Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2434

Regolamento (UE) 2025/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo all’Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32025R2434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rifonde il mandato dell’EMSA, sostituendo il precedente regolamento del 2002, e amplia in modo organico i suoi compiti nei settori della sicurezza, della sostenibilità, della decarbonizzazione e della digitalizzazione del trasporto marittimo. L’Agenzia è chiamata a supportare Commissione e Stati membri con assistenza tecnica, operativa e scientifica, visite, ispezioni, formazione, analisi dei dati e sviluppo di strumenti informatici e banche dati. La nuova disciplina rafforza anche il ruolo dell’Agenzia nella sorveglianza marittima, nella gestione di sistemi come SafeSeaNet, CleanSeaNet, EMSWe e Copernicus, e nella cooperazione con Frontex ed EFCA. Sono inoltre ridefiniti governance, bilancio, controlli antifrode, valutazione periodica e regime applicabile al personale.

Istituzione e disciplina dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), con definizione di compiti, governance, finanziamento e abrogazione del regolamento (CE) n. 1406/2002.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’Agenzia europea per la sicurezza marittima e, in via funzionale, agli Stati membri, alla Commissione europea, ai paesi terzi ammessi alla partecipazione secondo accordi con l’Unione e, in alcune attività, ad altri organismi dell’Unione e al settore marittimo. L’ambito materiale riguarda il trasporto marittimo nell’Unione e i settori connessi: sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione e intervento contro l’inquinamento, sostenibilità ambientale, decarbonizzazione, cibersicurezza, sorveglianza marittima, digitalizzazione e cooperazione in materia di guardia costiera. Restano impregiudicati i diritti e le responsabilità degli Stati membri, nonché gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali rilevanti; il regolamento non incide sulla ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri. Si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; prevede disposizioni transitorie per gli organi e il personale già in carica al 18 gennaio 2026.

Istituzione e finalità del regolamento

Il regolamento rifonde integralmente la disciplina dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, sostituendo il regolamento (CE) n. 1406/2002. La scelta è motivata dall’ampliamento nel tempo del mandato dell’Agenzia, divenuta centrale nell’attuazione uniforme del diritto UE in materia di sicurezza, protezione, sostenibilità, decarbonizzazione, digitalizzazione e sorveglianza marittima.

Ambito materiale e ruolo dell’Agenzia

L’Agenzia assiste Commissione e Stati membri nell’efficace applicazione del diritto dell’Unione relativo al trasporto marittimo. L’assistenza è tecnica, operativa e scientifica e deve contribuire sia alla qualità della regolazione e dell’attuazione, sia all’efficienza complessiva del traffico marittimo.

Restano espressamente impregiudicati i diritti e le responsabilità degli Stati membri, in particolare come Stati di bandiera, di approdo e costieri, nonché gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali applicabili. Il regolamento non incide sulla ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri.

Obiettivi dell’Agenzia

Gli obiettivi principali sono articolati attorno a quattro assi:

  • sicurezza marittima elevata, uniforme ed efficace, con riduzione massima degli incidenti;
  • protezione marittima elevata, uniforme ed efficace;
  • riduzione delle emissioni di gas serra delle navi e sostenibilità ambientale del settore;
  • prevenzione e intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di petrolio e gas.

Tra gli obiettivi ulteriori figurano la digitalizzazione e la riduzione degli oneri amministrativi mediante trasmissione elettronica dei dati, oltre alla semplificazione e al sostegno di sistemi integrati di sorveglianza marittima e di conoscenza della situazione marittima.

Assistenza orizzontale, formazione e ricerca

L’Agenzia svolge compiti trasversali di supporto alla Commissione, in particolare:

  • monitoraggio dell’attuazione dei pertinenti atti giuridici vincolanti dell’Unione;
  • partecipazione ai lavori preparatori per l’aggiornamento e lo sviluppo della normativa;
  • supporto ad altri compiti affidati alla Commissione nei settori di competenza dell’Agenzia.

Con gli Stati membri, l’Agenzia collabora per organizzare formazione e sviluppo delle capacità, sviluppare soluzioni tecniche e fornire assistenza per rafforzare le capacità nazionali di attuazione. Può inoltre contribuire ad attività di ricerca marittima, individuare temi di ricerca, analizzare progetti in corso e completati e diffondere risultati, orientamenti e manuali non vincolanti, previa approvazione della Commissione quando richiesto.

Sicurezza marittima: obblighi di analisi, supporto e reporting

L’Agenzia deve monitorare i progressi in materia di sicurezza del trasporto marittimo e sviluppare analisi e modelli di valutazione del rischio. Ogni tre anni presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti, con eventuali raccomandazioni tecniche, anche in relazione ai rischi connessi a nuove fonti energetiche sostenibili e a tecnologie a zero emissioni.

L’assistenza copre, tra l’altro:

  • obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo;
  • inchieste sulla sicurezza marittima;
  • navi da passeggeri;
  • organismi riconosciuti;
  • equipaggiamento marittimo;
  • sviluppo di portali, banche dati e strumenti digitali collegati alle direttive di settore.

L’Agenzia fornisce anche formazione per ispettori e controllori, supporto operativo alle autorità di inchiesta, analisi delle relazioni sugli accertamenti di sicurezza e statistiche sulla gente di mare, con attenzione alle condizioni di vita e di lavoro e alle implicazioni della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

Sostenibilità ambientale e prevenzione dell’inquinamento

Nel campo ambientale l’Agenzia fornisce sostegno operativo antinquinamento agli Stati membri, compresi mezzi da sviluppare per sostenere la transizione verso combustibili alternativi sostenibili. L’assistenza è prestata su richiesta dello Stato membro interessato e non sostituisce la responsabilità degli Stati costieri di disporre di adeguati meccanismi di intervento.

L’Agenzia aggiorna una valutazione dei rischi per tutti i bacini marittimi dell’UE, con funzione di base per la collocazione delle navi antinquinamento, e svolge un ruolo essenziale nell’attuazione della direttiva 2005/35/CE sugli scarichi illeciti. In tale ambito gestisce CleanSeaNet, raccoglie e diffonde informazioni, sviluppa le capacità delle autorità nazionali e gestisce un canale online per le segnalazioni dei membri dell’equipaggio, con garanzie di protezione dei segnalanti e dei dati personali.

Assiste inoltre Commissione e Stati membri nell’attuazione della direttiva 2019/883 sui rifiuti delle navi, della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, della direttiva sul tenore di zolfo nei combustibili e del regolamento sul riciclaggio delle navi. Deve presentare ogni tre anni una relazione sui progressi nella riduzione dell’impatto ambientale del trasporto marittimo.

Decarbonizzazione del trasporto marittimo

Il regolamento attribuisce all’Agenzia un ruolo specifico nella transizione energetica del settore marittimo. L’Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri su misure operative, tecniche e normative per ridurre le emissioni di gas serra e può proporre orientamenti o raccomandazioni su combustibili alternativi sostenibili, tecnologie a zero emissioni, alimentazione elettrica da terra, propulsione assistita dal vento o solare ed efficienza energetica, come l’ottimizzazione della velocità.

L’assistenza copre anche l’attuazione:

  • del regolamento (UE) 2023/1805, con sviluppo e manutenzione della banca dati FuelEU e di altri strumenti informatici;
  • del regolamento (UE) 2015/757 sul monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni;
  • della direttiva 2003/87/CE per la parte marittima, con strumenti di monitoraggio, orientamenti e supporto all’enforcement.

L’Agenzia monitora inoltre i potenziali impatti su traffico portuale, elusione dei porti e trasferimento del traffico verso porti di trasbordo fuori UE. Ogni tre anni presenta una relazione sui progressi della decarbonizzazione, resa pubblica sul sito dell’Agenzia.

Cibersicurezza e sicurezza marittima

L’Agenzia assiste la Commissione nelle ispezioni connesse al regolamento (CE) n. 725/2004 e supporta Commissione e Stati membri nello scambio di informazioni e buone pratiche sugli incidenti di cibersicurezza e ciberresilienza nel settore marittimo. Il tema è trattato come parte crescente della sicurezza marittima e rientra tra i settori emergenti nei quali l’Agenzia può essere autorizzata a intervenire previo assenso del consiglio di amministrazione.

Sorveglianza marittima, conoscenza della situazione e gestione delle crisi

L’Agenzia fornisce servizi avanzati di sorveglianza e comunicazione marittima, inclusi infrastrutture terrestri e spaziali e sensori su varie piattaforme. Mantiene e sviluppa LRIT, SafeSeaNet, il sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi e altri sistemi che alimentano la conoscenza della situazione marittima.

Gestisce un centro operativo 24/7 che supporta Commissione, autorità nazionali e organismi dell’Unione in relazione a sicurezza, protezione, inquinamento, emergenze marittime, pirateria, movimenti delle navi, pericoli per la navigazione e attuazione delle misure restrittive dell’Unione rientranti nelle sue competenze. Fornisce inoltre supporto alla componente di sorveglianza marittima del servizio di sicurezza di Copernicus e allo sviluppo dell’ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE).

Digitalizzazione e semplificazione amministrativa

L’Agenzia è chiamata a promuovere la digitalizzazione dei processi marittimi, con particolare riguardo a certificati elettronici, banche dati esistenti, strumenti informatici innovativi e intelligenza artificiale. Nel quadro del regolamento EMSWe, sviluppa e mantiene i componenti e i servizi informatici comuni, la data set, le guide e i modelli, e fornisce orientamenti tecnici non vincolanti agli Stati membri.

Può anche assistere, su richiesta, la digitalizzazione dei registri e delle procedure nazionali, purché ciò non pregiudichi i diritti e gli obblighi degli Stati membri e le soluzioni tecniche già esistenti. Il regolamento richiama espressamente l’esigenza di tenere conto della cibersicurezza in ogni strumento o soluzione tecnica sviluppata.

Visite e ispezioni

L’Agenzia effettua visite presso gli Stati membri se la Commissione le delega il compito, secondo una metodologia approvata dal consiglio di amministrazione. Le visite seguono un approccio integrato, che può coprire più atti legislativi e i diversi ruoli dello Stato interessato come Stato di bandiera, di approdo o costiero.

L’Agenzia può inoltre effettuare ispezioni per conto della Commissione, anche su organismi riconosciuti, sulla formazione e certificazione della gente di mare in paesi terzi e sugli impianti di riciclaggio delle navi nei paesi terzi. Al termine di ogni visita o ispezione redige una relazione, e alla fine di ogni ciclo analizza i risultati per individuare elementi orizzontali e buone pratiche.

Relazioni internazionali e cooperazione esterna

L’Agenzia può assistere Commissione e Stati membri nei lavori tecnici di IMO, ILO, MoU di Parigi e altre organizzazioni regionali. Può inoltre offrire assistenza e formazione ai paesi candidati, ai paesi del vicinato e ad altri paesi terzi, nonché supporto in materia di inquinamento marittimo verso paesi terzi che condividono bacini marittimi con l’Unione.

La partecipazione di paesi terzi all’Agenzia è consentita solo sulla base di accordi con l’Unione che disciplinino anche contributi finanziari e personale. Il consiglio di amministrazione deve adottare una strategia per le relazioni internazionali dell’Agenzia all’interno del documento unico di programmazione.

Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera

Il regolamento rafforza la cooperazione tra EMSA, Frontex ed EFCA per sostenere le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera. La cooperazione riguarda condivisione e analisi di dati, sorveglianza, sviluppo di orientamenti e raccomandazioni, formazione, scambio di personale, analisi dei rischi emergenti e pianificazione di operazioni multifunzionali.

Le modalità concrete sono fissate in un accordo di lavoro approvato dai rispettivi consigli di amministrazione. La Commissione è incaricata di mettere a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera.

Governance dell’Agenzia

La governance ruota attorno a due organi principali: consiglio di amministrazione e direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione, composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, adotta gli strumenti centrali di governo dell’Agenzia: programmazione, bilancio, relazione annuale, regole finanziarie, norme su conflitti di interessi, trasparenza e sicurezza interna, oltre a nominare e controllare il direttore esecutivo.

Sono previsti stringenti meccanismi di prevenzione dei conflitti di interessi, con dichiarazioni pubblicate sul sito dell’Agenzia e norme pubbliche dedicate. Il direttore esecutivo, nominato tramite procedura aperta e trasparente, dirige l’Agenzia in piena indipendenza, ne è il rappresentante legale e risponde al consiglio di amministrazione. Il suo mandato è di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

Programmazione e approvazione delle richieste di assistenza tecnica

Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il documento unico di programmazione, che comprende programmazione annuale e pluriennale. Il programma annuale contiene obiettivi, risultati attesi, indicatori, azioni e risorse; quello pluriennale definisce la strategia complessiva e la programmazione delle risorse.

Le richieste di assistenza tecnica della Commissione o degli Stati membri indicate dal regolamento devono essere esaminate e approvate nel quadro della preparazione del documento unico di programmazione. L’approvazione è subordinata all’analisi delle implicazioni di risorse, non deve pregiudicare gli altri compiti dell’Agenzia ed è pensata per evitare duplicazioni di sforzi.

Regime finanziario, bilancio e controllo

L’Agenzia dispone di bilancio autonomo. Le sue entrate comprendono principalmente il contributo dell’Unione, ma anche contributi di paesi terzi partecipanti, corrispettivi per servizi, e contributi volontari di Stati membri o altri soggetti, purché trasparenti e non idonei a compromettere indipendenza e imparzialità.

Sono fissate tappe puntuali per la formazione del bilancio, dalla proposta del direttore esecutivo all’adozione da parte del consiglio di amministrazione, fino all’intervento dell’autorità di bilancio dell’Unione. La Corte dei conti effettua la revisione; il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio e della trasmissione delle informazioni per il discarico. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore esecutivo entro il 15 maggio dell’anno N+2.

Trasparenza, antifrode, dati e sicurezza delle informazioni

Si applicano il regolamento sull’accesso del pubblico ai documenti e il regolamento sulla protezione dei dati personali delle istituzioni e degli organismi UE. Il consiglio di amministrazione deve adottare procedure di trasparenza anche per il lobbying e il coinvolgimento di terzi nella preparazione di relazioni.

L’Agenzia è soggetta alle norme antifrode dell’Unione: OLAF, Corte dei conti ed EPPO dispongono di poteri di controllo e indagine, e i contratti o accordi con paesi terzi devono contenere clausole espresse in tal senso. L’Agenzia adotta inoltre norme di sicurezza equivalenti a quelle della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate.

Valutazione periodica, disposizioni transitorie e abrogazione

La Commissione deve valutare l’Agenzia entro il 19 gennaio 2031 e poi ogni cinque anni, considerando impatto, efficacia, efficienza, eventuale necessità di modificare il mandato e l’opportunità di un regime di diritti e corrispettivi. I risultati vanno trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione e resi pubblici.

Il regolamento contiene disposizioni transitorie per i membri del consiglio di amministrazione e per il direttore esecutivo già nominati ai sensi del regolamento del 2002, nonché per i contratti di lavoro in essere al 18 gennaio 2026. Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è abrogato. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Istituzione, successione e finalità generali

Il regolamento istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza marittima e dispone che essa sostituisca e succeda all’Agenzia istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002. Stabilisce norme esaustive su compiti, funzionamento e governance, e conferma che l’Agenzia assiste Commissione e Stati membri nell’efficace applicazione del diritto dell’Unione sul trasporto marittimo, con assistenza tecnica, operativa e scientifica.

Obiettivi dell’Agenzia

Gli obiettivi principali sono: elevato, uniforme ed efficace livello di sicurezza e protezione marittima; riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi; sostenibilità ambientale del settore; prevenzione e intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e dagli impianti offshore per petrolio e gas. Tra gli obiettivi ulteriori figurano digitalizzazione, riduzione degli oneri amministrativi, trasmissione elettronica dei dati e sviluppo di sistemi integrati di sorveglianza e conoscenza della situazione marittima.

Assistenza tecnica orizzontale, formazione e ricerca

L’Agenzia assiste la Commissione nel monitoraggio dell’attuazione del diritto UE pertinente, nei lavori preparatori di aggiornamento normativo e nell’esecuzione di altri compiti previsti dagli atti legislativi. Coopera con gli Stati membri per attività di sviluppo delle capacità e formazione, sviluppo di soluzioni tecniche e assistenza per costruire capacità nazionali di attuazione. Può contribuire ad attività di ricerca marittima, effettuare studi e proporre orientamenti, raccomandazioni o manuali non vincolanti.

Compiti in materia di sicurezza marittima

L’Agenzia monitora i progressi in materia di sicurezza del trasporto marittimo, effettua analisi del rischio e sviluppa modelli di valutazione; ogni tre anni presenta una relazione alla Commissione. Assiste nell’attuazione di direttive e regolamenti chiave, inclusi gli obblighi dello Stato di bandiera e di approdo, le inchieste sulla sicurezza, gli organismi riconosciuti, l’equipaggiamento marittimo, le banche dati e gli strumenti digitali relativi al controllo e alla certificazione. Fornisce formazione, supporto operativo e analisi statistiche, anche sulla gente di mare e sulle problematiche di automazione avanzata.

Compiti in materia di sostenibilità ambientale

L’Agenzia fornisce mezzi operativi supplementari di intervento antinquinamento per navi e impianti offshore, su richiesta degli Stati membri, e aggiorna una valutazione dei rischi per tutti i bacini marittimi dell’UE. Svolge un ruolo centrale nell’individuazione e nel perseguimento degli scarichi illegali tramite CleanSeaNet e altri sistemi, raccogliendo e diffondendo informazioni, sviluppando capacità nazionali e gestendo un canale online di segnalazione. Assiste inoltre nell’attuazione di direttive e regolamenti su rifiuti delle navi, strategia marina, zolfo nei combustibili e riciclaggio delle navi, e presenta una relazione triennale sui progressi nella riduzione dell’impatto ambientale del trasporto marittimo.

Compiti in materia di decarbonizzazione

L’Agenzia assiste Commissione e Stati membri nelle misure per ridurre le emissioni di gas serra delle navi, anche mediante ricerca, analisi e proposte di orientamenti o raccomandazioni su combustibili alternativi sostenibili, tecnologie a zero emissioni, alimentazione elettrica da terra, propulsione assistita dal vento o solare ed efficienza energetica. Supporta l’attuazione del regolamento FuelEU Maritime, del regolamento sul monitoraggio e comunicazione delle emissioni del trasporto marittimo e delle norme ETS per il settore marittimo, sviluppando banche dati, strumenti di monitoraggio e analisi. Ogni tre anni presenta una relazione sui progressi della decarbonizzazione e sugli impatti su traffico portuale, elusione dei porti e trasferimento del traffico.

Sicurezza marittima e cibersicurezza

L’Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione nelle ispezioni relative alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali e sostiene Commissione e Stati membri nello scambio di informazioni, orientamenti tecnici e buone prassi sugli incidenti di cibersicurezza e ciberresilienza nel settore marittimo.

Sorveglianza marittima, conoscenza della situazione e crisi

L’Agenzia fornisce servizi avanzati di sorveglianza e comunicazione marittima, gestisce e sviluppa sistemi come LRIT, SafeSeaNet, il sistema UE di scambio di dati marittimi e la componente marittima di Copernicus, e contribuisce alla conoscenza della situazione marittima anche in contesti geopolitici e di crisi. Gestisce un centro operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per assistere Commissione e autorità nazionali in emergenze, minacce alla sicurezza marittima, pirateria, inquinamento e attuazione di misure restrittive dell’Unione. Supporta inoltre il CISE volontario per lo scambio di informazioni tra autorità civili e militari.

Digitalizzazione e semplificazione

L’Agenzia raccoglie e fornisce statistiche, informazioni e dati comparabili per valutare efficacia ed efficienza delle misure UE, promuove certificati elettronici e uso di banche dati e strumenti di intelligenza artificiale. Assiste l’attuazione del sistema EMSWe, sviluppando e mantenendo i componenti informatici comuni, la serie di dati, le guide e i modelli, nonché fornendo orientamenti tecnici e agevolando il riuso dei dati tramite SafeSeaNet. Può anche supportare la digitalizzazione dei registri e delle procedure degli Stati membri, con attività di formazione, nel rispetto delle competenze degli Stati di bandiera.

Visite e ispezioni

Se delegata dalla Commissione, l’Agenzia effettua visite presso gli Stati membri secondo una metodologia adottata dal consiglio di amministrazione, con approccio integrato che può riguardare più atti legislativi e le funzioni di Stato di bandiera, di approdo o costiero. Può effettuare ispezioni per conto della Commissione, anche su organismi riconosciuti, formazione e certificazione della gente di mare in paesi terzi, e sugli impianti di riciclaggio nei paesi terzi. Al termine di ciascuna visita o ispezione redige una relazione; al termine di ogni ciclo analizza i risultati per individuare conclusioni orizzontali e buone pratiche.

Relazioni internazionali e paesi terzi

Su richiesta, l’Agenzia assiste Commissione e Stati membri nei lavori tecnici di IMO, ILO, MoU di Parigi e altre organizzazioni regionali. Può fornire assistenza tecnica e formazione a paesi candidati, paesi della politica di vicinato e paesi del MoU di Parigi, nonché a paesi terzi colpiti da inquinamento in bacini marittimi condivisi con l’Unione. La partecipazione dei paesi terzi all’Agenzia è ammessa tramite accordi con l’Unione che ne disciplinano contributi finanziari e personale.

Cooperazione europea in materia di guardia costiera

L’Agenzia, in collaborazione con Frontex ed EFCA, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera mediante condivisione e analisi di informazioni, servizi di sorveglianza e comunicazione, orientamenti, raccomandazioni, formazione, scambio di personale e operazioni multifunzionali. Le modalità di cooperazione sono regolate da un accordo di lavoro approvato dai rispettivi consigli di amministrazione. È prevista anche la predisposizione di un manuale pratico della Commissione sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera.

Governance: consiglio di amministrazione e direttore esecutivo

Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione con diritto di voto, oltre a quattro professionisti senza voto nominati dalla Commissione. Il mandato dei membri dura quattro anni, rinnovabile, e sono previste dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi pubblicate sul sito. Il consiglio adotta programmazione, bilancio, relazione annuale, regole finanziarie, strategia antifrode, norme sui conflitti di interesse, trasparenza sul lobbying, regolamento interno, decisioni su personale e struttura, metodologia per le visite, accordi amministrativi, strategie di efficienza e sicurezza interna, e nomina il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo è nominato tramite selezione aperta, per cinque anni rinnovabili una sola volta, gestisce l’Agenzia in piena indipendenza e ne è il rappresentante legale.

Programmazione annuale e pluriennale

Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il documento unico di programmazione, comprensivo di programmazione annuale e pluriennale, sulla base di una proposta del direttore esecutivo e del parere della Commissione. Il documento diventa definitivo dopo l’adozione del bilancio generale dell’Unione. Il programma annuale contiene obiettivi, risultati attesi, indicatori, azioni e risorse; il programma pluriennale definisce la programmazione strategica e delle risorse. L’inserimento di nuovi compiti è subordinato a un’analisi degli impatti sulle risorse e può comportare il rinvio di altri compiti.

Disposizioni finanziarie, bilancio e controllo

L’Agenzia dispone di un bilancio autonomo e di regole finanziarie adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione, con eventuali deroghe al regolamento delegato (UE) 2019/715 solo per esigenze specifiche e previo accordo della Commissione. Le entrate derivano principalmente dal contributo dell’Unione, da contributi di paesi terzi partecipanti, da corrispettivi per servizi e da contributi volontari trasparenti. Sono fissati termini specifici per stato di previsione, conti provvisori e definitivi, relazioni finanziarie e procedura di discarico; la Corte dei conti, OLAF ed EPPO hanno poteri di controllo e indagine.

Personale, status giuridico e sede

Al personale si applicano lo statuto dei funzionari UE e il regime applicabile agli altri agenti. L’Agenzia può avvalersi di esperti nazionali distaccati e altro personale non dipendente. È organismo dell’Unione con personalità giuridica, sede a Lisbona, e può istituire centri regionali su richiesta della Commissione. Si applicano il protocollo sui privilegi e immunità, il regime linguistico dell’Unione, le norme sulla trasparenza e sull’accesso ai documenti, nonché la disciplina UE sulla protezione dei dati personali.

Valutazione, riesame e abrogazione

Entro il 19 gennaio 2031 e successivamente ogni cinque anni la Commissione effettua una valutazione dell’impatto, efficacia ed efficienza dell’Agenzia e dei suoi metodi di lavoro, esaminando anche l’eventuale necessità di modificare il mandato, l’istituzione di diritti e corrispettivi e l’eventuale mantenimento dell’Agenzia. Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002 e prevede che l’Agenzia continui come medesima persona giuridica, con disciplina transitoria per membri del consiglio, direttore esecutivo e contratti in essere al 18 gennaio 2026.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimisicurezza marittimaambientedigitalizzazionecooperazione amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.