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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2457

Regolamento (UE) 2025/2457 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell’Unione nel settore delle sostanze chimiche (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32025R2457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua l’approccio "una sostanza, una valutazione" rafforzando la cooperazione tra le agenzie dell’Unione e spostando verso l’ECHA alcuni compiti scientifici e tecnici in materia di sostanze chimiche. Modifica inoltre le procedure per la gestione dei pareri scientifici discordanti, amplia gli obblighi di coordinamento e scambio dati tra EFSA, ECHA e AEA, e aggiorna le regole tecniche sui dispositivi medici e sugli inquinanti organici persistenti. Prevede anche nuove procedure per la revisione di limiti di concentrazione e degli allegati del regolamento POP, con specifici termini per l’azione della Commissione.

Modifica quattro regolamenti UE per rafforzare la cooperazione tra agenzie, riassegnare compiti scientifici e tecnici sulle sostanze chimiche e aggiornare alcune procedure e limiti connessi a sostanze pericolose e POP.

Ambito di applicazione

Si applica agli organismi e alle agenzie dell’Unione coinvolti nella valutazione delle sostanze chimiche e nei settori alimentare, ambientale, dei dispositivi medici e degli inquinanti organici persistenti, in particolare EFSA, ECHA, AEA e, in parte, la Commissione e gli Stati membri. Incide sui regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dal momento di applicazione del regolamento. Alcune disposizioni introducono obblighi di cooperazione, scambio dati e reporting; altre attribuiscono nuovi compiti all’ECHA e disciplinano la revisione di limiti di concentrazione e allegati; sono previste esclusivamente le esclusioni espressamente ricavabili dal testo, come il chiarimento che ulteriori disposizioni analoghe non sono ritenute necessarie per l’AEA in materia di pareri scientifici su singole sostanze chimiche.

Regolamento (UE) 2025/2457: riattribuzione di compiti scientifici e rafforzamento della cooperazione tra agenzie dell’Unione nel settore delle sostanze chimiche

Il regolamento si inserisce nell’attuazione del Green Deal europeo e della strategia sulle sostanze chimiche sostenibili, con l’obiettivo di rendere più coerente, efficiente e trasparente la valutazione delle sostanze chimiche nell’Unione. La logica di fondo è quella di concentrare maggiormente il lavoro tecnico e scientifico nelle agenzie competenti e di rafforzare il coordinamento tra esse, così da ridurre duplicazioni, evitare pareri divergenti e migliorare la qualità delle decisioni regolatorie.

Ambito e finalità generali

Il testo interviene su quattro atti settoriali: il regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare e l’EFSA, il regolamento (CE) n. 401/2009 sull’AEA, il regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici e il regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti. Le modifiche interessano sia la distribuzione delle competenze tra agenzie sia i meccanismi di cooperazione, con particolare attenzione allo scambio di dati, alla standardizzazione dei formati informativi e alla definizione di metodologie scientifiche comuni per la valutazione delle sostanze chimiche.

Cooperazione inter-agenzia e approccio "una sostanza, una valutazione"

Il regolamento attribuisce a EFSA e AEA un obbligo espresso di cooperazione con ECHA, EMA e altri organismi scientifici dell’Unione in merito alla formulazione di pareri scientifici, allo sviluppo di metodologie di valutazione delle sostanze chimiche e allo scambio di dati e informazioni. La cooperazione riguarda anche la possibile creazione di formati di dati e vocabolari controllati per rendere effettivo e interoperabile lo scambio informativo tra agenzie.

Nel regolamento (CE) n. 401/2009 viene aggiunto un compito specifico dell’AEA: sviluppare metodologie di valutazione relative alle sostanze chimiche nei settori che rientrano nel suo mandato. Il paragrafo 4 dell’articolo 15 viene riscritto per chiarire che la cooperazione deve migliorare coerenza e sinergie ed evitare duplicazioni.

Pareri scientifici discordanti e risoluzione delle divergenze

Una parte centrale del regolamento riguarda il rafforzamento della disciplina sui pareri scientifici discordanti. Nell’ambito del regolamento (CE) n. 178/2002, EFSA deve monitorare e individuare precocemente le potenziali fonti di discordanza con altri organi che svolgono compiti analoghi. Quando emerge una possibile discordanza, EFSA deve confrontarsi con l’altro organo per condividere tutte le informazioni pertinenti e individuare le questioni controverse.

Se la discordanza non può essere risolta, le parti devono redigere una relazione congiunta, pubblica, che descriva chiaramente le questioni oggetto di controversia, le eventuali incertezze nei dati e le ragioni della divergenza, incluse quelle metodologiche. Se l’altro organo è un’agenzia dell’Unione o un comitato scientifico, la relazione va trasmessa anche alla Commissione.

Inoltre, quando la divergenza riguarda il fatto che una sostanza soddisfi i criteri dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, la Commissione può richiedere all’ECHA di elaborare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate. La proposta può includere, se del caso, limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime della tossicità acuta, oppure una revisione di tali elementi. EFSA e l’altro organo dell’Unione devono cooperare con ECHA nell’elaborazione della proposta.

Dispositivi medici: sostanze critiche, ftalati e interferenti endocrini

Le modifiche al regolamento (UE) 2017/745 incidono sull’allegato I, punto 10.4, relativo alle sostanze presenti nei dispositivi medici e alla relativa valutazione del rapporto benefici-rischi. La disposizione aggiornata menziona espressamente gli interferenti endocrini per la salute umana di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le sostanze con proprietà di interferenti endocrini identificate secondo l’articolo 59 del regolamento REACH o conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012.

Per gli ftalati, la Commissione deve chiedere all’ECHA di elaborare e aggiornare gli orientamenti sulla valutazione del rapporto benefici-rischi almeno ogni cinque anni, o prima se opportuno in base ai dati scientifici più recenti. Tale valutazione deve considerare la destinazione d’uso e il contesto d’utilizzo del dispositivo, nonché le alternative disponibili, comprese sostanze, materiali, progettazioni o trattamenti medici alternativi. Se necessario o su richiesta della Commissione, ECHA consulta il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica.

Inoltre, la Commissione incarica ECHA di elaborare analoghe linee guida anche per altre sostanze CMR e interferenti endocrini rilevanti per i dispositivi medici, seguendo il medesimo processo previsto per gli ftalati.

POP: nuovi poteri, consultazione degli interessati e revisione dei limiti

Nel regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti, il regolamento introduce un meccanismo strutturato di supporto scientifico all’aggiornamento dei limiti di concentrazione negli allegati IV e V. Su richiesta della Commissione, ECHA deve elaborare entro 12 mesi una relazione sugli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sugli impatti socioeconomici derivanti dall’introduzione o modifica dei limiti. La relazione deve contenere informazioni sugli impatti dei rifiuti contenenti POP o contaminati da POP, sulle concentrazioni e sui flussi di massa nei flussi di rifiuti interessati, sulle capacità e tecnologie di trattamento e una proposta motivata di valori limite da inserire negli allegati IV e, se del caso, V.

Al ricevimento della richiesta, ECHA pubblica un avviso sul proprio sito web e invita le parti interessate, compresi i gestori di rifiuti e gli utilizzatori di materiali riciclati, a presentare osservazioni entro otto settimane; tali osservazioni sono anch’esse pubblicate. Entro nove mesi dalla presentazione della relazione, il comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia adotta un parere sui valori limite proposti, applicandosi mutatis mutandis l’articolo 87 del regolamento REACH. La relazione e il parere sono trasmessi senza indugio alla Commissione.

Comunicazione dei dati all’AEA e semplificazione degli obblighi per gli Stati membri

Il regolamento semplifica gli obblighi di comunicazione degli Stati membri in relazione ai dati sulla presenza di sostanze chimiche nell’ambiente. Se uno Stato membro condivide con l’AEA le informazioni richieste dal regolamento POP, e lo indica nella relazione, il relativo obbligo di comunicazione si considera assolto. Se le informazioni sono già contenute in una relazione trasmessa all’Agenzia, è quest’ultima a trasmetterle all’AEA per raccolta, archiviazione e condivisione.

La scelta è coerente con la nuova architettura informativa richiamata dai considerando, che valorizza la piattaforma IPCHEM e il futuro quadro di dati sulle sostanze chimiche, evitando duplicazioni di reporting quando le informazioni siano già state trasferite all’AEA in base ad altri atti dell’Unione.

Delega di poteri alla Commissione e riesame futuro

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati IV e V del regolamento POP e adeguarli sia alle modifiche degli elenchi di sostanze risultanti da altri strumenti internazionali sia al progresso scientifico e tecnico, compresi gli sviluppi nel trattamento dei rifiuti e nelle tecnologie di decontaminazione. La delega decorre dal 1º gennaio 2026, dura cinque anni ed è revocabile dal Parlamento europeo o dal Consiglio; l’atto delegato entra in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due mesi.

È inoltre inserito l’articolo 21 ter, che impone alla Commissione di monitorare compiti, carico di lavoro e competenze dei comitati scientifici dell’ECHA, tenendo conto di eventuali sviluppi normativi sulla loro governance, e di presentare una proposta legislativa se ritenuto necessario.

Aggiornamenti specifici dei limiti di concentrazione POP

L’allegato IV del regolamento POP è modificato in più punti con nuovi valori e con una clausola di revisione entro il 30 dicembre 2027. Per le righe interessate, la Commissione deve riesaminare i limiti e, se del caso, adottare atti delegati per abbassarli. Il testo indica, tra gli altri, un limite di 1 500 mg/kg, un limite di 5 μg/kg, un limite di 500 mg/kg da ridurre a non più di 200 mg/kg, nonché valori per PFOA e suoi sali e per i composti correlati al PFOA, e per PFHxS e suoi sali e i composti correlati al PFHxS.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Cooperazione tra agenzie e scambio di dati

Il regolamento impone una cooperazione rafforzata tra EFSA, ECHA, AEA, EMA e altri organismi scientifici dell’Unione per la formulazione di pareri, lo sviluppo di metodologie scientifiche per la valutazione delle sostanze chimiche e la creazione di formati di dati e vocabolari controllati. L’obiettivo è migliorare coerenza, interoperabilità, efficienza e ridurre duplicazioni.

Pareri scientifici discordanti in materia alimentare

L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 178/2002 è riscritto: EFSA deve individuare precocemente le possibili discordanze con altri organismi, collaborare per risolverle e, se non possibile, adottare una relazione congiunta pubblica che indichi questioni controverse, incertezze nei dati e ragioni metodologiche. Se l’altro organismo è un’agenzia dell’Unione o un comitato scientifico, la relazione va trasmessa anche alla Commissione.

Classificazione armonizzata in caso di discordanza sulle sostanze chimiche

Quando la discordanza riguarda il fatto che una sostanza soddisfi i criteri dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, la Commissione può chiedere all’ECHA di elaborare o rivedere una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate, inclusi, se del caso, limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime della tossicità acuta. EFSA e l’altro organo dell’Unione devono cooperare con ECHA.

Nuovi compiti dell’AEA e cooperazione tecnica

Il regolamento (CE) n. 401/2009 è integrato con il compito per l’AEA di sviluppare metodologie di valutazione relative alle sostanze chimiche nei settori di propria competenza. La cooperazione con Commissione, JRC, Eurostat, ECHA, EFSA, EMA e programmi di ricerca ambientale deve includere anche lo scambio di dati e informazioni sulle sostanze chimiche e l’eventuale creazione di formati e vocabolari condivisi.

Dispositivi medici: orientamenti su ftalati, CMR e interferenti endocrini

Nel regolamento (UE) 2017/745 vengono aggiornate le regole dell’allegato I sui materiali e sostanze per i dispositivi medici. La Commissione deve chiedere all’ECHA, almeno ogni cinque anni o quando opportuno sulla base dei più recenti dati scientifici, di elaborare e aggiornare gli orientamenti sul rapporto benefici-rischi per gli ftalati e, inoltre, di elaborare linee guida anche per altre sostanze CMR e interferenti endocrini pertinenti. Sono aggiornati anche i riferimenti alle classi di pericolo e agli interferenti endocrini secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il regolamento delegato (UE) 2023/707.

POP: relazione ECHA, consultazione e limiti di concentrazione

Nel regolamento (UE) 2019/1021 la Commissione può chiedere all’ECHA una relazione sugli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici dell’introduzione o modifica dei valori limite di concentrazione degli allegati IV e V. La relazione deve essere elaborata entro 12 mesi e contenere anche una proposta motivata di valori limite; l’ECHA pubblica un avviso e raccoglie osservazioni per otto settimane, mentre il comitato per l’analisi socioeconomica adotta il proprio parere entro nove mesi dalla presentazione della relazione.

Scambio dati POP con l’AEA e semplificazione degli obblighi di comunicazione

Se uno Stato membro condivide con l’AEA le informazioni sulla presenza nell’ambiente di sostanze elencate nell’allegato III, parte A, del regolamento POP, tale obbligo di comunicazione si considera assolto. Se le informazioni sono già nella relazione trasmessa all’ECHA, quest’ultima le inoltra all’AEA per raccolta, archiviazione e condivisione.

Delega alla Commissione e riesame dei limiti POP

La Commissione riceve il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati IV e V del regolamento POP, per adeguarli ai cambiamenti degli elenchi di sostanze o al progresso scientifico e tecnico. La delega ha durata di cinque anni dal 1º gennaio 2026, è revocabile dal Parlamento europeo o dal Consiglio e gli atti delegati entrano in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due mesi.

Riesame della governance dei comitati scientifici ECHA

È introdotto un articolo 21 ter nel regolamento POP: la Commissione deve monitorare compiti, carico di lavoro e competenze dei comitati scientifici dell’ECHA, tenendo conto di eventuali sviluppi normativi sulla loro governance, e presentare se del caso una proposta legislativa di modifica.

Aggiornamento di alcuni limiti POP nell’allegato IV

Sono aggiornati specifici valori della tabella 1 dell’allegato IV, con previsione per la Commissione di rivederli entro il 30 dicembre 2027 e, se del caso, abbassarli tramite atto delegato. Le righe modificate riguardano, tra l’altro, limiti di 1 500 mg/kg, 5 μg/kg, 500 mg/kg, nonché i valori relativi a PFOA e suoi sali e ai composti correlati al PFOA, e a PFHxS e suoi sali e ai composti correlati al PFHxS.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimichesicurezza alimentaredispositivi mediciambienteinquinanti organici persistenti

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