Sentenza n. 6071/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - del Provvedimento sanzionatorio prot. n. -OMISSIS-adottato dal Comitato di -OMISSIS- nella seduta del 27 giugno 2024, e notificato a mezzo pec in data 15 luglio 2024 con il quale la società -OMISSIS- è stata ingiunta “di pagare la somma pari ad euro 15.000 (quindicimila/00)”; - per quanto possa occorrere, della proposta di provvedimento (priva del relativo numero di protocollo) emessa dall’Ufficio Affari Legali dell’-OMISSIS- in data 14.06.2024 notificata a mezzo pec; - per quanto possa occorrere, del Verbale di contestazione n. prot.-OMISSIS-del 16.01.2024; - per quanto possa occorrere, del Verbale di chiusura verifica ispettiva n. prot. -OMISSIS-del 16.01.2024; - per quanto possa occorrere, del Verbale di chiusura dell’accesso ispettivo (privo del numero di protocollo) del 13 ottobre 2023; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento sanzionatorio dell’OAM che ha ingiunto il pagamento di € 15.000 per essersi avvalsa di soggetti non comunicati come collaboratori autorizzati a contatto con il pubblico per la raccolta e segnalazione di richieste di finanziamento
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento sanzionatorio, nonché gli atti istruttori e presupposti, deducendo, in primo luogo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, manifesta irragionevolezza e arbitrarietà, difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. La ricorrente ha sostenuto che i due soggetti indicati dall’OAM avrebbero svolto soltanto attività di fissazione di appuntamenti, recall telefonico o collaborazione occasionale, senza esercitare attività riservate di intermediazione creditizia, e che l’Amministrazione avrebbe fondato l’accertamento su presunzioni apodittiche e su una lettura incompleta e contraddittoria della documentazione. In via subordinata, ha dedotto la violazione dell’art. 128-duodecies, comma 1-ter, T.U.B., delle Linee guida OAM del 26 luglio 2017, dell’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio di proporzionalità, lamentando l’insufficiente motivazione e l’irragionevolezza della quantificazione della sanzione. La società ha inoltre eccepito l’inammissibilità della memoria difensiva dell’OAM per superamento dei limiti dimensionali.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione relativa alla memoria dell’OAM, rilevando sia che la disciplina previgente dell’art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a. non prevedeva l’inammissibilità dell’intero atto eccedente i limiti dimensionali, sia che la disciplina vigente prevede, in caso di superamento non autorizzato, una possibile conseguenza pecuniaria e non l’inammissibilità dell’atto. Ha inoltre accertato in concreto che la memoria, composta da circa 61.500 caratteri al netto degli elementi esclusi dal computo, rispettava il limite applicabile di 70.000 caratteri. Nel merito, ha ritenuto legittimo l’accertamento dell’OAM. Gli elementi costituiti dalla genericità delle causali delle fatture, dalla consistenza e variabilità dei compensi, dalla loro parametrizzazione alle pratiche concluse e dall’esperienza dei soggetti nel settore dell’intermediazione creditizia sono stati ritenuti indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare che le attività concretamente svolte non consistevano in mere prestazioni di segreteria o fissazione di appuntamenti, ma in attività riconducibili all’intermediazione creditizia e alla segnalazione di richieste di finanziamento. Il giudice ha precisato che la verifica deve concentrarsi sui comportamenti concretamente tenuti, non sul solo tenore letterale degli accordi, poiché una diversa soluzione consentirebbe di eludere la riserva normativa mediante contratti formalmente conformi. La società, limitandosi a contestazioni generiche, non ha fornito elementi specifici e concreti idonei a infirmare la ricostruzione istruttoria. È stata respinta anche la censura sulla sanzione: la valutazione della gravità delle condotte e la determinazione della misura rientrano nella discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento. Nel caso concreto non sono stati ravvisati tali vizi; la sanzione era tra le meno gravi previste dall’art. 128-duodecies, comma 1, T.U.B. e la quantificazione non si discostava sensibilmente dal minimo edittale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società al pagamento di € 3.000 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 128-undecies, comma 4, T.U.B.
Costituisce la base dell’attività di controllo ispettivo svolta dall’OAM nei confronti degli iscritti.
art. 128-duodecies, comma 1, T.U.B.
Prevede il quadro sanzionatorio applicabile alle violazioni contestate; la sanzione irrogata è stata ritenuta tra le meno gravi e prossima al minimo edittale.
art. 128-duodecies, comma 1-ter, T.U.B.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla quantificazione della sanzione, senza che il giudice ravvisasse violazioni o sproporzioni.
art. 140-bis T.U.B.
Richiamato nel provvedimento impugnato quale disposizione che rende perseguibile l’esercizio abusivo dell’attività riservata.
art. 2729 cod. civ.
Il giudice ha ritenuto utilizzabili presunzioni fondate su indizi gravi, precisi e concordanti per ricostruire l’attività concretamente svolta dai collaboratori.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione, la cui violazione è stata esclusa.
art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a.
il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti [...] L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione.
Nella versione previgente non configurava l’inammissibilità dell’intero atto eccedente i limiti dimensionali.
art. 13, comma 5, disp. att. c.p.a.
la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali [...] può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato
Nella formulazione vigente il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali può comportare una conseguenza pecuniaria, non l’inammissibilità dell’intero atto.
art. 3, comma 2, c.p.a.
Richiamato in relazione al principio di sinteticità degli atti processuali.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti pronunce dello stesso Tribunale sulla discrezionalità nella determinazione delle sanzioni.
art. 49, par. 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Invocato dalla ricorrente in relazione al principio di proporzionalità delle sanzioni, ma ritenuto non violato.
art. 4 d.P.C.S. 167/2016
Individua gli elementi formali esclusi dal computo dei caratteri ai fini dei limiti dimensionali degli atti processuali.
art. 8, comma 1, lett. a), d.P.C.S. 167/2016
Stabilisce che nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.
Massime di principio
- Nell’accertamento dell’esercizio abusivo di un’attività riservata, l’Amministrazione deve valutare i comportamenti concretamente tenuti e può non arrestarsi al tenore letterale degli accordi contrattuali, quando gli elementi documentali e fattuali evidenzino che la prestazione effettiva è diversa da quella formalmente prevista.
- La ricostruzione dell’attività concretamente svolta può essere fondata su presunzioni semplici, purché gli indizi — quali causali generiche delle fatture, compensi variabili o parametrati ai risultati ed esperienza dei collaboratori nel settore — siano complessivamente gravi, precisi e concordanti.
- La previsione contrattuale che esclude formalmente lo svolgimento di attività riservate non è, da sola, sufficiente a escludere la violazione, se l’organizzazione concreta del rapporto, l’assenza di adeguati presidi di controllo e il sistema di remunerazione consentono o incentivano lo svolgimento dell’attività riservata.
- La valutazione della gravità della condotta e la quantificazione di una sanzione amministrativa rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione e sono sindacabili dal giudice nei limiti dei vizi di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti.
- Il superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali non determina, di per sé, l’inammissibilità dell’intero atto; secondo la disciplina applicabile, può comportare le conseguenze previste per l’omesso esame delle parti eccedenti o una sanzione pecuniaria, ferma la verifica del rispetto concreto dei criteri di computo.
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