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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16005/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per nullità conseguente alla mancata assunzione di una prova decisiva: la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare la decisione di non esaminare il teste a discarico Ardit SELMANOVIQ, la cui ammissione era stata revocata dal giudice di primo grado. Secondo la difesa, la mancata escussione ha compresso il diritto di difesa impedendo a BUCI di dimostrare la propria estraneità; inoltre la Corte d'appello non avrebbe esercitato i poteri istruttori previsti dall'art. 603 c.p.p. né fornito le ragioni della presunta superfluità della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato l'assenza di specifica argomentazione da parte della Corte di appello circa il mancato esercizio dei poteri istruttori ex art. 603 c.p.p. e l'inidoneità della prova richiesta. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio, con indicazione che la Corte di merito dovrà valutare la rilevanza della prova richiesta e motivare compiutamente la sua decisione, pur conservando la libertà di confermare o modificare l'esito precedente.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Il giudice d'appello ha il potere (e il dovere, se necessario) di disporre prove integrative e di esercitare poteri istruttori; la mancata acquisizione di prove potenzialmente decisive richiede una motivazione specifica.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014; Sez. 2 n. 19929 del 23/02/2017; Sez. 2 n. 37136 del 02/10/2020; Sez. 1 n. 12453 del 27/11/2018

    Principio consolidato secondo cui il giudice di appello che respinge la richiesta di rinnovazione del dibattimento deve dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti; l'omessa motivazione rende la decisione nulla per violazione di legge.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello che rifiuta di rinnovare il dibattimento o di acquisire una prova proposta dalla parte deve motivare specificamente perché quella prova sia superflua o non decisiva; la mancanza di motivazione può determinare l'annullamento per nullità.
  • L'art. 603 c.p.p. impone al giudice di valutare e, se necessario, esercitare poteri istruttori per acquisire mezzi di prova rilevanti; il rifiuto di svolgere tali attività richiede adeguata giustificazione.
  • La negazione dell'escussione di un teste a discarico può configurare compressione del diritto di difesa: se la prova è potenzialmente idonea a influire sulla decisione, la Corte di legittimità tende ad annullare e a rinviare per un corretto esame probatorio.
  • Il rinvio per nuovo giudizio non pregiudica la possibilità che la Corte d'appello, dopo adeguata valutazione e motivazione, confermi la condanna; l'obbligo è però di svolgere concretamente l'indagine sulle prove richieste.
  • In casi simili il difensore dovrebbe documentare con precisione la rilevanza della prova richiesta e sollecitare formalmente l'esercizio dei poteri istruttori, depositando memorie e richieste che rendano evidente l'incidenza probatoria sul giudizio.

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