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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2445

Regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, (rifusione)

Normativa europea32025R2445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rifuso sostituisce il precedente quadro del 2014 e riorganizza in modo completo lo statuto giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Introduce regole dettagliate su registrazione, governance interna, rapporti con il diritto nazionale, finanziamento dal bilancio dell’Unione, limiti alle entrate private, controlli, pubblicità dei dati e regime sanzionatorio. Centrale è il ruolo dell’Autorità indipendente, affiancata dall’ordinatore del Parlamento europeo e dal comitato di personalità indipendenti. Il sistema mira a bilanciare pluralismo politico, trasparenza e tutela degli interessi finanziari dell’Unione con la protezione dei dati personali e il rispetto dei valori dell’articolo 2 TUE.

Disciplina lo statuto giuridico, la registrazione, il funzionamento, il controllo, il finanziamento e le sanzioni applicabili ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee.

Ambito di applicazione

Si applica ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, intesi come entità registrate presso l’Autorità istituita dal regolamento, con sede in uno Stato membro e operanti nell’ambito politico dell’Unione. Regola sia la fase di registrazione e mantenimento dello status giuridico europeo, sia il finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione, le donazioni, i contributi, le risorse autogenerate, gli obblighi di trasparenza, i controlli e le sanzioni. Per le materie non disciplinate o solo parzialmente disciplinate dal regolamento, si applica il diritto nazionale dello Stato membro della sede; per le attività svolte in altri Stati membri si applicano le disposizioni nazionali di tali Stati. Sono previste specifiche limitazioni per l’adesione associata di soggetti stabiliti in determinati paesi terzi o assimilati. Il regolamento si applica ai finanziamenti per attività a partire dall’esercizio finanziario 2027 o successivamente.

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Il regolamento rifuso sostituisce il quadro del 2014 e disciplina in modo organico il riconoscimento giuridico europeo, la governance interna, il controllo e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. La finalità dichiarata è rafforzare la democrazia europea, il pluralismo politico, la trasparenza e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nel rispetto dei valori dell’articolo 2 TUE e dei diritti fondamentali, in particolare libertà di associazione, libertà di espressione e protezione dei dati personali.

Ambito e nozioni di base

Il regolamento si applica ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee registrati presso l’Autorità. Per partito politico europeo si intende un’alleanza politica che persegua obiettivi politici in tutta l’Unione e sia registrata presso l’Autorità; la fondazione politica europea è invece un’entità formalmente affiliata a un partito europeo, anch’essa registrata, che svolge attività di analisi, formazione, promozione della democrazia e cooperazione europea o internazionale. Sono inoltre definite le nozioni di donazione, contributo, risorse autogenerate, finanziamento indiretto, attività politiche europee congiunte, partito membro associato e organizzazione affiliata associata, con attenzione specifica ai soggetti stabiliti in alcuni paesi terzi o assimilati.

Condizioni di registrazione e requisiti sostanziali

Per ottenere la registrazione come partito politico europeo occorre, tra l’altro, avere la sede in uno Stato membro, soddisfare un requisito di rappresentanza o di consenso elettorale in almeno un quarto degli Stati membri, non essere contemporaneamente membro di un altro partito europeo, non perseguire scopi di lucro e rispettare, nei programmi e nelle attività, i valori dell’Unione. È richiesta anche la partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo, o quantomeno l’intenzione pubblica di parteciparvi. Le fondazioni politiche europee devono essere affiliate a un partito europeo registrato, avere sede in uno Stato membro, integrare gli obiettivi del partito al quale sono affiliate, rispettare i valori dell’Unione e non perseguire scopi di lucro.

Statuto, governance interna ed equilibrio di genere

Lo statuto deve contenere elementi minimi obbligatori: denominazione, logo, sede, programma politico o finalità, assetto amministrativo e finanziario, regole di nomina e revoca degli organi, procedura di scioglimento, regole di trasparenza, e disposizioni sull’equilibrio di genere. Per i partiti, lo statuto deve anche disciplinare ammissione, dimissioni ed esclusione dei membri, diritti di voto, processi decisionali, quorum e modifica statutaria. Il regolamento impone inoltre che le votazioni interne richiedano il sostegno della maggioranza dei membri aventi sede nell’Unione o cittadini dell’Unione; i partiti membri associati non devono poter determinare la maggioranza, imporre una linea d’azione contraria alla maggioranza dei membri dell’Unione o ottenere deleghe esecutive negli organi direttivi.

Gli organi direttivi dei partiti e delle fondazioni devono garantire l’equilibrio di genere. Sono inoltre richiesti meccanismi interni per promuovere la partecipazione delle donne e un protocollo contro molestie sessuali e discriminazioni basate sul genere. I partiti devono pubblicare il programma politico e il logo sui siti dei rispettivi partiti membri e rendere pubbliche le informazioni sull’equilibrio di genere dei candidati e dei deputati europei; analogo sforzo di trasparenza è previsto per le fondazioni, con obblighi specifici in materia di governance e di rapporti con le organizzazioni affiliate associate.

Autorità, registro e procedura di registrazione

È istituita un’Autorità indipendente, dotata di personalità giuridica, competente per registrazione, cancellazione dal registro e sanzioni. L’Autorità è rappresentata dal direttore, nominato congiuntamente da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione per cinque anni non rinnovabili, ed è assistita da personale soggetto alle regole dello statuto dei funzionari e del regime degli altri agenti dell’Unione. L’Autorità gestisce il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e pubblica online le informazioni pertinenti.

La domanda di registrazione va presentata all’Autorità e, per le fondazioni, solo tramite il partito politico europeo affiliato. Deve essere corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni di cui all’articolo 3 e dello statuto contenente le clausole richieste. La dichiarazione formale standard è ritenuta sufficiente per attestare il rispetto dei valori dell’Unione. L’Autorità decide di norma entro un mese dalla domanda completa, con termine esteso a quattro mesi se intervengono le procedure previste in caso di intervento dello Stato membro della sede. Le decisioni di registrazione o rigetto sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Controlli successivi, valori dell’Unione e cancellazione dal registro

L’Autorità verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di registrazione e delle principali regole di governance. Se emergono possibili motivi di cancellazione, il partito o la fondazione è informato e può formulare osservazioni e adottare misure correttive entro un termine ordinario di un mese, prorogabile. Per le violazioni dei valori dell’Unione, la procedura speciale può essere avviata dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione, oppure su informazione dell’Autorità; è previsto il parere del comitato di personalità indipendenti. La cancellazione dal registro per violazione dell’articolo 2 TUE è ammessa soltanto in caso di violazione manifesta e grave ed è sottoposta a un controllo politico finale di Parlamento europeo e Consiglio, che possono opporsi entro tre mesi.

Anche lo Stato membro della sede può chiedere la cancellazione in caso di grave inosservanza del diritto nazionale applicabile. Se la questione riguarda, esclusivamente o prevalentemente, il rispetto dei valori dell’Unione, si applica la procedura dell’articolo 13; per le altre questioni, l’Autorità valuta il motivo di cancellazione solo dopo l’esaurimento dei rimedi nazionali effettivi.

Procedura speciale per violazioni della protezione dei dati

Il regolamento introduce una procedura autonoma quando un partito europeo o una fondazione europea abbia deliberatamente influenzato, o tentato di influenzare, le elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme sulla protezione dei dati personali. La procedura si innesta su una decisione di un’autorità nazionale di controllo e comporta il coinvolgimento del comitato di personalità indipendenti. Se la violazione è accertata, l’Autorità può imporre sanzioni pecuniarie; la decisione deve essere motivata e resa pubblica in tempi rapidi.

Personalità giuridica europea e rapporti con il diritto nazionale

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno personalità giuridica europea e godono di riconoscimento e capacità giuridica in tutti gli Stati membri. Il regolamento opera come fonte principale; per le materie non disciplinate o solo parzialmente disciplinate si applica il diritto nazionale dello Stato della sede, e per le attività svolte in altri Stati membri si applicano le norme nazionali di tali Stati. Lo statuto e la personalità giuridica nazionale preesistente possono essere convertiti nella nuova personalità giuridica europea, con trasferimento dei diritti e degli obblighi. In caso di estinzione, se il soggetto acquisisce una personalità nazionale, questa subentra alla personalità europea; diversamente, l’entità è sciolta secondo il diritto dello Stato della sede, con recupero degli importi UE e delle sanzioni eventualmente irrogate.

Finanziamento dell’Unione, cofinanziamento e criteri di riparto

L’accesso ai finanziamenti del bilancio generale dell’Unione è riservato ai partiti europei registrati, rappresentati da almeno un deputato al Parlamento europeo e non esclusi ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento finanziario 2024/2509. Le fondazioni possono accedere al finanziamento solo tramite il partito europeo affiliato che sia esso stesso ammissibile. Il contributo UE non può superare il 95 % delle spese rimborsabili o dei costi ammissibili, con conseguente cofinanziamento minimo del 5 %. I fondi possono coprire spese amministrative, assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione, pubblicazioni e campagne.

La ripartizione annuale degli stanziamenti avviene per il 10 % in parti uguali tra i beneficiari e per il 90 % in proporzione alla quota di deputati europei membri del partito. Lo stesso criterio si applica, per le fondazioni, in base alla loro affiliazione a un partito europeo beneficiario. Ai fini del calcolo, ogni deputato è attribuito a un solo partito europeo; l’affiliazione diretta è ammessa solo se il deputato non è membro di un partito nazionale o regionale già affiliato a un partito europeo.

Donazioni, contributi e risorse autogenerate

Il regolamento contiene un regime molto dettagliato su entrate private e trasparenza. Le donazioni da persone fisiche o giuridiche sono ammesse fino a 18.000 EUR annui per donatore. I partiti e le fondazioni devono presentare l’elenco dei donatori e delle donazioni, compresi contributi e risorse autogenerate, e devono rafforzare gli obblighi di comunicazione per donazioni nei sei mesi antecedenti le elezioni europee o per importi una tantum superiori a 12.000 EUR. Per le donazioni di persone fisiche di importo superiore a 3.000 EUR annui è richiesta l’identificazione corretta del donatore; per gli importi tra 1.500 e 3.000 EUR la pubblicazione è subordinata a consenso scritto.

Sono vietate le donazioni anonime, quelle provenienti da bilanci di gruppi politici del Parlamento europeo, da autorità pubbliche di Stati membri o paesi terzi e dalle imprese da queste controllate, nonché quelle di entità private o persone fisiche di paesi terzi senza diritto di voto alle elezioni europee. I contributi dei membri sono ammessi ma non possono superare il 40 % del bilancio annuale del soggetto interessato. Le risorse autogenerate sono ammesse entro limiti quantitativi: 3 % del bilancio annuale per i partiti europei e 5 % per le fondazioni. Le donazioni e i contributi non consentiti devono essere restituiti entro 30 giorni; se ciò non è possibile, devono essere segnalati e possono essere recuperati dal Parlamento europeo.

Campagne, finanziamenti vietati e attività con paesi terzi

I partiti politici europei possono impiegare i propri fondi per finanziare campagne nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, ma la disciplina nazionale continua a governare finanziamento, partecipazione e limiti di spesa elettorale. Le spese di campagna devono essere chiaramente individuate in bilancio. È invece vietato il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici, in particolare nazionali, e per le fondazioni è vietato finanziare partiti, candidati, elezioni o altre fondazioni. È altresì vietato finanziare campagne referendarie.

Il regolamento consente tuttavia attività politiche europee congiunte e cooperazione con partner politici di paesi terzi, anche mediante adesione associata limitata a categorie di paesi strettamente collegati all’Unione. Sono previste garanzie specifiche contro ingerenze straniere, in particolare per le votazioni interne e per la possibilità di partecipazione degli associati alla vita interna, senza poteri esecutivi decisivi.

Contabilità, audit, controllo e sanzioni

Entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, i soggetti interessati devono trasmettere bilanci annuali, note accompagnatorie, relazione di audit esterno ed elenco di donatori e sottoscrittori; copia di tali documenti va inviata anche all’Autorità e al punto di contatto nazionale. Gli organi di revisione sono nominati dal Parlamento europeo e devono informare sulle ipotesi di frode o corruzione. Il controllo è condiviso tra Autorità, ordinatore del Parlamento europeo e Stati membri; la Corte dei conti e OLAF dispongono dei rispettivi poteri di audit e indagine.

Il sistema sanzionatorio è articolato. L’Autorità può imporre sanzioni pecuniarie per violazioni non quantificabili e quantificabili, con percentuali fino al 20 % del bilancio annuale per violazioni non quantificabili in caso di reiterazione e fino al 300 % dell’importo irregolare per violazioni quantificabili; per alcune violazioni può operare un tetto massimo del 10 % del bilancio annuale. In caso di esclusione ex articolo 138 del regolamento finanziario, la sanzione può arrivare al 50 % del bilancio annuale dell’esercizio precedente. L’ordinatore può inoltre escludere il soggetto dai futuri finanziamenti UE fino a cinque anni, o fino a dieci in caso di reiterazione entro cinque anni, nelle ipotesi connesse alla manipolazione delle elezioni tramite violazione dati o alle informazioni false o omesse. Se la stessa condotta giustifica sia sanzione sia cancellazione dal registro, si applica solo la cancellazione.

Trasparenza pubblica, dati personali e garanzie procedurali

Il regolamento impone un elevato livello di pubblicità: devono essere rese disponibili online, in formato aperto, le informazioni su statuti, registrazioni, bilanci, audit, donatori, contributi, sovvenzioni, decisioni sanzionatorie e altri dati di interesse pubblico. I dati personali sono esclusi dalla pubblicazione salvo specifiche eccezioni; per le donazioni di persone fisiche sono previste soglie di tutela e, per gli importi intermedi, il consenso scritto.

Il trattamento dei dati personali da parte di Autorità, Parlamento europeo e comitato è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725; il trattamento da parte dei partiti, delle fondazioni, degli Stati membri e degli organismi di audit è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e alle norme nazionali. I dati devono essere cancellati al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione, salvo necessità connesse a procedimenti giudiziari o amministrativi. È garantito il diritto a essere ascoltati prima di decisioni pregiudizievoli e il diritto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

Disposizioni finali, abrogazione e applicazione temporale

Il regolamento prevede una relazione di valutazione del Parlamento europeo entro un anno dalle elezioni europee e una successiva relazione della Commissione con eventuali proposte di modifica. Gli Stati membri devono adottare misure appropriate per assicurare l’applicazione effettiva del regolamento. Il regolamento 1141/2014 è abrogato, ma gli atti procedurali adottati in base ad esso restano efficaci ai fini del nuovo regime. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica ai finanziamenti per attività a partire dall’esercizio finanziario 2027 o successivamente.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e nozioni chiave

L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento alle condizioni relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. L’articolo 2 contiene definizioni centrali, tra cui partito politico europeo, fondazione politica europea, partito membro associato, organizzazione affiliata associata, donazione, contributo, risorse autogenerate, finanziamento indiretto e attività politiche europee congiunte.

Condizioni di registrazione e requisiti sostanziali

L’articolo 3 stabilisce i requisiti per la registrazione come partito politico europeo o fondazione politica europea: sede in uno Stato membro, requisito minimo di rappresentanza o di voti in almeno un quarto degli Stati membri per i partiti, affiliazione a un partito europeo per le fondazioni, assenza di doppia appartenenza, rispetto dei valori dell’articolo 2 TUE, assenza di misure restrittive ex articolo 215, paragrafo 2, TFUE, partecipazione o intenzione di partecipare alle elezioni europee e assenza di scopo di lucro. Per le fondazioni è richiesto anche che il loro organo direttivo sia composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri.

Statuto, governance e obblighi di trasparenza interna

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 disciplinano il contenuto minimo dello statuto e l’organizzazione interna: denominazione e logo distinguibili, sede, programma politico o finalità, assetto amministrativo e finanziario, procedura di scioglimento, composizione e poteri degli organi, diritti di voto, procedure decisionali, trasparenza contabile, equilibrio di genere e protocolli contro molestie sessuali e discriminazioni. I partiti devono pubblicare il programma politico e il logo sui siti dei membri e diffondere dati sull’equilibrio di genere dei candidati e dei deputati europei; analoghi obblighi valgono per le fondazioni in materia di governance interna.

Autorità di registrazione, controllo e sanzione

L’articolo 8 istituisce l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, dotata di personalità giuridica e indipendenza, competente per registrazione, cancellazione dal registro e sanzioni. Il direttore è nominato congiuntamente da Parlamento, Consiglio e Commissione per cinque anni non rinnovabili. L’Autorità dispone di personale, locali presso il Parlamento europeo, bilancio dedicato e poteri di relazione annuale; le sue decisioni sono soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia.

Registro, domanda di registrazione e aggiornamenti

Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano il registro elettronico gestito dall’Autorità, gli atti delegati e di esecuzione della Commissione relativi al contenuto del registro e ai numeri di registrazione, nonché la procedura di domanda. La domanda deve includere documenti probatori e statuto; la documentazione è pubblicata online. L’Autorità decide in linea generale entro un mese dalla ricezione della domanda completa, con estensione a quattro mesi se si applicano le procedure dell’articolo 20, paragrafo 4. Sono previsti aggiornamenti per modifiche statutarie e per l’elenco dei partiti membri, con obbligo di comunicazione entro termini specifici.

Verifica periodica, valori dell’Unione e cancellazione dal registro

Gli articoli 12, 13 e 14 regolano i controlli successivi alla registrazione e la cancellazione dal registro. L’Autorità verifica periodicamente il permanere dei requisiti; in caso di possibili violazioni dei valori dell’articolo 2 TUE, la questione può essere sollevata da Parlamento, Consiglio o Commissione e il procedimento prevede osservazioni, possibilità di misure correttive e parere del comitato di personalità indipendenti. La cancellazione per violazione dei valori è ammessa solo in caso di violazione manifesta e grave, con un meccanismo di controllo politico finale di Parlamento e Consiglio. Per gravi violazioni del diritto nazionale, lo Stato membro della sede può chiedere la cancellazione o l’attivazione della procedura di verifica, a seconda che la questione concerna o meno i valori dell’Unione.

Procedura speciale per violazioni della protezione dei dati

L’articolo 15 introduce una procedura di verifica quando un partito o una fondazione abbia deliberatamente influenzato o tentato di influenzare le elezioni europee sfruttando una violazione delle norme sulla protezione dei dati personali. La procedura nasce da una decisione di un’autorità nazionale di controllo e coinvolge il comitato di personalità indipendenti; se la violazione è accertata, l’Autorità può imporre sanzioni pecuniarie. La procedura non sospende le altre procedure di controllo o cancellazione.

Comitato di personalità indipendenti

L’articolo 16 conferma il comitato già istituito dal precedente regolamento, composto da sei membri nominati da Parlamento, Consiglio e Commissione. Il comitato è indipendente, adotta un proprio regolamento interno, è assistito dal Parlamento europeo e rende pubblici i propri pareri. Esprime pareri sia sulle possibili violazioni gravi dei valori dell’articolo 2 TUE sia sulle violazioni della protezione dei dati rilevanti per l’esito delle elezioni europee.

Personalità giuridica europea e diritto applicabile

Gli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 riconoscono ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee personalità e capacità giuridica europee in tutti gli Stati membri. Il regolamento disciplina in via principale la materia; per gli aspetti non coperti opera il diritto nazionale dello Stato della sede, oltre al diritto nazionale degli altri Stati per le attività ivi svolte. È prevista la conversione della personalità giuridica nazionale preesistente in personalità giuridica europea e viceversa in caso di estinzione, con trasferimento di diritti e obblighi e tutela di creditori e terzi. La cancellazione dal registro comporta la perdita della personalità giuridica europea; se non si acquisisce una personalità nazionale, l’entità è sciolta secondo il diritto dello Stato della sede.

Condizioni di accesso ai finanziamenti dell’Unione

Gli articoli 22, 23 e 24 subordinano l’accesso al finanziamento UE alla registrazione, alla rappresentanza nel Parlamento europeo di almeno un membro e all’assenza di cause di esclusione ex articolo 138, paragrafo 1, del regolamento finanziario 2024/2509. Il finanziamento è concesso su domanda al Parlamento europeo; le fondazioni possono chiederlo solo tramite il partito europeo a cui sono affiliate. La copertura UE non può superare il 95 % delle spese rimborsabili o dei costi ammissibili; il cofinanziamento privato minimo viene di fatto fissato al 5 %. Gli stanziamenti sono ripartiti annualmente per il 10 % in parti uguali e per il 90 % in proporzione ai deputati europei membri del partito, con regola speculare per le fondazioni.

Donazioni, contributi e risorse autogenerate

L’articolo 25 introduce limiti e obblighi dettagliati: donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a 18.000 EUR annui per donatore; obbligo di elencare donatori e importi, con disciplina specifica per contributi e risorse autogenerate; comunicazioni rafforzate per donazioni nei sei mesi precedenti le elezioni europee o superiori a 12.000 EUR una tantum; verifica dei donatori oltre 3.000 EUR. Sono vietate donazioni anonime, da bilanci di gruppi politici del Parlamento europeo, da autorità pubbliche o imprese controllate, e da entità private o persone fisiche di paesi terzi senza diritto di voto alle elezioni europee. Le donazioni e i contributi vietati devono essere restituiti entro 30 giorni o segnalati. I contributi dei membri sono ammessi entro il limite del 40 % del bilancio annuale; le risorse autogenerate sono limitate al 3 % per i partiti e al 5 % per le fondazioni.

Campagne elettorali e divieti di finanziamento

Gli articoli 26 e 27 consentono ai partiti europei di usare i fondi per campagne nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, ferma restando la disciplina nazionale sulle spese elettorali. Le spese di campagna devono essere distinte nel bilancio. Sono vietati il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti o candidati, il finanziamento di elezioni, partiti o candidati da parte delle fondazioni e il finanziamento di campagne referendarie. Le fondazioni possono sostenere solo i propri compiti statutari e attività connesse.

Contabilità, audit e controllo finanziario

L’articolo 28 impone la presentazione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio di bilanci annuali, relazioni di audit esterno ed elenco dei donatori e sottoscrittori. Copie dei documenti devono essere trasmesse anche all’Autorità e al punto di contatto nazionale. Gli organismi di revisione sono indipendenti e nominati dal Parlamento europeo; devono segnalare eventuali frodi o irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione. Gli articoli 29 e 30 ripartiscono i compiti di controllo tra Autorità, ordinatore del Parlamento europeo, Stati membri, Corte dei conti e OLAF.

Sanzioni pecuniarie, esclusione dai finanziamenti e prescrizione

L’articolo 32 prevede sanzioni per violazioni non quantificabili e quantificabili, con percentuali sul bilancio annuale o sull’importo irregolare fino al 300 %, oltre a un massimo del 10 % del bilancio annuale per le violazioni quantificabili. Per talune violazioni gravi e reiterate è possibile l’esclusione dai futuri finanziamenti fino a cinque anni, o dieci in caso di reiterazione. Se la violazione comporta anche la cancellazione dal registro, si applica solo quest’ultima. Le sanzioni si prescrivono in dieci anni. È previsto il riesame in caso di revoca o accoglimento del ricorso contro la decisione nazionale in materia di protezione dati.

Responsabilità di persone fisiche

L’articolo 33 consente, in casi specifici legati a violazioni gravi o a informazioni false o omesse, di imputare la responsabilità anche a persone fisiche appartenenti agli organi amministrativi, direttivi o di controllo o titolari di poteri di rappresentanza, decisione o controllo, ai fini del recupero degli importi sanzionatori.

Trasparenza pubblica e protezione dei dati

L’articolo 39 impone la pubblicazione su un sito dedicato, in formato aperto e leggibile automaticamente, di statuti, documenti di registrazione, dati sui finanziamenti, bilanci, audit, donazioni, contributi, risorse autogenerate, decisioni sanzionatorie e altri dati chiave. Le donazioni di persone fisiche fino a 1.500 EUR annui non sono pubblicate; quelle tra 1.500 e 3.000 EUR sono pubblicate solo con consenso scritto, altrimenti sono trattate come donazioni di piccola entità. L’articolo 40 disciplina il trattamento dei dati personali, i termini di conservazione, la responsabilità per danni e il ruolo del Garante europeo della protezione dei dati.

Garanzie procedurali, ricorso, atti delegati e applicazione nel tempo

L’articolo 41 garantisce il diritto a essere ascoltati prima di decisioni pregiudizievoli; l’articolo 42 consente il ricorso alla Corte di giustizia. Gli articoli 43 e 44 disciplinano atti delegati e procedura di comitato. L’articolo 45 prevede una relazione di valutazione del Parlamento europeo entro un anno dalle elezioni e una successiva relazione della Commissione. Gli articoli 46-49 stabiliscono obblighi di applicazione effettiva da parte degli Stati membri, regime transitorio, abrogazione del regolamento 1141/2014 ed entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione, con applicazione finanziaria dal 2027.

Come è indicizzato

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