ente dimostra l’esistenza e l’efficacia della delega di firma.
- L’onere probatorio della delega grava sull’ente impositore quando la validità dell’atto viene specificamente contestata.
- La riferibilità dell’atto all’organo emittente prevale sulla necessità di identificarlo come espressione personale del funzionario che lo ha materialmente sottoscritto.
- In casi analoghi, la pretesa fiscale tende a essere considerata legittima quando risultano cumulativamente la competenza dell’organo, la delega del sottoscrittore e il collegamento formale e sostanziale dell’atto con l’ente.
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