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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13258/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata confermava la condanna di primo grado per evasione. L'imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo errata applicazione della legge penale e lamentando che non fossero state esposte le motivazioni poste a fondamento del convincimento dei giudici in ordine alla sua responsabilità. La Corte ha ritenuto il motivo generico, osservando che la decisione impugnata era invece sorretta da una motivazione completa e logica.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Il reato contestato è l'evasione; la decisione presuppone la conferma della responsabilità già accertata nei gradi di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso, formulato come deduzione di errata applicazione della legge penale e carenza di motivazione, è stato ritenuto generico e quindi inidoneo a scalfire la sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche sulla motivazione della sentenza impugnata è inammissibile quando la decisione di merito presenti una motivazione completa e логica.
  • La censura di errata applicazione della legge penale deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, non supera il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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