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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23799/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva ricevuto tre atti di accertamento per tardivo versamento della tassa di concessione governativa relativa a contratti di fornitura di servizi di telefonia per gli anni 2012 e 2013, con irrogazione delle sanzioni del 30% dell’importo versato in ritardo. I giudizi di primo grado erano stati favorevoli alla contribuente, ma in appello la decisione era stata riformata. In pendenza del termine per impugnare, la società aveva poi presentato istanze di definizione agevolata delle liti ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, senza versare somme, sostenendo che si trattasse di controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate a un tributo già definito mediante pagamento tardivo. L’Agenzia aveva rigettato le istanze ritenendo che le liti riguardassero atti di mera riscossione e non fossero definibili. Il ricorso per cassazione contro il diniego contestava tale interpretazione e deduceva che, essendo il tributo sottostante stato comunque pagato, la sanzione dovesse essere definita senza pagamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo applicabile l’art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018 alle controversie aventi a oggetto esclusivamente sanzioni collegate a un tributo il cui rapporto sia stato definito anche mediante pagamento, sebbene tardivo. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e la cessazione della materia del contendere. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; quelle del giudizio sul diniego sono state integralmente compensate. È rimasto assorbito l’esame del ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello sul merito della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

    individua il presupposto della tassa di concessione governativa oggetto di tardivo versamento contestato all’impresa

  • art. 21 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    prevede la sanzione amministrativa irrogata nella misura del 30% dell’importo tardivamente versato

  • art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    richiamato dall’Agenzia come norma che disciplina la sanzione per ritardato versamento

  • art. 6, comma 3, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    "in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione"

    la Corte interpreta la norma nel senso che la definizione a zero delle sole sanzioni presuppone che il tributo sia già stato definito, anche mediante normale pagamento tardivo o altra modalità estintiva dell’obbligazione principale

  • art. 6, comma 12, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    richiamato come base normativa dei provvedimenti di diniego di condono impugnati

  • art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie riguardanti esclusivamente sanzioni collegate a un tributo è ammessa senza versamento di somme per le sanzioni quando il rapporto tributario principale sia già stato definito, anche per effetto del pagamento del tributo, pure se tardivo.
  • L’espressione "rapporto relativo al tributo sia stato definito" va letta in senso ampio e comprende ogni modalità estintiva dell’obbligazione tributaria principale, non solo le procedure di condono o di definizione agevolata ma anche il pagamento ordinario, ancorché successivo alla scadenza.
  • Quando il tributo sottostante risulta pacificamente estinto e la lite concerne soltanto la sanzione collegata, il diniego dell’amministrazione alla definizione agevolata è illegittimo.
  • Accolta l’impugnazione del diniego di definizione agevolata, resta assorbito l’esame del ricorso principale contro la decisione di merito relativa alla pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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