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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29488/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado per reati tributari, aveva dichiarato prescritti solo alcuni segmenti temporali delle imputazioni e aveva rideterminato la pena in anni uno e mesi uno di reclusione, disponendo anche la confisca diretta e per equivalente. I motivi di ricorso erano cinque: (1) violazione degli artt. 157 e 159 c.p. per mancata declaratoria di prescrizione del capo R, deducendo una contraddizione tra motivazione e dispositivo, perché la motivazione sembrava ritenere prescritte le annualità 2013 e 2014 mentre il dispositivo richiamava comunque l'annualità 2014; (2) vizi di legge e motivazione sulla sospensione del termine prescrizionale di 97 giorni, perché la Corte territoriale non avrebbe spiegato l'origine di tale sospensione né indicato con precisione i periodi; (3) mancata risposta alla censura difensiva sul capo S, che in appello era stato contestato anche nel merito ma sulla cui responsabilità la motivazione sarebbe stata assente; (4) vizi sulla confisca diretta e per equivalente, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare prima l'indisponibilità di beni per la confisca diretta e quantificare il profitto, oltre a rilevare che la discrasia sul capo R si rifletteva sulla confisca; (5) violazione di legge per errori materiali nella sentenza, che indicava il nome dell'imputato in modo errato e un numero di ruolo diverso da quello corretto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti rilevanti e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata: quanto al capo R, limitatamente all'annualità 2014, perché il reato era già prescritto al momento della decisione di appello; quanto al capo S, perché risultava anch'esso prescritto prima della sentenza di secondo grado, non essendo dimostrabili le sospensioni del termine di prescrizione per 97 giorni richiamate dalla Corte territoriale; quanto alla confisca, perché disposta in appello in violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, c.p.p., in assenza di impugnazione del pubblico ministero. È stata invece ritenuta manifestamente infondata la doglianza relativa all'erronea indicazione del nome dell'imputato e del numero di ruolo. Dopo l'eliminazione dell'aumento di pena di un mese riferito al reato satellite prescritto (capo S), è residuata la pena finale di anni uno di reclusione per il solo capo R nella parte non prescritta, relativa all'annualità 2015. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    norma invocata per la determinazione della prescrizione; il termine era ritenuto decorso per alcune annualità e la mancata declaratoria è stata censurata in cassazione.

  • art. 159 c.p.

    norma invocata sulla sospensione del corso della prescrizione; la Corte ha verificato se vi fossero effettive sospensioni computabili e ne ha escluso alcune per mancanza di riscontro negli atti.

  • art. 81 c.p.

    richiamato per l'aumento di pena per continuazione; è stato eliminato l'aumento di un mese riferito al reato satellite prescritto.

  • d.lgs. 74/2000, art. 2

    base normativa del capo R, relativo a dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri artifici per le annualità di imposta contestate.

  • d.lgs. 74/2000, art. 8

    base normativa del capo S, relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti fino al 15/09/2015.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso che deduca l'intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato per il principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità; la prescrizione prevale sulla nullità assoluta e insanabile, salvo la prova evidente dell'innocenza.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    norma che sancisce il divieto di reformatio in peius in appello; è stata ritenuta violata dalla confisca disposta in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    richiamato per affermare che la violazione del divieto di reformatio in peius è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità.

  • art. 130 c.p.p.

    richiamato in relazione alla rettifica di errori materiali; la Corte ha escluso che gli errori sulle generalità e sul numero di ruolo integrassero un vizio emendabile in quei termini.

Massime di principio

  • Quando dalla motivazione della sentenza emerge con chiarezza che una determinata annualità o porzione di imputazione è già prescritta alla data della decisione, il dispositivo che la mantenga erroneamente nel perimetro della condanna è emendabile in cassazione con annullamento senza rinvio per la sola parte estinta.
  • La prescrizione maturata prima della sentenza impugnata può essere dedotta con ricorso per cassazione come motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.; in presenza della causa estintiva, il giudice di legittimità deve dichiararla salvo che risulti evidente la prova dell'innocenza, nel qual caso opera la formula più favorevole ex art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Le sospensioni del termine di prescrizione devono risultare dagli atti e devono essere specificamente verificabili; se il rinvio non comporta sospensione per tutti gli imputati o se la documentazione non consente di ricostruire il periodo sospensivo, quel tempo non può essere computato per escludere la prescrizione.
  • La confisca non può essere introdotta per la prima volta in appello in danno dell'imputato quando il primo giudice non l'abbia disposta e non vi sia impugnazione del pubblico ministero, perché ciò integra violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, c.p.p.
  • La violazione del divieto di reformatio in peius è rilevabile d'ufficio in cassazione, poiché incide sulla legalità della sanzione in senso sostanziale.
  • Gli errori meramente formali su generalità dell'imputato o numero di ruolo non determinano nullità quando dall'insieme del provvedimento sia comunque certa l'identificazione del giudice e della persona sottoposta a giudizio; tali difformità non equivalgono a un vizio decisorio sostanziale.
  • Nel calcolo della pena, l'eliminazione del reato satellite dichiarato estinto comporta l'eliminazione del relativo aumento ex art. 81 c.p., con permanenza della pena riferita al solo reato non estinto.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoConfiscaNe bis in idem

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