Cassazione Penale, Sentenza n. 12381/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 17/01/2025. L'imputata contestava: 1) omissione di motivazione sul punto dell'appello con cui si chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; 2) manifesta illogicità della motivazione e violazione delle norme sulla determinazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.) perché la Corte d'appello avrebbe determinato una pena superiore al minimo edittale previsto per la fattispecie riqualificata (art. 7 comma 2 L. 26/2019).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al primo motivo e lo ha annullato con rinvio alla Corte territoriale per le conseguenti valutazioni sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte d'appello non ha fornito alcuna motivazione su un motivo di appello effettivamente dedotto. Il secondo motivo è stato invece rigettato: la Corte ha ritenuto che, pur con alcune differenze nella determinazione della pena base, l'esito complessivo dell'appello fosse favorevole all'imputata (riduzione della pena finale) e non costituisse reformatio in peius, per cui non sussistevano vizi sulla quantificazione della pena impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Riconosciuta come causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; costituisce un limite negativo alla punibilità e grava sull'imputato l'onere di allegare elementi specifici per provarne la sussistenza. L'omessa motivazione della Corte d'appello su una doglianza specificamente dedotta sul punto giustifica l'annullamento con rinvio.
art. 7 comma 2 L. 26/2019
Norma che disciplina la fattispecie-reato in contestazione e la relativa pena edittale (pena minima prevista pari a 1 anno di reclusione per il comma 2). È stata oggetto di valutazione nella riqualificazione del fatto operata dai giudici di merito.
art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di cassazione per vizio della motivazione (omessa, contraddittoria o manifesta illogicità). Sono state invocate dalla ricorrente; la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa motivazione (lett. c/e) in relazione all'art. 131-bis.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi che regolano la determinazione della pena e la sua graduazione in relazione alle circostanze. Il ricorso deduceva violazione di queste norme nella determinazione della pena dalla Corte d'appello; la Cassazione ha però ritenuto il motivo infondato alla luce dell'esito favorevole complessivo per l'imputata.
principio della divieto di reformatio in peius (giurisprudenza)
Giurisprudenza consolidata richiamata: in appello proposto dal solo imputato il giudice di secondo grado può anche individuare una pena base diversa da quella del primo grado, purché la sanzione definitiva non sia più grave di quella precedente. Questo principio ha portato al rigetto del secondo motivo.
Massime di principio
- Se in appello la difesa deduce l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte d'appello è tenuta a motivare espressamente sulla questione: omissioni su questo punto sono causa di annullamento con rinvio.
- L'onere di allegazione dei fatti e degli elementi specifici che dimostrano la particolare tenuità del fatto grava sull'imputato; le deduzioni generiche sono insufficienti.
- La riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave non esonera il giudice d'appello dall'esame e dalla motivazione circa le cause di non punibilità eventualmente dedotte.
- In materia di quantificazione della pena, se l'appello è proposto dal solo imputato il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice di secondo grado di individuare una pena base differente, purché la pena finale inflitta non sia più grave di quella precedente.
- Per evitare annullamenti, la strategia difensiva in appello dovrebbe includere espressa e dettagliata allegazione degli elementi fattuali e delle ragioni giuridiche a sostegno di richieste di non punibilità (art. 131-bis) e delle richieste di misura della pena.
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