Ordinanza n. 612/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 138 del 09/12/2025, a firma del Dirigente dell’Area Tecnica, emessa dal Comune di Sant’Antonio Abate per rimozione della pavimentazione di un’area di circa 1000 mq. cementata con calcestruzzo, adibita a parcheggio di mezzi; 2. della comunicazione del 15/02/2022 della Regione Carabinieri Forestale Campania gruppo di Napoli, citata nell’ordinanza di cui al sub 1, di contenuto ed estremi ignoti in quanto mai trasmessa alle ricorrenti; 3. della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 11003/2022; 4. ove occorra, della deliberazione di G.C. del Comune di Sant’Antonio Abate n. 226 del 23 dicembre 2017 di adozione del preliminare di PUC; 5. ove occorra, della deliberazione di G.C. del Comune di Sant’Antonio Abate n. 189 del 10 ottobre 2018, pubblicata sul BURC n. 77 del 22 ottobre 2018, con cui è stato adottato il Piano urbanistico comunale; 6. ove occorra, della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Sant’Antonio Abate n. 16 del 30 gennaio 2019, con cui sono state valutate e recepite le osservazioni presentate al PUC; 7. ove occorra, della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Sant’Antonio Abate n. 96 del 7 maggio 2019, recante la presa d’atto degli elaborati del Puc e del Ruec modificati e integrati a seguito del recepimento delle osservazioni accolte con delibera di G.C. n. 16 del 30/01/2019, e del recepimento di tutte le raccomandazioni, osservazioni e prescrizioni contenute nelle note trasmesse dagli Enti ed Autorità competenti ad esprimere pareri, nullaosta e autorizzazioni; 8. ove occorra, della deliberazione di C.C. del Comune di Sant’Antonio Abate n. 19 dell’11 aprile 2019, di approvazione del PUC e del RUEC; 9. ove occorra, della deliberazione di G.C. del Comune di Sant’Antonio Abate n. 80 del 18 aprile 2019, con cui si prende atto delle determinazioni del Consiglio comunale e si conferisce mandato al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti opportuni per le modifiche e integrazioni agli elaborati grafici del Puc e del Ruec necessarie per adeguarli alle osservazioni accolte con delibera di G.C. n. 16 del 30/01/2019; 10. di ogni altro atto connesso o conseguenziale anche di estremo ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa alla pavimentazione in calcestruzzo di un’area di circa 1.000 mq adibita a parcheggio di mezzi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino n. 138 del 9 dicembre 2025, avente ad oggetto la rimozione della pavimentazione in calcestruzzo di un’area di circa 1.000 mq. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione della Regione Carabinieri Forestale Campania del 15 febbraio 2022, richiamata nell’ordinanza ma non trasmessa alla ricorrente, la comunicazione di avvio del procedimento e, ove occorrente, vari atti comunali relativi all’adozione e all’approvazione del PUC e del RUEC, nonché ogni atto connesso. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia come la questione centrale da approfondire riguardi la classificazione urbanistica dell’area, anche alla luce del parziale accoglimento delle osservazioni disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 30 gennaio 2019.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente l’efficacia dell’ordinanza di demolizione n. 138/2025, ritenendo necessario preservare la situazione esistente fino alla decisione di merito, all’esito del bilanciamento degli interessi contrapposti e in considerazione della necessità di approfondire le questioni dedotte. Il Collegio ha disposto, inoltre, un incombente istruttorio a carico del Comune, che dovrà depositare una relazione documentata di chiarimenti sulla classificazione dell’area oggetto dell’intervento sanzionato, tenendo conto del parziale accoglimento delle osservazioni formalizzato con la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 30 gennaio 2019. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 26 novembre 2026. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata differita alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito del potere cautelare del giudice amministrativo; il TAR ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata.
d.G.C. n. 16 del 30 gennaio 2019
L’atto è stato indicato quale elemento rilevante per verificare la classificazione urbanistica dell’area, in relazione al parziale accoglimento delle osservazioni al PUC.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un’ordinanza edilizia sanzionatoria dipende dalla corretta classificazione urbanistica dell’area, il giudice cautelare può sospenderne interinalmente l’efficacia se la questione richiede un approfondimento incompatibile con la decisione sommaria e occorre preservare la situazione di fatto fino alla pronuncia di merito.
- Nel giudizio cautelare amministrativo, il bilanciamento degli interessi contrapposti può giustificare la sospensione dell’atto impugnato al fine di consentire una decisione di merito resa con la situazione ancora integra.
- Quando risultano necessari chiarimenti sulla classificazione urbanistica di un’area e sulle modifiche derivanti dall’accoglimento di osservazioni a uno strumento urbanistico, il TAR può ordinare all’amministrazione di depositare una relazione documentata prima dell’udienza di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 472/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 473/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 476/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 20/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 21/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 22/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →