Regolamento (UE) 2025/2458
Regolamento (UE) 2025/2458 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013, (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro unico e più coerente per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, sostituendo il precedente assetto frammentato. Rafforza l’uso di fonti amministrative, dati detenuti da privati e sistemi di interoperabilità dell’Unione, nel rispetto delle regole su riservatezza e protezione dei dati. Introduce obblighi su periodicità, qualità, disaggregazioni territoriali e tematiche, nonché meccanismi di condivisione dei dati, finanziamento, studi pilota e deroghe. Modifica inoltre il regolamento (CE) n. 862/2007 e abroga i regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Definizione di un quadro giuridico comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, con modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, per la parte di raccolta, produzione, trasmissione, uso e diffusione dei dati, agli istituti nazionali di statistica, alle altre autorità nazionali incluse nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, alla Commissione (Eurostat) e, per specifici aspetti, agli organismi pubblici e semi-pubblici responsabili di dati amministrativi, ai titolari privati di dati e ai pertinenti organi e agenzie dell’Unione. Copre statistiche su persone, eventi di stato civile, famiglie, nuclei familiari, abitazioni, edifici destinati all’abitazione e alloggi, nei domini demografia, abitazioni e famiglie/nuclei familiari, con dimensione territoriale nazionale, regionale (NUTS3), locale (LAU) e griglia. Si applica dal 1° gennaio 2028; le nuove regole di entrata in vigore sono immediatamente vincolanti nell’ordinamento UE, ma il regolamento si applica da tale data, con talune prime scadenze statistiche già fissate per il 2027 e il 2031. Restano salve le obbligazioni relative ai periodi di riferimento precedenti l’abrogazione dei regolamenti sostituiti; sono previste deroghe temporanee per Stati membri che necessitino di adeguamenti rilevanti dei sistemi statistici nazionali.
Regolamento (UE) 2025/2458 relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni
Il regolamento istituisce un quadro giuridico unico per la produzione, la trasmissione e la diffusione delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, superando la frammentazione del precedente assetto normativo. La ratio emerge chiaramente dai considerando: assicurare statistiche più coerenti, tempestive e comparabili, utili per le politiche dell’Unione in materia di demografia, migrazione, coesione territoriale, transizione verde e digitale, efficienza energetica e diritti sociali.
Finalità e impianto generale
Il regolamento mira a integrare in un quadro comune statistiche che in precedenza erano disciplinate da atti distinti, con l’obiettivo di ridurre incoerenze, oneri amministrativi e ritardi. Il legislatore valorizza l’uso delle fonti amministrative, dei dati detenuti da privati e delle nuove infrastrutture di interoperabilità dell’Unione, pur imponendo forti garanzie in materia di segreto statistico, riservatezza e protezione dei dati personali.
Ambito materiale e soggetti interessati
Le statistiche riguardano tre grandi domini: demografia, abitazioni, famiglie e nuclei familiari. Le unità statistiche includono persone, eventi di stato civile, famiglie, nuclei familiari, edifici destinati all’abitazione, alloggi e abitazioni convenzionali. Il regolamento si rivolge in primo luogo agli Stati membri, agli istituti nazionali di statistica, alle altre autorità statistiche nazionali, alla Commissione (Eurostat) e, per l’accesso alle fonti, agli organismi pubblici e semi-pubblici titolari di dati amministrativi e ai titolari privati di dati.
Definizioni e base di popolazione
L’articolo 2 contiene definizioni molto rilevanti in pratica, tra cui quelle di cittadinanza, dimora abituale, migrazione internazionale e interna, segni di vita, gruppo di popolazione difficile da raggiungere, abitazione convenzionale, nucleo familiare e dati amministrativi. La base di popolazione è costruita sulla dimora abituale nell’Unione alla data di riferimento, con regole specifiche per i casi di assenza di dimora abituale e con l’obbligo per gli Stati membri di applicare tale definizione a tutti i set di dati trasmessi e a livello nazionale, regionale, locale e di griglia.
Periodicità, riferimenti temporali e scadenze
Il sistema statistico introdotto è articolato su base trimestrale, annuale, pluriennale e decennale. Gli anni che terminano in 1 sono anni di censimento; quelli che terminano in 1, 5 e 8 sono anni di riferimento per le statistiche pluriennali. Per l’operatività iniziale, la prima data di riferimento per lo stock di popolazione annuale è il 31 dicembre 2027, la prima data di riferimento delle statistiche decennali è il 31 dicembre 2031 e il primo tempo di riferimento per le altre statistiche è il 2028. L’allegato dettaglia, per ciascuna tematica, periodicità, tempi di riferimento, termini di trasmissione e livelli territoriali.
Fonti di dati e accesso alle informazioni
Il regolamento conferma un approccio multifornte: fonti amministrative, indagini statistiche, altre fonti e dati detenuti da privati, oltre ai dati condivisi nell’ambito del sistema statistico europeo. Gli Stati membri devono consentire accesso tempestivo e gratuito ai dati amministrativi pertinenti; per le caratteristiche energetiche degli edifici, l’accesso alle banche dati nazionali sulla prestazione energetica è specificamente richiesto. Eurostat può accedere, su richiesta, a dati e metadati provenienti da banche dati e sistemi di interoperabilità dell’Unione, compreso il CRRS, esclusivamente per fini statistici.
Qualità, copertura e gruppi difficili da raggiungere
Gli Stati membri devono garantire qualità, completezza e accuratezza dei dati, con specifica attenzione ai gruppi difficili da raggiungere, come persone in istituto, persone con disabilità, senza fissa dimora, migranti e apolidi. Quando ricorrono a metodi di stima, devono descriverli accuratamente nei metadati e nelle relazioni sulla qualità, incluse eventuali categorie di adeguamento per dati sconosciuti. Le relazioni sulla qualità sono periodiche e devono illustrare fonti, metodi, revisioni e controllo della diffusione; la Commissione può richiedere chiarimenti e pubblica la propria valutazione in modo accessibile.
Condivisione dei dati e tutela della riservatezza
La condivisione dei dati è ammessa solo per elaborare e migliorare le statistiche del regolamento. Eurostat deve predisporre un’infrastruttura sicura di condivisione, e la trasmissione di dati riservati o personali può avvenire su base volontaria solo se motivata caso per caso, supportata da tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata e conforme al quadro del regolamento (CE) n. 223/2009. Il regolamento ribadisce che il trattamento deve rispettare il GDPR, il regolamento (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE; i dati personali utilizzati per fini statistici non possono mai essere impiegati per decisioni individuali.
Censimenti, innovazione e studi pilota
Il legislatore richiama espressamente i censimenti coordinati della popolazione e delle abitazioni ogni dieci anni, in linea con le raccomandazioni ONU. Per accrescere tempestività e costo-efficacia, si favorisce l’uso esteso di dati amministrativi e di fonti innovative, incluse tecniche di modellizzazione e segni di vita. Gli studi pilota e di fattibilità sono lo strumento centrale per valutare nuove tematiche, variabili, unità statistiche, fonti sulla disabilità, miglioramenti sulla migrazione, riduzione del doppio conteggio e tecnologie privacy-enhancing.
Finanziamento, deroghe e governance normativa
Per l’attuazione, sono previsti contributi UE a favore delle autorità statistiche nazionali, finanziati principalmente dal programma per il mercato unico; il contributo non può superare il 90% dei costi ammissibili. Se l’applicazione del regolamento richiede adeguamenti rilevanti dei sistemi statistici nazionali, la Commissione può concedere deroghe temporanee fino a tre anni, prorogabili per ulteriori tre, mediante atti di esecuzione. La Commissione dispone inoltre di una delega quinquennale, dal 1° gennaio 2026, per modificare l’allegato e integrare il regolamento con informazioni supplementari, previa consultazione degli esperti degli Stati membri.
Rapporti con il regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazioni
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 sopprimendo l’articolo 3 e inserendo un nuovo articolo 9 quater sull’accesso tempestivo ai dati amministrativi e un nuovo articolo 10 bis sull’elenco dei paesi e territori. Inoltre, abroga i regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 con effetto dal 1° gennaio 2028, lasciando salvi gli obblighi relativi ai periodi di riferimento precedenti. L’entrata in vigore avviene al ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre l’applicazione generale decorre dal 1° gennaio 2028.
Disposizioni principali
Quadro giuridico comune e finalità
L’articolo 1 istituisce un quadro comune per sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee su popolazione e abitazioni. I considerando evidenziano finalità di supporto alle politiche UE su transizione verde e digitale, coesione, demografia, diritti sociali, migrazione, efficienza energetica, Agenda 2030 e censimenti coordinati.
Definizioni chiave e base di popolazione
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, cittadinanza, dimora abituale, segni di vita, migrazione internazionale e interna, gruppi difficili da raggiungere, alloggio, abitazione convenzionale, nucleo familiare, famiglia, dati amministrativi, tematica, tematica dettagliata, censimento decennale, metadati e set di dati precontrollati. L’articolo 3 stabilisce la base di popolazione: tutte le persone con dimora abituale nell’Unione in una specifica unità territoriale alla data di riferimento; sono inclusi anche gli apolidi e, in mancanza di dimora abituale, vale il luogo in cui la persona si trova alla data di riferimento.
Unità statistiche e domini statistici
L’articolo 4 individua le unità statistiche: persone, eventi di stato civile, famiglie, nuclei familiari, edifici destinati all’abitazione, alloggi, abitazioni convenzionali. L’articolo 5 organizza le statistiche nei domini demografia, abitazioni e famiglie/nuclei familiari e rinvia all’allegato per tematiche, periodicità, tempi di riferimento, scadenze e livelli territoriali.
Periodicità, prime date di riferimento e censimenti
L’articolo 6 prevede produzione trimestrale, annuale, pluriennale e decennale. Gli anni che terminano in 1 sono anni di riferimento per il censimento decennale; quelli che terminano in 1, 5 e 8 per le statistiche pluriennali. La prima data di riferimento per lo stock di popolazione annuale è il 31 dicembre 2027; la prima data di riferimento delle statistiche decennali è il 31 dicembre 2031; il primo tempo di riferimento delle altre statistiche è nel 2028.
Trasmissione dei set di dati e delle revisioni
L’articolo 7 impone la trasmissione alla Commissione (Eurostat) di set di dati precontrollati e metadati tramite il punto di accesso unico, nel formato tecnico stabilito da Eurostat. Le pubblicazioni nazionali anticipate vanno comunicate senza indebito ritardo e comunque entro 30 giorni; le revisioni vanno trasmesse entro 14 giorni, con relative relazioni sulla qualità.
Fonti dei dati, metodi e accesso ai dati amministrativi
L’articolo 8 consente l’uso di fonti amministrative, indagini o altre raccolte, altre fonti compresi i dati detenuti da privati e dati condivisi nell’SSE, purché sia garantita la qualità. L’articolo 9 impone accesso tempestivo e gratuito ai dati amministrativi pertinenti; per le caratteristiche energetiche degli edifici, l’accesso alle banche dati nazionali sulla prestazione energetica è espressamente previsto. Eurostat può accedere, su richiesta, a basi dati e sistemi di interoperabilità dell’Unione, compreso il CRRS.
Elenco paesi e territori
L’articolo 10 prevede disaggregazioni specifiche per paese o territorio e affida alla Commissione il compito di adottare atti di esecuzione per specificare o aggiornare gli elenchi applicabili. Le modifiche che incidono su più del 25% delle modalità di disaggregazione si applicano non prima di 18 mesi.
Qualità, relazioni e copertura dei gruppi difficili da raggiungere
L’articolo 11 stabilisce obblighi di monitoraggio della qualità delle fonti e della completezza/accuratezza della popolazione coperta, con attenzione ai gruppi difficili da raggiungere. Le prime relazioni sulla qualità sono dovute entro il 31 dicembre 2030 e poi ogni anno terminante con 0, 3 o 7. La Commissione può richiedere chiarimenti supplementari e pubblica la valutazione qualitativa.
Condivisione sicura dei dati
L’articolo 12 limita la condivisione dei dati alla produzione e al miglioramento della qualità delle statistiche del regolamento. Eurostat deve istituire un’infrastruttura sicura; la condivisione di dati riservati o personali è volontaria ma subordinata a richiesta motivata, tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata e rispetto del capo V del regolamento (CE) n. 223/2009. Sono previsti studi pilota e possibili atti di esecuzione se emergono soluzioni sicure ed efficaci.
Studi pilota e di fattibilità
L’articolo 13 elenca le finalità degli studi pilota e di fattibilità: disponibilità e qualità delle fonti, nuove tematiche/variabili/unità, statistiche sulla disabilità, miglioramento dei gruppi difficili da raggiungere, riduzione di asimmetrie migratorie e doppio conteggio, test di tecnologie privacy-enhancing. I risultati sono valutati con gli Stati membri e possono essere finanziati ai sensi dell’articolo 14.
Finanziamento UE
L’articolo 14 prevede contributi UE, tramite il programma per il mercato unico e, eventualmente, il bilancio generale, per adeguamenti infrastrutturali e formativi, raccolte supplementari e partecipazione agli studi. Il contributo non supera il 90% dei costi ammissibili; gli Stati membri possono anche ricorrere ad altri programmi UE e allo strumento di sostegno tecnico.
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
L’articolo 15 impone, per i paesi terzi partecipanti ad azioni finanziate, il riconoscimento di diritti e accessi necessari alla Commissione, OLAF, Corte dei conti ed EPPO, inclusi controlli e verifiche sul posto per OLAF.
Deleghe, esecuzione e comitologia
L’articolo 16 conferisce alla Commissione una delega quinquennale dal 1° gennaio 2026, tacitamente prorogabile, per modificare l’allegato e specificare informazioni supplementari (articolo 5, paragrafi 3 e 9). L’articolo 17 prevede la procedura di comitato con il comitato del sistema statistico europeo e la procedura d’esame ex regolamento (UE) n. 182/2011.
Deroghe nazionali
L’articolo 18 consente deroghe fino a tre anni, prorogabili per ulteriori tre, quando l’applicazione del regolamento richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale. La richiesta va presentata entro tre mesi dall’atto che introduce l’obbligo o, per proroghe, sei mesi prima della scadenza; la Commissione deve considerare comparabilità e continuità degli obblighi statistici precedenti.
Modifica del regolamento (CE) n. 862/2007
L’articolo 19 sopprime varie disposizioni del regolamento (CE) n. 862/2007 e inserisce un nuovo articolo 9 quater su accesso tempestivo ai dati amministrativi e utilizzo dei dati da banche dati e sistemi di interoperabilità dell’Unione, nonché un nuovo articolo 10 bis sull’elenco dei paesi e territori. Il titolo del regolamento 862/2007 è aggiornato per riflettere la limitazione alle statistiche in materia di asilo e procedure amministrative e giudiziarie connesse all’immigrazione.
Abrogazione e applicazione
L’articolo 20 abroga i regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 con effetto dal 1° gennaio 2028, fatti salvi gli obblighi relativi ai periodi precedenti. L’articolo 21 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2028.
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