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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48478/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che adottava la custodia cautelare in carcere: si contestava la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla partecipazione all'associazione di stampo camorristico (art. 416-bis cod.pen.) diretta da Massimo Gallo e Antonio Angelino e alla tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod.pen. La difesa ha dedotto carenza probatoria (collaboratori non decisivi, intercettazioni insufficienti; presenza temporale dell'attività associativa limitata a maggio 2020) e ha contestato la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, considerando la datazione remota dei fatti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame circa l'esistenza del sodalizio e la partecipazione del ricorrente, avendo i collaboratori indicato Leodato come affiliato e le intercettazioni ritenute inequivoche circa la sua responsabilità nella tentata estorsione. È stata ritenuta applicabile la "doppia presunzione" prevista dall'art. 273 cod.proc.pen. in relazione ai gravi indizi per il reato associativo, con conseguente sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere anche per il reato di tentata estorsione aggravata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riconosciuta l'esistenza di un'associazione di tipo camorristico e la partecipazione del ricorrente sulla base di dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni; la valutazione è stata considerata di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    È stata ritenuta sussistente l'aggravante per la tentata estorsione in quanto la condotta era inserita nell'ambito dell'operatività dell'associazione già ritenuta esistente.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La 'doppia presunzione' prevista dall'art. 273 è stata applicata: il riconoscimento dei gravi indizi per il reato associativo implica presunzione anche circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, salvo prova convincente del recesso o dell'esaurimento dell'attività associativa.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare i limiti della valutazione del cd. 'tempo silente': il mero decorso del tempo non è sufficiente a dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari senza elementi aggiuntivi probatori.

  • Cass. Sez.2, n. 38848 del 14/7/2021 (Giardino)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il 'tempo silente' non esclude automaticamente le esigenze cautelari e che è necessaria prova oggettiva del recesso o dell'interruzione dell'attività associativa.

  • Cass. Sez.2, n. 23935 del 4/5/2022 (Alcamo)

    Conferma che la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere si applica anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sulle misure cautelari non è consentita una rinnovata valutazione di merito dei fatti se non per profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; le prospettazioni difensive che chiedono una diversa lettura probatoria sono in genere inammissibili.
  • La gravità indiziaria per reati associativi può essere fondata sia su dichiarazioni di collaboratori sia su intercettazioni; se la motivazione del giudice del riesame è coerente, essa difficilmente sarà rimessa in discussione in Cassazione.
  • La cosiddetta 'doppia presunzione' (art. 273 c.p.p.) rende più agevole il mantenimento di misure cautelari per reati associativi: per superarla è necessario dimostrare oggettivamente il recesso dall'associazione o l'interruzione dell'attività del sodalizio.
  • Il decorso del tempo tra i fatti contestati e l'adozione della misura ('tempo silente') non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari; occorrono elementi concreti come collaborazione con la giustizia o trasferimento effettivo e verificabile.
  • Per i reati tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 la giurisprudenza ammette l'estensione della presunzione cautelare prevista per i reati associativi anche alla fattispecie tentata.
  • Questioni interpretative complesse sulle intercettazioni e sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali devono essere affrontate nel merito del processo, non in sede di impugnazione cautelare, salvo errori di logica manifesti nella motivazione cautelare.

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